Un detenuto sottoposto al regime detentivo speciale 41-bis ha contestato il divieto di usare fornello e pentole tra mezzanotte e le sette del mattino. I giudici di sorveglianza hanno accolto la richiesta, ordinando di consentirgli la cottura per tutto il giorno, come accade per i detenuti comuni. Il Ministero della Giustizia ha impugnato la decisione davanti alla Corte di Cassazione, sostenendo che le limitazioni orarie derivavano da motivate esigenze organizzative e di controllo. La Cassazione ha accolto il ricorso ministeriale e annullato i provvedimenti favorevoli al recluso. Gli ermellini hanno chiarito che limitare gli orari d'uso dei fornelli non viola il diritto al cibo, ma rientra nella discrezionalità gestionale del carcere, basata sulle diverse condizioni strutturali tra celle singole e ambienti condivisi.
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