Due imputati hanno concordato la pena in secondo grado tramite il concordato in appello, ottenendo una consistente riduzione delle rispettive sanzioni detentive e pecuniarie. Successivamente, entrambi i condannati hanno proposto ricorso per cassazione, lamentando un difetto di motivazione sulla quantificazione della pena e contestando i criteri di calcolo adottati dal giudice. La Suprema Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili senza formalità. I giudici di legittimità hanno chiarito che, nel concordato in appello, l'accordo tra difesa e accusa vincola la decisione giudiziaria. La Corte territoriale deve verificare esclusivamente la conformità della pena alla legge, senza dover giustificare la congruità della sanzione liberamente concordata. I ricorrenti non possono contestare la misura della sanzione pattuita e subiscono la condanna alle spese legali, oltre al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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