Un cittadino riceve un aggravamento del DASPO urbano con divieto triennale di accesso ai locali ed obbligo di presentazione periodica alla polizia. La difesa impugna la misura sostenendo la violazione del termine di quarantotto ore per la convalida del giudice e la mancata ostensione degli atti a seguito di istanza scritta. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. Il termine difensivo decorre dall'effettivo deposito del provvedimento in cancelleria e non dalla decisione in camera di consiglio, garantendo il rispetto delle quarantotto ore. Inoltre, data l'urgenza tipica delle misure di prevenzione, l'interessato deve esercitare il diritto di accesso recandosi direttamente di persona presso gli uffici competenti, non bastando una generica richiesta telematica. La misura resta pienamente valida ed esecutiva, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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