L'Imputato, condannato in primo grado per rapina aggravata, ha definito il secondo grado attraverso il concordato in appello, concordando una riduzione di pena e rinunciando agli altri motivi di censura. Successivamente, la difesa ha impugnato la sentenza davanti alla Corte di Cassazione, lamentando la mancata verifica della sussistenza del fatto-reato e l'omesso proscioglimento immediato. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso del tutto inammissibile con procedura de plano. I giudici hanno chiarito che l'accordo processuale non ammette ripensamenti unilaterali: chi sceglie il concordato in appello non può poi contestare la propria colpevolezza o il merito dell'imputazione. L'Imputato perde la causa e subisce la condanna al pagamento delle spese di giudizio, oltre al versamento di tremila euro a favore della Cassa delle Ammende.
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