L'Imputato, condannato per aver promosso e organizzato un sodalizio criminoso con recidiva reiterata specifica, ha impugnato la sentenza di secondo grado lamentando la mancata estinzione dell'accusa per prescrizione del reato associativo e il presunto travisamento delle prove. I Supremi Giudici hanno respinto totalmente le censure difensive. Sul fronte temporale, l'aggravante del ruolo apicale e la recidiva hanno esteso il termine prescrizionale a oltre diciannove anni decorrenti dal maggio 2011, rendendo il reato pienamente perseguibile. Sul piano probatorio, le intercettazioni e le testimonianze autonome reggono in modo granitico l'accertamento penale, a prescindere dal sequestro di polizze o apparecchiature informatiche. La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese e a una sanzione di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
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