Un cittadino straniero, privo di conoscenza della lingua italiana, ha concordato una pena con la Procura tramite patteggiamento per reati legati all'immigrazione. Il giudice ha emesso la decisione leggendo il dispositivo in udienza con l'ausilio di un interprete. Successivamente, la difesa ha impugnato il provvedimento davanti alla Corte di Cassazione lamentando l'omessa traduzione della sentenza scritta nella lingua madre dell'assistito. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che, nei casi di pena concordata fedelmente recepita nel dispositivo, la contestazione per omessa traduzione della sentenza richiede una specifica dimostrazione del danno subito. Il ricorrente deve indicare con precisione quale motivo legale di impugnazione non ha potuto formulare a causa della mancata traduzione della motivazione, non bastando la denuncia astratta del vizio.
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