Ricorso Inammissibile: Quando la Prescrizione non Salva dalla Condanna
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio cruciale nel diritto processuale penale: un ricorso inammissibile preclude la possibilità per il giudice di dichiarare l’estinzione del reato per prescrizione, anche se questa è maturata nel corso del giudizio di legittimità. Questa decisione sottolinea l’importanza di presentare impugnazioni valide e fondate, poiché un errore formale o una palese infondatezza possono costare caro all’imputato.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una condanna per i reati di falso commesso da privato e tentata truffa, emessa prima dal Tribunale e successivamente confermata dalla Corte d’Appello. L’imputato, ritenendo che i reati fossero ormai prescritti, ha presentato ricorso per cassazione. La sua tesi si basava sul calcolo del tempo massimo di prescrizione, pari a sette anni e sei mesi, che a suo dire era spirato.
Tuttavia, l’analisi della Suprema Corte ha dimostrato che, tenendo conto dei vari periodi di sospensione del procedimento (dovuti a richieste di rinvio della difesa e legittimi impedimenti), il termine di prescrizione non era ancora maturato al momento della pronuncia della sentenza d’appello, ma sarebbe scaduto solo in un momento successivo.
La Questione sulla Prescrizione e il Ricorso Inammissibile
Il punto centrale della questione non era tanto il calcolo esatto della prescrizione, quanto la natura del ricorso presentato. La Corte ha ritenuto il motivo di ricorso – ovvero la presunta violazione di legge per mancata dichiarazione della prescrizione – come manifestamente infondato. Questo perché la prescrizione non era affatto maturata al momento della decisione di secondo grado, rendendo l’argomentazione dell’imputato priva di qualsiasi fondamento giuridico.
La qualificazione del ricorso come ‘manifestamente infondato’ lo rende, per legge, un ricorso inammissibile. Ed è qui che interviene il principio di diritto che ha segnato l’esito del processo.
Le Motivazioni della Cassazione
La Corte di Cassazione, rifacendosi a un consolidato orientamento delle Sezioni Unite (sentenza n. 12602 del 2015), ha spiegato che l’inammissibilità del ricorso impedisce la formazione di un valido rapporto processuale di impugnazione. In altre parole, un ricorso viziato non apre effettivamente la porta al giudizio di legittimità nel merito.
L’articolo 129 del codice di procedura penale, che impone al giudice di dichiarare d’ufficio determinate cause di non punibilità come la prescrizione, presuppone che il giudice sia stato validamente investito della questione. Se l’atto che lo investe (il ricorso) è inammissibile, il giudice non ha il potere di pronunciarsi sul merito e, di conseguenza, neanche sulla prescrizione eventualmente maturata nel frattempo.
La disciplina dell’inammissibilità ha una valenza prioritaria: prima di esaminare qualsiasi altro aspetto, il giudice deve verificare se l’impugnazione è valida. Se non lo è, il suo compito si ferma lì, la sentenza impugnata diventa definitiva e non c’è più spazio per rilevare cause di estinzione del reato.
Conclusioni: L’Importanza della Validità dell’Impugnazione
Questa ordinanza serve da monito: la presentazione di un ricorso in Cassazione non è una formalità. Un’impugnazione deve essere fondata su motivi solidi e non pretestuosi. Proporre un ricorso inammissibile, perché manifestamente infondato, non solo non porta al risultato sperato, ma può avere conseguenze molto negative. Come in questo caso, impedisce di beneficiare di una causa di estinzione del reato come la prescrizione, portando alla condanna definitiva del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Cosa succede se la prescrizione di un reato matura dopo la sentenza di appello e prima della decisione della Cassazione?
In linea di principio, la Corte di Cassazione dovrebbe dichiarare l’estinzione del reato. Tuttavia, come chiarito in questa ordinanza, ciò è possibile solo se il ricorso presentato è ammissibile.
Perché un ricorso inammissibile impedisce di dichiarare la prescrizione?
Secondo un principio consolidato delle Sezioni Unite della Cassazione, un ricorso inammissibile non instaura un valido rapporto processuale. Di conseguenza, il giudice dell’impugnazione non è legittimato a esaminare il merito della causa e, pertanto, non può rilevare d’ufficio l’eventuale prescrizione maturata.
Qual è la conseguenza principale della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta che la sentenza impugnata diventi definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in denaro a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42195 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42195 Anno 2024
Presidente: BELMONTE NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a BARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/07/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari del 3 luglio 2023, che ha confermato la sentenza del 9 ottobre 2019 del Tribunale di Bari che aveva affermato la penale responsabilità dell’imputato per il reato di falso commesso dal privato e tentata truffa e, ritenuta la continuazione tra i reati e concesse le circostanze attenuanti generiche, l’aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia;
Considerato che il primo e unico motivo di ricorso – con il quale il ricorrente si duole dell’inosservanza della legge penale e del vizio di motivazione per la mancata pronuncia della sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione dei reati in contestazione – è manifestamente infondato in quanto il termine prescrizionale risulta spirato dopo la pronuncia della sentenza di appello.
Difatti, i reati sono stati commessi in data 8 aprile 2015 ed il termine massimo di prescrizione, pari ad anni sette e mesi sei, è decorso 1’8 ottobre 2022.
Considerando i periodi di sospensione del termine e, in particolare: dal 24 novembre 2017 al 21 febbraio 2018 a fronte di richiesta di rinvio avanzata dalla difesa; dal 3 aprile 2019 al 3 luglio 2019 a seguito di istanza di rinvio formulata dai difensori; dal 3 luglio 2019 al 25 settembre 2019 a seguito di ulteriore istanza di rinvio della difesa per un’eventuale richiesta del rito alternativo; dal 25 settembre 2019 al 9 ottobre 2019 per legittimo impedimento; e dal 21 aprile 2023 al 3 luglio 2023 per astensione dei difensori, per un totale di 351 giorni, la prescrizione risulta maturata in data 24 settembre 2023, dunque, successivamente alla sentenza pronunciata dalla Corte territoriale;
Considerato che la maturazione del termine di prescrizione successivo alla sentenza impugnata non ha rilievo nell’odierno giudizio, giacché, come è noto, le Sezioni Unite hanno statuito che, ove il ricorso per cassazione sia inammissibile, è preclusa la possibilità di rilevare d’ufficio, ai sensi degli artt. 129 e 609, comma 2, cod. proc. pen., l’estinzione del reato per prescrizione. E ciò in quanto l’art. 129 cod. proc. pen. non riveste una valenza prioritaria rispetto alla disciplina della inammissibilità e non attribuisce al giudice dell’impugnazione un autonomo spazio decisorio svincolato dalle forme e dalle regole che presidiano i diversi segmenti processuali; piuttosto esso enuncia una regola di giudizio che deve essere adattata alla struttura del processo e che presuppone la proposizione di una valida impugnazione (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015 – dep. 2016, Ricci, Rv. 266818).
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
.1 f 141., Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il riirrerIe GLYPH pagarpento delle i 4 GLYPH 4 spese processuali e al versamento della somma di tremfraluro in fioridella cas delle ammende.
Così deciso il 23 ottobre 2024