Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 16437 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 16437 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 08/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 27/11/2023 del TRIB. RIESAME di SALERNO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Q
RITENUTO IN FATTO
1.11 Tribunale di Salerno, Sezione Riesame, rigettando il ricorso proposto dallo RAGIONE_SOCIALE, confermava il provvedimento con il quale il G.I.P. del medesimo ufficio giudiziario aveva disposto a carico dello stesso la misura cautelare degli arresti domiciliari, a fronte di una serie di furti, come descritti ai capi da 1) a 5) dell’imputazione provvisoria.
Con il ricorso presentato, mediante il difensore di fiducia AVV_NOTAIO, l’indagato chiede l’annullamento della prefata ordinanza, affidandosi a tre motivi, di seguito ripercorsi entro i limiti di cui all’art. 173 disp att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, il ricorrente assume violazione dell’art. 309, commi quinto e decimo, 178, e 293 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione rispetto a tali disposizioni normative poiché l’ordinanza impugnata avrebbe illegittimamente ritenuto non inficiante la validità del provvedimento del GIP il mancato invio dell’informativa conclusiva 29 giugno 2023, in quanto ciò avrebbe compromesso il proprio diritto di difesa, non essendo mai venuto a conoscenza di un atto sul quale si era fondato il convincimento del giudice della prima fase nell’emettere la misura cautelare.
2.2. Mediante il secondo motivo l’indagato assume violazione dell’art. 273 cod. proc. pen. e connesso vizio di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza anche in relazione ai fatti di cui al capo 5) dell’imputazione provvisoria.
A fondamento della doglianza evidenzia che, a differenza di quanto avvenuto per gli altri fatti contestati, relativamente alle condotte di cui al capo 5), l’autovettura “staffetta” da lui condotta non era stata rilevata fotograficamente ai passaggi autostradali pochi minuti dopo le autovetture rubate, ma mentre procedeva da sola.
2.3. Con il terzo motivo lo COGNOME deduce inosservanza e carenza di motivazione in ordine alla riconosciuta attualità delle esigenze cautelari ex art. 274 cod. proc. pen., fondata solo sui precedenti specifici, senza considerare che, nel periodo di un anno e otto mesi dal compimento dei fatti all’applicazione della misura, egli non aveva posto in essere altre condotte illecite.
Contesta inoltre la motivazione sull’inadeguatezza della misura del divieto di dimora nella provincia di Salerno, all’interno della quale sarebbero stati commessi i fatti, considerato che egli risiede in un altro Comune facente parte della provincia di Napoli.
T2
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 primo motivo non è fondato per le ragioni di seguito indicate.
Occorre rilevare, in primis, che nel ricorso al Tribunale del Riesame, corredato da censure generiche, non era stata dedotta alcuna questione processuale e la violazione dell’art. 293 cod. proc. pen., in particolare, è stata solo assertivamente evocata nel verbale dell’udienza tenutasi dinanzi al predetto Tribunale, con conseguente novità della relativa censura.
Per altro verso, se è vero che, in tema di riesame, al Tribunale vanno trasmessi tutti gli atti presentati al Giudice ex art. 291 cod. proc. pen. atteso che la disposizione di cui ai commi cinque e nove dell’art. 309 cod. proc. pen. non opera alcuna distinzione tra atti rilevanti o meno, detta regola trova un temperamento qualora si tratti di atti manifestamente irrilevanti (Sez. 5, n. 14576 del 21/03/2002, Buscemi, Rv. 221187 01; Sez. 2, n. 4879 del 03/10/2000, Laratta, Rv. 217596 – 01).
Sull’abbrivio di tale generale assunto, con più peculiare riguardo alle problematiche che vengono in rilievo nella fattispecie in esame, è stato puntualizzato che la perdita di efficacia della misura cautelare non può, sic et simpliciter, correlarsi all’omessa trasmissione di un’informativa di polizia giudiziaria meramente riepilogativa dei risultati investigativi, se non sono indicati in modo specifico quali elementi sono stati così sottratti al controllo del Tribunale (Sez. 6, n. 41468 del 12/09/2019, Di COGNOME, Rv. 277370 – 01; Sez. 2, n. 15077 del 27/02/2007, COGNOME, Rv. 236460 – 01).
Ebbene, l’ordinanza impugnata si è collocata nel solco degli indicati principi laddove ha sottolineato, per un verso, che l’informativa non trasmessa era quella finale del 29 giugno 2023, come riconosciuto peraltro anche dalla difesa dello RAGIONE_SOCIALE, che compendia la totalità delle risultanze investigative, così assumendo natura meramente ricognitiva degli atti di indagine ritualmente trasmessi e, per un altro, che il ricorrente – come avvenuto anche in questa sede – non ha indicato quale avrebbe potuto essere lo specifico pregiudizio derivante allo stesso da tale mancata trasmissione.
COGNOME Premesso COGNOME che, COGNOME per COGNOME giurisprudenza COGNOME consolidata, i gravi indizi di colpevolezza, necessari per l’applicazione di una misura cautelare personale, postulano solo l’esistenza di una qualificata probabilità di colpevolezza (cfr., ex multis, Sez. 2, n. 48276 del 24/11/2022, Tiganciuc, Rv. 284299 – 02) e non anche la precisione e la concordanza richiesta per la prova c.d. logica nel
giudizio di merito (v., tra le tante, Sez. 2, n. 8948, del 10/11/2022, dep. 2023, Pino, Rv. 284262 – 01), anche il secondo motivo non è fondato.
Invero, la decisione impugnata, nel confrontarsi con l’analoga censura dispiegata dallo RAGIONE_SOCIALE nel giudizio di riesame, ha evidenziato, quanto al capo 5) dell’imputazione provvisoria, che la gravità indiziaria è stata desunta dal fatto che, analogamente a quanto avvenuto per gli altri quattro furti, commessi nel medesimo periodo con lo stesso co-indagato, anche in questo caso era stata utilizzata la solita auto staffetta noleggiata dal ricorrente, i cui passaggi erano registrati da Napoli a Pontecagnano, andata e ritorno, con l’aggancio delle utenze di entrambe i correi a celle compatibili con il percorso effettuato.
A fronte di tale motivazione, non manifestamente illogica, le deduzioni dello NOME non sono idonee, laddove riconoscono che la vettura condotta dal medesimo è transitata in quel tratto di strada, a scardinare la tenuta logica della valutazione compiuta dai giudici della cautela, per la mera circostanza che, rispetto ai fatti di cui al capo 5), l’auto staffetta non seguiva subito dopo quella contenente la refurtiva, ma era stata ripresa in un momento differente, atteso che in realtà detta auto è apparsa a poca distanza di tempo sullo stesso tratto di strada.
3. Anche il terzo motivo non è fondato.
Quanto all’attualità del pericolo di reiterazione del reato, l’ordinanza impugnata ha fatto leva, in primo luogo, sulla circostanza che lo NOME è indagato per cinque fatti di furto commessi nell’arco di soli dodici giorni, con modalità organizzative analoghe e ben strutturate, indicative, pertanto, di una abilità specifica e di una consolidata organizzazione a valle funzionale alla perpetrazione di reati di questo tipo.
In secondo luogo, la pronuncia censurata ha valorizzato i numerosi precedenti specifici a carico del ricorrente per delitti contro il patrimonio.
A fronte di tali dati, sui quali vi è diffusa e logica argomentazione da parte della Corte territoriale, non assume dunque precipuo rilievo la circostanza che, nel periodo di un anno e otto mesi che va dalla commissione dei fatti all’applicazione della misura al ricorrente, non siano stati contestati altri delitti.
Come ha invero più volte chiarito la giurisprudenza di legittimità il tempo trascorso dalla commissione del reato non esclude automaticamente l’attualità e la concretezza delle condizioni di cui all’art. 274 comma primo, lett. c) cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 6797 del 24/01/2013, Canessa, Rv. 254936 – 01), che non deve essere concettualmente confusa con l’attualità e la concretezza delle condotte criminose (da ultimo, Sez. 2, n. 38299 del 13/06/2023, Mati, Rv. 285217 – 01).
Sotto un distinto profilo, l’indagato censura l’ordinanza del Tribunale del Riesame quanto all’adeguatezza della misura poiché i fatti sarebbero stati
commessi tutti nella provincia di Salerno ed egli è residente in provincia di Napoli, talché sarebbe sufficiente ad escludere il periculum un divieto di dimora nella provincia salernitana.
Quest’ultima parte del motivo è inammissibile laddove non si confronta – o mostra di non comprendere – il significato delle argomentazioni sottese alla decisione denunciata che ha escluso l’idoneità di una misura meno afflittiva in ragione della capacità a delinquere mostrata dall’indagato anche attraverso reiterati spostamenti per commettere delitti contro il patrimonio in vari luoghi, indicando solo esemplificativamente i Comuni della Provincia di Salerno dove sono stati effettuati i furti per cui è processo, con modalità che, ben si intende dal tenore complessivo della motivazione, potrebbero senz’altro essere replicate in altri luoghi.
Nel complesso il ricorso deve pertanto essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio dell’8 marzo 2024
Il Consigliere Estensore
Il Presi t