Sentenza Irrevocabile: Quando un Ricorso Cautelare Diventa Inammissibile
Una recente sentenza della Corte di Cassazione, la n. 16436 del 2024, ha ribadito un principio fondamentale della procedura penale: una volta che interviene una sentenza irrevocabile di condanna, non è più possibile impugnare provvedimenti relativi alle misure cautelari. Questa decisione chiarisce il confine netto tra la fase di cognizione, dove si accertano i fatti e le responsabilità, e la fase esecutiva, destinata all’applicazione della pena. Analizziamo insieme la vicenda processuale e le ragioni giuridiche di questa importante pronuncia.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine dalla richiesta di un imputato, sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere, di ottenere gli arresti domiciliari. La Corte d’appello respingeva tale richiesta. Successivamente, la sentenza di condanna nei confronti dell’imputato diventava definitiva e, quindi, irrevocabile.
Nonostante ciò, la difesa proponeva appello al Tribunale del Riesame avverso il provvedimento di diniego della sostituzione della misura. Il Tribunale del Riesame dichiarava l’appello inammissibile. Contro questa decisione, l’imputato proponeva ricorso per cassazione, sostenendo che il Tribunale avrebbe dovuto annullare il provvedimento impugnato, in quanto emesso dopo l’irrevocabilità della condanna.
La Decisione della Cassazione e l’impatto della sentenza irrevocabile
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato, confermando la correttezza della decisione del Tribunale del Riesame. Il punto centrale della decisione risiede nella funzione delle misure cautelari e nel loro rapporto con la definitività della condanna.
L’Incompatibilità tra Fase Cautelare e Fase Esecutiva
Il passaggio chiave della motivazione è che la sentenza irrevocabile di condanna a una pena detentiva fa venir meno la funzione stessa della misura cautelare. Le misure cautelari hanno lo scopo di tutelare esigenze processuali (come il pericolo di fuga o di inquinamento probatorio) durante lo svolgimento del processo. Una volta che il processo si conclude con una condanna definitiva, si apre una fase completamente diversa: quella esecutiva.
Questa nuova fase è, secondo la Corte, ‘ontologicamente incompatibile’ con la verifica delle esigenze cautelari. Non ha più senso valutare se l’imputato possa fuggire o inquinare le prove, perché la sua colpevolezza è stata accertata in via definitiva e lo Stato deve ora eseguire la pena inflitta.
Le Motivazioni
La Corte di Cassazione fonda la sua decisione su un principio consolidato e logico. La ratio è quella di evitare una ‘soluzione di continuità’, ovvero un vuoto, tra la fine della misura cautelare e l’inizio dell’esecuzione della pena. Se fosse possibile continuare a discutere delle misure cautelari dopo la condanna definitiva, si potrebbe creare una situazione paradossale in cui un condannato in via definitiva venga rimesso in libertà solo perché il titolo cautelare è venuto meno, in attesa che l’ordine di esecuzione della pena venga emesso.
L’irrevocabilità della sentenza trasforma lo status della persona: da imputato sottoposto a misura cautelare a condannato in attesa di espiare la pena. Di conseguenza, ogni questione relativa alla legittimità o alla sostituzione della misura cautelare perde di significato e la relativa impugnazione diventa, per forza di cose, inammissibile.
Le Conclusioni
Questa sentenza offre un importante monito per la pratica forense. La difesa deve agire con tempestività nel contestare le misure cautelari, poiché la finestra temporale per farlo si chiude inesorabilmente con il passaggio in giudicato della sentenza di condanna. Dopo tale momento, le uniche strade percorribili sono quelle relative alla fase di esecuzione della pena (ad esempio, la richiesta di misure alternative alla detenzione). La pronuncia conferma che il sistema processuale è strutturato in fasi distinte e non sovrapponibili, e che il passaggio da una fase all’altra determina un cambiamento radicale degli strumenti giuridici a disposizione delle parti.
È possibile impugnare un provvedimento su una misura cautelare dopo che la sentenza di condanna è diventata definitiva?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che l’impugnazione cautelare è inammissibile. L’irrevocabilità della sentenza di condanna segna la fine della funzione delle misure cautelari e l’inizio della fase di esecuzione della pena, che è incompatibile con la revisione di tali misure.
Perché una sentenza irrevocabile impedisce la revisione delle misure cautelari?
Perché la definitività dell’accertamento di colpevolezza apre una fase esecutiva che è ‘ontologicamente incompatibile’ con la verifica delle esigenze cautelari. La finalità è garantire una continuità tra la misura restrittiva e l’esecuzione della pena, evitando che il condannato venga rimesso in libertà in attesa dell’esecuzione.
Cosa succede se un ricorso contro una misura cautelare viene comunque presentato dopo la condanna definitiva?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Come conseguenza, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, poiché l’inammissibilità è considerata manifesta.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 16436 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 16436 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 21/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 04/05/2022 del TRIB. RIESAME di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni del difensore dell’imputato, AVV_NOTAIO, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata il Tribunale del Riesame di Catania dichiarava l’inammissibilità dell’appello proposto dal ricorrente contro il provvedimento di diniego della sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con quello degli arresti domiciliari emesso in data 28 giugno 2023 dalla Corte d’appello di Catania.
Avverso tale pronuncia l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, con il difensore di fiducia AVV_NOTAIO, denunciando che il Tribunale del Riesame non avrebbe dovuto dichiararsi incompetente bensì annullare il provvedimento impugnato perché emesso dopo l’irrevocabilità della sentenza di condanna.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato avendo il Tribunale del Riesame fatto corretta applicazione del consolidato principio per il quale, in tema di misure cautelari, l’irrevocabilità della sentenza di condanna a pena detentiva determina il venir meno della funzione della misura custodiale ed impedisce la rimessione in libertà del condannato garantendo l’esigenza di non creare, anche in caso di sospensione dell’esecuzione disposta ai sensi dell’art. 656, comma 10, cod. proc. pen., una soluzione di continuità tra l’applicazione della misura e l’esecuzione della condanna, sicché è inammissibile l’impugnazione cautelare in quanto la definitività del titolo esecutivo apre una fase ontologicamente incompatibile con la verifica demandata al tribunale ordinario a fini cautelari (v., in fattispecie processuale identica, Sez. 6, n. 10786 del 09/02/2018, Privitera, Rv. 272764).
La definitività dell’accertamento del merito, aprendo la fase esecutiva del processo, esclude infatti la possibilità della rimessione in libertà del condannato (Sez. U, n. 20 del 09/10/1996, Vitale, Rv. 206169 – 01).
Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l’evidente inammissibilità del motivo di impugnazione non consente di ritenere il
ricorrente medesimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 21 febbraio 2024
Il Consigliere Estensore
PresidOte