Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 16442 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 16442 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 12/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Galliate il DATA_NASCITA; avverso la sentenza del 14/04/2023 della Corte di appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo che la sentenza sia annullata con rinvio; udito il difensore, AVV_NOTAIO, anche in sostituzione dell’AVV_NOTAIO NOME.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 14 aprile 2023, la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del 13 gennaio 2021, con la quale – per quanto qui rileva – il Tribunale di Novara, ritenuta la continuazione, esclusa la contestata recidiva, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, ha condannato l’imputato, per i reati di cui agli artt. 2 e 8 del d.lgs. n. 74 del 2000, per avere: nella sua qualità di legale
rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, al fine di evadere l’imposta sul valore aggiunto, indicato nella dichiarazione IVA relativa al 2014, elementi passivi fittizi, avvalendosi di fatture relative a operazioni inesistenti (rilasciate da RAGIONE_SOCIALE), per l’importo di euro 600.000,00 di imponibile e di euro 132.000,00 di Iva (capo b dell’imputazione); nella stessa qualità, al fine di consentire l’evasione RAGIONE_SOCIALE imposte sui redditi e sul valore aggiunto a terzi, emesso fatture per operazioni inesistenti, per euro 6.915.908,83 Ci imponibile e euro 1.311.021,15 di Iva (capo c).
Avverso la sentenza l’imputato ha proposto, tramite il d ifensore, ricorso per cassazione, chiedendone l’annullamento.
2.1. In primo luogo, si lamentano la mancanza della motivazione e la violazione degli artt. 125 e 546 cod. proc. pen., per mancata risposta della Corte d’appello a motivi di impugnazione specificamente formulati. Secondo la difesa l’apparenza motivazionale emerge da un triplice ordine di fattcri: a) vi è una totale coincidenza tra le argomentazioni e gli elementi indiziari valutati nella sentenza di primo grado e il contenuto della motivazione della sentenza di secondo grado; b) la Corte territoriale utilizza formule di stile per avallare il percorso argomentativo dei giudici di primo grado, senza formulare un autonomo ragionamento e senza prendere posizione sulle argomentazioni e le produzioni documentali della difesa; c) manca nella sentenza di secondo grado un confronto con le tesi difensive.
Si contesta, in particolare, l’affermazione della Corte d’appello secondo cui non vi sarebbe prova di un progetto di espansione commerciale che RAGIONE_SOCIALE aveva realizzato con il gruppo Ikea; per la difesa, .1a sentenza impugnata non avrebbe fornito un’adeguata motivazione sul punto.
Si contesta, altresì, l’affermazione della sentenza secondo cui l’imputato, se avesse acquistato o venduto qualcosa nei rapporti con RAGIONE_SOCIALE, avrebbe dovuto fornire la prova RAGIONE_SOCIALE prestazioni e RAGIONE_SOCIALE quantità.
Si critica anche il rilievo secondo cui sarebbe irrilevante la circostanza che l’omesso versamento Iva da parte di RAGIONE_SOCIALE aveva riguardato solo l’ultima annualità e non quelle precedenti.
Mancherebbe un autonomo giudizio critico della Corte d’appello quanto all’affermazione secondo cui l’imputato era il soggetto che aveva consentito alla cartiera RAGIONE_SOCIALE di porre in essere le operazioni illecite oggetto dell’imputazione.
Le espressioni utilizzate nella sentenza impugnata sarebbero generiche sia quanto alla pretesa evidenza del ruolo svolto dall’imputato quale amministratore di facciata “come deciso dai Mercadalli’, sia quanto alla valenza RAGIONE_SOCIALE
argomentazioni dell’RAGIONE_SOCIALE, rispetto alle quali non si sarebbero prese in considerazione le prospettazioni difensive.
La difesa sostiene di avere fornito un’adeguata spiegazione in merito all’impossibilità di trarre dalla risoluzione anticipata del contratto di locazione tr RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE la prova dell’assenza di una valida finalità imprenditoriale alla base della costituzione di RAGIONE_SOCIALE, evidenziando che: il contratto aveva in ogni caso una durata superiore a tre anni e la circostanza che il rapporto si fosse interrotto consensualmente prima della naturale scadenza doveva essere ritenuta fisiologica; RAGIONE_SOCIALE era stata costituita per effettive motivazioni imprenditoriali che erano state dimostrate sia attraverso il tenore del contratto di locazione sia mediante la documentazione del progetto di espansione commerciale che RAGIONE_SOCIALE era riuscito a conc udere con il gruppo Ikea, beneficiando dell’interazione operativa tra il proprio reparto di ricerca e sviluppo e l’apparato produttivo affidato in locazione a RAGIONE_SOCIALE e gestito dal socio di minoranza COGNOMECOGNOME COGNOME ragioni per cui le due società arrivarono a risolvere il contratto di locazione risiedevano nella sopravvenuta diversità di vedute strategiche tra COGNOME, socio unico dal 29 maggio 2014, e la proprietà della locatrice, così come riferito all’imputato al momento del suo ingresso in società e da questo riportato nelle dichiarazioni spontanee scritte, all’udienza del 18 novembre 2020; il fatto che, contestualmente alla risoluzione del contratto di cui sopra, RAGIONE_SOCIALE avesse instaurato un identico rapporto societario e commerciale con RAGIONE_SOCIALE nulla dimostrava sull’inesistenza del precedente rapporto, perché, quantomeno fino al 12 novembre 2020, risultava che questa continuava ad essere attiva,, che il contratto di locazione· era ancora in essere e che la partecipazione iniziale di RAGIONE_SOCIALE era aumentata fino a raggiungere il 100% della proprietà; il carattere fittizio di RAGIONE_SOCIALE era emerso sulla base di un’erronea valutazione del’ processo verbale di costatazione dell’RAGIONE_SOCIALE, a sua volta lacunoso. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Si lamenta anche l’erronea sottovalutazione, da parte dei giudici di merito, di altri due elementi: il fatto che RAGIONE_SOCIALE fosse titolare di autorizzazion ambientali per l’esercizio dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti plasti per il cui ottenimento si era sottoposta al necessario iter amministrativo, che, secondo il Tribunale e la Corte d’appello, nulla proverebbe circa l’effettività RAGIONE_SOCIALE prestazioni oggetto dell’imputazione; il fatto che RAGIONE_SOCIALE avesse del personale alle proprie dipendenze, che i giudici di merito spiegano ritenendo che si trattasse di forza lavoro direttamente a disposizione di RAGIONE_SOCIALE
Non si sarebbe considerato, inoltre, sempre riguardo al personale di RAGIONE_SOCIALE, che: questo era rappresentato non solo da dipendenti acquisiti da RAGIONE_SOCIALE a seguito della concessione in locazione del ramo di azienda, ma
anche da ulteriori 14 lavoratori provenienti dalla RAGIONE_SOCIALE, il cui legale rappresentante era COGNOME, inizialmente socio di minoranza e poi socio unico di RAGIONE_SOCIALE; il trasferimento del personale di tali due società alla RAGIONE_SOCIALE era avvenuto a seguito di trattative reali, che avevano visto la partecipazione RAGIONE_SOCIALE rappresentanze sindacali; negli anni seguenti il personale era aumentato, giungendo ad un numero medio di 51 unità.
Il ricorrente contesta, poi, il dato contabile di RAGIONE_SOCIALE, da cui risulterebbe che il valore economico di acquisti e vendite di materie prime fosse in pareggio, così da non potersi giustificare il conseguimento di ingenti ricavi per le lavorazioni effettuate in favore di RAGIONE_SOCIALE Non si sarebbe presa in considerazione la tesi difensiva secondo cui RAGIONE_SOCIALE, una volta acquistate le materie prime, le consegnava in conto lavorazione a RAGIONE_SOCIALE, la quale, terminata la produzione del compound, ovvero del semilavorato, all’esito dei processi interni di trattamento dei rifiuti, restituiva alla RAGIONE_SOCIALE il reso lavorato.
La difesa si appunta, poi, sull’asserito aggiramento del meccanismo di reverse charge e sull’omesso versamento dell’Iva nell’anno di imposta 2014, ribadendo che, anche sotto questo profilo, la Corte territoriale non avrebbe tenuto in considerazione le argomentazioni dell’atto- di appello tese a sostenere l’irrilevanza di tale inadempimento quale prova dell’inesistenza della RAGIONE_SOCIALE
Quanto all’elemento psicologico dei reati contestati, la difesa ravvisa il vizio della motivazione della sentenza di secondo grado, per la mancata risposta alla censura secondo cui il Tribunale non aveva spiegato perché aveva ritenuto che l’imputato fosse . una persona competente · nel settore e. lo aveva poi, incoerentemente, considerato un mero prestanome pienamente consapevole della fittizietà dei rapporti societari e della natura di semplice schermo societario dell’ente da lui rappresentato.
2.2. Con un secondo motivo di doglianza, si lamentano vizi di motivazione, oltre che la violazione degli artt. 27, secondo comma, Cost., 6, comma 2, Cedu, 192 e 533 cod. proc. pen.
Si ritiene contraddittoria la motivazione della sentenza nella parte in cui afferma che la difesa avrebbe trascurato, nei propri motivi d’appello, il riferimento ad “importanti elementi di prova menzionati dal Tribunale”, mentre, nel prosieguo, non prende in considerazione né indica effettivamente tali elementi. Secondo la difesa, i soli dati probatori richiamati dalla Corte d’appello sono quelli relativi al risoluzione del contratto di cui sopra, alla pretesa natura fittizia della RAGIONE_SOCIALE e alla presunta assenza di reali prospettive imprenditoriali da parte dell’imputato. Quanto agli acquisti e alle vendite posti in essere dall’imputato, si denuncia la violazione della presunzione di non colpevolezza, perché vi sarebbe stata
un’inammissibile inversione dell’onere della prova circa l’effettività RAGIONE_SOCIALE prestazioni, a fronte della documentazione della difesa e di generici riferimenti della Corte di merito alla documentazione contabile della società. Con argomentazioni in parte ripetitive di quelle già spese, si ribadisce come non possa essere desunta la fittizietà della compagine sociale dal semplice omesso versamento dell’Iva per una annualità.
2.3. Con un terzo motivo di censura, ampiamente ripetitivo di quanto già dedotto, si censurano vizi di motivazione e di violazione di legge nuovamente in relazione al piano oggettivo e al piano psicologico dei reati c:ontestati, ribadendo l’effettività dell’attività svolta dalla società dell’imputato, la quale aveva disposizione sede, macchinari, dipendenti, autorizzazioni ambientali, conti correnti bancari, rapporti commercialt scritture contabili regolari. Mancherebbe un’adeguata indagine RAGIONE_SOCIALE pretese finalità di evasione fiscale in capo all’imputato.
2.4. Con successiva memoria, la difesa ha presentato un motivo nuovo, con il quale sostanzialmente ribadisce quanto già dedotto e allega sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio 06/06/2023, depositata il 14/06/2023, n. 3573, con la quale è stato accolto l’appello presentato nell’interesse della società, con reiezione RAGIONE_SOCIALE pretese erariali, che – secondo la prospettazione difensiva – sarebbero proprio quelle oggetto del processo verbale di constatazione dell’RAGIONE_SOCIALE detle entrate del 16 giugno 20:L7. Si richiamano le motivazioni di tale sentenza, secondo cui RAGIONE_SOCIALE è una società effettivamente operativa, validamente costituita, con finalità coerenti con l’a mbito industriale di riferimento e concreti risultati nell’ambito del processo di riorganizzazione del gruppo RAGIONE_SOCIALE; in questo quadro, .la risoluzione anticipata del ccntratto di locazione del ramo di azienda deve essere considerata un elemento neutro, trattandosi di una normale iniziativa commerciale, mentre deve essere valorizzata l’effettiva produzione di compound plastico per l’anno di imposta 2014. La sentenza smentirebbe anche l’asserito vantaggio fiscale, già escluso dalla consulenza tecnica della difesa, così come la pretesa sterilizzazione del meccanismo del reverse charge. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
CONSIDERATO IN DIRITTO
1:I1 ricorso – i cui motivi possono essere esaminati congiuntamente, – perché attengono sostanzialmente alla motivazione circa la responsabilità penale – è fondato.
1.1. Come ben evidenziato dal ricorrente – con più doglianze largamente ripetitive le une RAGIONE_SOCIALE altre – la sentenza impugnata attribuisce alla società RAGIONE_SOCIALE la qualità di “cartiera” senza effettuare una concreta ed esaustiva ricognizione
degli indici sintomatici dell’inesistenza della sua attività imprenditoriale. La Corte territoriale non prende in considerazione adeguatamente i motivi di appello, ricalcando le argomentazioni della sentenza di primo grado, senza fornire un’adeguata motivazione dei vari passaggi dell’accertamento della responsabilità penale. In altri termini, la sentenza non chiarisce sufficientemente quali siano le ragioni della ritenuta non operatività della società RAGIONE_SOCIALE, perché richiama elementi che – nel suo sintetico argomentare – appaiono non dirimenti. E deve evidenziarsi – pur nell’autonomia del presente giudizio penale rispetto al giudice tributario – che, sostanzialmente sulla base di quegli stessi elementi, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, con sentenza 06/06/2023, depositata il 14/06/2023, n. 3573, ha accolto l’appello presentato nell’interesse della società, con reiezione RAGIONE_SOCIALE pretese erariali. Il giudice tributario ha effettivamente affermato che RAGIONE_SOCIALE è una società operativa, validamente costituita, con finalità coerenti con l’ambito industriale di riferimento e concret risultati nell’ambito del processo di riorganizzazione del gruppo RAGIONE_SOCIALE. In questo quadro, la risoluzione anticipata del contratto di locazione del ramo di azienda è considerata dalla Corte tributaria quale elemento neutro; mentre è valorizzata, a favore della prospettazione del contribuente, l’effettiva produzione di compound plastico per l’anno di imposta 2014.
1.2. Più in particolare, la sentenza impugnata non argomenta sufficientemente, su un piano logico, circa: a) la ritenuta evidenza del ruolo svolto dall’imputato quale amministratore di facciata “come deciso dai Mercadalli”; b) la ritenuta inesistenza di una lecita finalità imprenditoriale nella stipula e nella risoluzione consensuale anticipata del contratto di locazione tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE; c) la valenza del progetto di espansione commerciale che RAGIONE_SOCIALE aveva concluso con il gruppo Ikea; d) il fatto che RAGIONE_SOCIALE fosse titolare di autorizzazioni ambientali per l’esercizio dell’attività trattamento e recupero dei rifiuti plastici; e) la ragione per cui il personale all dipendenze di RAGIONE_SOCIALE dovesse essere ritenuto quale forza lavoro direttamente a disposizione di RAGIONE_SOCIALE, pur in presenza di una serie dettagliata di argomentazioni difensive di segno contrario, relative alle modalità di assunzione e di trasferimento del personale stesso; f) le giustificazioni fornite dalla difesa circa l’operatività della RAGIONE_SOCIALE in relazione al suo fatturato, legate a fatto che RAGIONE_SOCIALE, una volta acquistate le materie prime, le consegnava in conto lavorazione a RAGIONE_SOCIALE, la quale, terminata la produzione del compound, restituiva alla RAGIONE_SOCIALE il reso lavorato; g) le modalità e la valenza del preteso aggiramento del meccanismo di reverse charge e dell’omesso versamento dell’Iva nel solo anno di imposta 2014, quanto al ritenuto
vantaggio fiscale dell’operazione illecita e quanto alla ritenuta non operatività della RAGIONE_SOCIALE.
Più in generale, non appare sufficientemente chiara la spiegazione dell’asserita fraudolenza RAGIONE_SOCIALE operazioni oggetto dell’imputazione, visto che nello stesso anno vi è una reciprocità di rapporti fra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, tanto che sono contestati sia il reato di cui all’art. 2 sia quello di cui all’art. 8 del d.lgs. del 2000, entrambi in relazione all’attività di RAGIONE_SOCIALE.
Da quanto precede consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Torino, che procederà a nuovo giudizio, con libertà di esito, fornendo adeguata motivazione.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Torino.
Così deciso il 12/01/2024