Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 16441 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 16441 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Foggia il DATA_NASCITA;
avverso la sentenza n. 4144/2022 della Corte di appello di Bari del 3 novembre 2022;
letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal AVV_NOTAIO COGNOME;
letta la requisitoria scritta del PM, in persona del AVV_NOTAIO, il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza pronunziata in data 3 novembre 2022 la Corte di appello di Bari ha parzialmente riformato la sentenza con la quale, in data 28 marzo 2011 il Tribunale di Foggia aveva dichiarato NOME colpevole dei reati a lui contestati, aventi ad oggetto la violazione dell’art. 17:1-ter, comma 1, lett. c), della legge n. 633 del 1941, per avere egli detenuto per la vendi oltre 2.400 supporti magnetici DVD e CD contenenti opere dell’ingegno tutelate dal diritto d’autore prive del prescritto contrassegno TARGA_VEICOLO, e quella dell’art. 648 cod. pen., per avere egli, al fine di procurarsi un profi acquistato o comunque ricevuto il compendio di beni di cui sopra, proveniente da delitto, il tutto con la recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale, e aveva, pertanto, condannato, ritenuta la continuazione fra i reati, alla pena d mesi 2 di reclusione ed euri 2.000,00 di multa.
Come accennato la Corte territoriale, parzialmente accogliendo il rawarnra nrnnricfn GLYPH Iliimni Ital-^ h rifnrrnahn la cnnhan-7a orrstacen riai n is irbrc di primo grado, prosciogliendo l’imputato dalla contestazione relativa alla violazione della normativa in materia di tutela delle opere dell’ingegno, confermando, invece, la responsabilità dello stesso quanto al restante reato, ritenuto, in funzione della pena irrogata in primo grado, già ricorrente nell sua forma attenuata, ed ha, conseguentemente, rideterminato la pena in mesi 1 e giorni 15 di reclusione.
Avverso la sentenza emessa dalla Corte territoriale ha interposto ricorso per cassazione tramite la sua attesa ncluciana il prevenuto, articolando 4 sintetici motivi di impugnazione-
Il primo è sviluppato, con riferimento al vizio di violazione di legge ed ha quale suo oggetto la mancata applicazione da parte della Corte di merito dei principi eurounitari elaborati dalla CGCE con la nota sentenza COGNOME, avente ad oggetto la compatibilità della normativa penale nazionale in materia di violazione del diritto di autore’ in occasione della messa in vendita d supporti magnetici digitali privi del contrassegno SIAE con la normativa eurounitaria.
Il secondo motivo di impugnazione attiene alla omessa motivazione riferita al motivo di gravame riguardante la prova sul fatto che i supporti magnetici da iui detenuti contenessero proprio opere protette dai diritto di autore.
Il terzo motivo riguarda la mancata individuazione, in ordine al delitto di ricettazione, del tempus commissi delicti, la cui collocazione non sarebbe riconducibile semplicemente al momento dell’avvenuto sequestro, ma semmai a quello della produzione dei supporti.
Infine, il quarto motivo di impugnazione attiene alla mancata specificazione delle ragioni per la quali la Corte di merito non ha ritenuto applicabile al caso in esame il motivo di esclusione della punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto dalla difesa del NOME è chiaramente inammissibile.
Quanto al primo motivo è agevole osservare che il riferimento operato dalla difesa del ricorrente alla mancata applicazione quanto al caso di specie dei principi dettati nella materia della tutela del diritto di autore in relazione ai supporti digitali magnetici contenenti opere dell’ingegno dalla CGCE con la nota sentenza COGNOME risulta del tutto ultroneo rispetto alla presente fattispecie.
Infatti, seppure è vero che per effetto della violazione da parte della Autorità nazionale dell’obbligo di comunicare alla competente Commissione europea ogni istituzione di contrassegno Siae successiva alla direttiva 83/189/CEE per supporti di qualsiasi genere (cartaceo, magnetico, plastico, ecc.) e di ogni contenuto (musicale, letterario, figurativo, ecc.), è inapplicabile l’obbligo del contrassegno stesso nei confronti dei privati, cli tal che la detenzione per la vendita di tali supporti non è soggetta alla sanzione penale, non costituendo essa fatto illecito (Corte di cassazione, Sezione 111 penale, 29 maggio 2008, n. 21578), né, pertanto, la stessa può costituire la condotta presupposta del reato di ricettazione, deve, tuttavia, precisarsi, in conformità con quanto, peraltro, già rilevato dalla Corte territoriale, c:he, essendo successivamente intervenuta da parte dello Stato italiano la comunicazione, prima omessa, tutte le condotte del tipo dianzi descritto poste in essere successivamente al 21 aprile 2009 – data di entrata in vigore del dPCM n. 31 del 2009, che ha reso nuovamente opponibile ai privati l’obbligo di apposizione del contrassegno S.I.A.E – sono nuovamente punibili ai sensi dell’art. 171-ter, comma 1, lettera c), della legge n. 633 del 1941 (Corte di cassazione, Sezione VII penale, 19 aprile 2023, n. 42737, ord.).
Considerato che, nella specie i fatti addebitati al prevenuto sono stati accertati in data 20 febbraio 2015, non vi è motivo di ritenere che nella presente fattispecie debbano essere applicati i principi enunciati dalla CGCE con la citata sentenza COGNOME.
Il secondo motivo di impugnazione è, per come prospettato, del tutto generico e, pertanto, inammissibile; va, infatti, segnalato che, sono le stesse incontestate modalità, come segnalate in sede di merito, di messa in vendita dei supporti ricevuti dal prevenuto che evidenziano una significatività commerciale della merce offerta, la quale può risultare solo dal fatto che si trattava di supporti aventi un contenuto economicamente apprezzabile, come appunto si verifica in caso di CD o DVD aventi contenuti musicali o cinematografici ricadenti sotto il dominio della normativa in materia di diritto d’autore.
Anche il terzo motivo è inammissibile, posto che con lo stesso il ricorrente si è limitato a prospettare, in modo meramente congetturale, una diversa,ta di commissione del reato; egli in tale modo ha ridotto il motivo di ricorso ucendosi lo stesso alla mera messa in dubbio del fatto che il reato di ricettazione contestato all’imputato – il cui dies criminis patrati non è, peraltro, quello di consumazione del reato presupposto, come pretenderebbe il ricorrente facendo riferimento alla produzione dei supporti contraffatti, ma quello in cui l’imputato ha ricevuto la merce da lui messa illecitamente in vendita – non fosse stato commesso al momento del sequestro ma fosse di molto ad esso risalente, senza che tuttavia fosse tratta da una tale prospettazione un qualche ipotetica conseguenza rilevante ai fini sostanziali del giudizio di responsabilità espresso in sede di merito a carico dell’imputato.
Va, in ogni caso, affermato, ove si voglia attribuire un qualche interesse in e-n nn GLYPH rienrronfn nil’nr-e-nri-nrnelnfn ne i nfilmhzrbI I ri2fM GLYPH r·nrnreIncen rnato oe. GLYPH I I · I GLYPH 1.01J a GLYPH %A 4 GLYPH 1,1 1.1.· GLYPH I che, ai fini della specificità del motivo di impugnazione, sarebbe stato suo onere fornire elementi che, ancorchè non costituenti la prova del fatto che la commissione del reato di ricettazione fosse antecedente rispetto a quella indicata nel capo di imputazione, rendessero non meramente ipotetica e congetturale una tale prospettazione.
Quanto, infine, all’ultimo motivo di ricorso, riferito all’omessa motivazione sulla applicabilità dell’art. 131-bis cod. pen., lo stesso è inammissibile posto che non emerge che la questione avesse formato oggetto di gravame in sede di impugnazione in grado di appello.
Sul punto va, anche, segnalato come sia inconferente l’eventuale richiamo agli effetti della sentenza n. 156 del 2020 della Corte costituzionale, con la quale è stata dichiarata la illegittimità costituzionale della norma ora questione nella parte in cui non era in essa prevista la sua applicazione agl illeciti penali per i quali, in mancanza di diversa indicazione edittale, il minim della durata della pena andava commisurato, secondo la previsione di cui agli artt. 23 e 25 cod. pen. rispettivamente, per la reclusione, in giorni 15 e, p l’arresto, in giorni 5, cioè nel minimo possibile per ciascuna tipologia sanzionatoria.
Invero, sebbene solo per effetto di tale sentenza siffatto istituto, la no punibilità per la particolare tenuità del fatto, è divenuto applicabile anche n caso, quale è quello in esame, di condanna nel caso in cui reato di ricettazione sia caratterizzato, secondo la previsione dell’originario comma 2 dell’art. 648 cod. pen., dalla “particolare tenuità”, va osservato, quanto alla fattispeci che, essendo stata pronunziata la sentenza ora impugnata in data 3 novembre 2022, quindi quando la citata sentenza della Corte costituzionale aveva già ampiamente spiegato i suoi effetti, sarebbe stato onere, quanto meno in sede di discussione orale, della difesa dell’imputato formulare nella sede nel corso del giudizio di gravame una tale richiesta (cfr., infatti: Corte cassazione, Sezione II penale, 9 dicembre 2020, n. 35033).
Ne’, sempre a tale proposito, ha significato il fatto che la disciplina di cu all’art. 131-bis cod. pen. sia stata altresì oggetto di modifica nel periodo tempo intercorso fra la pronunzia della sentenza di appello e quella di cassazione, posto che, ai fini della introduzione della tematica relativa siffatta causa di non punibilità per la prima volta di fronte a questa Corte d legittimità, sarebbe stato necessario che il ricorrente avesse se no dimostrato quanto meno allegato che la deduzione circa l’applicabilità dell’art. 131-bis cod. pen. non si sarebbe potuta formulare, dato l’allora tenore testuale della norma, in precedenza e che la stessa aveva acquisito una sua concreta attualità solo a causa della modifica normativa susseguente alla novella legislativa entrata in vigore unitamente al dlgs n. 150 del 2022.
Nulla avendo dedotto in tale senso il ricorrente, anche tale motivo di ricorso e, parimenti agli altri, inammissibile; a tale constatazione consegue, visto l’art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euri 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2024
Il AVV_NOTAIO estensore
GLYPH Il Presidente