fbpx
Generic filters
Parola esatta ...
Cerca nei titolo
Search in excerpt
Filtra per categoria
Codice Civile
Codice Penale

Risarcimento diretto, accertamento unico ed uniforme

Risarcimento diretto, la struttura dell’azione diretta che coinvolge tutti i soggetti implicati nel processo impone un accertamento unico ed uniforme.

Pubblicato il 23 February 2022 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TARANTO
SECONDA SEZIONE CIVILE

in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott., ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 414/2022 pubblicata il 17/02/2022

nella causa iscritta al n. 6859 dell’anno 2018 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente

tra

XXX (C.F.)

parte appellante

contro

YYY S.P.A. (C.F.)

parte appellata

ZZZ

parte appellata

KKK

parte appellata

OGGETTO: appello risarcimento danni

CONCLUSIONI DELLE PARTI: all’udienza del 18.11.2021 le parti concludevano come da verbale in pari data, riportandosi ai rispettivi atti

difensivi, ai quali si rinvia.

MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO

XXX, proprietario dell’autovettura Nissan Qashqai tg. ***, conveniva in giudizio davanti al Giudice di Pace di Taranto, la propria compagnia assicuratrice YYY ASSICURAZIONI (di seguito “YYY”) e i responsabili civili

ZZZ e KKK,

rispettivamente proprietaria e conducente dell’autoveicolo Peugeot tg., al fine di sentirli condannare al risarcimento dei danni occorsi al veicolo a seguito del sinistro verificatosi in località Chiatona (Ta) il giorno 14 giugno 2015.

Rappresentava, in particolare:

− che l’autovettura Nissan era ferma in sosta nella via Lungomare

Marinai d’Italia;

− che *** apriva lo sportello posteriore sinistro della Nissan per depositare un borsone;

− che, dopo che *** aveva depositato il borsone e, quindi, mentre lo sportello sinistro della Nissan era aperto, il veicolo Peugeot, che in quel momento percorreva la via Lungomare Marinai d’Italia, urtava, con lo specchietto destro, sia lo sportello posteriore sinistro della Nissan, sia ***.

Si costituiva in giudizio la sola YYY, contestando la responsabilità della conducente del veicolo Peugeot nella causazione del sinistro, da addebitare, a suo avviso, ad ***, il quale aveva improvvisamente aperto lo sportello della Nissan senza premurarsi di verificare eventuali pericoli. Rilevava, infine, che il danno era inferiore a quello denunciato.

− che la YYY non aveva mai contestato la compatibilità del danno;

− che l’elaborato del perito nominato dalla compagnia attesta la compatibilità dei danni presenti sulla Peugeot con la dinamica del

sinistro;

− che tale elaborato è stato redatto dopo quello relativo al veicolo Nissan, in cui alla voce compatibilità dei danni era stata apposta la dizione “da verificare”;

− che la prova del danno si ricava dall’esame del teste ***

Il giudice di Pace rigettava la domanda, ritenendo non provata la sussistenza di un legame causale tra l’urto descritto in citazione e la tipologia dei danni riportati dalla Nissan. Più precisamente, rilevava che lo specchietto retrovisore della Peugeot non poteva provocare allo sportello sinistro della Nissan un danno da affossamento come raffigurato in foto e riconosciuto dal teste.

Avverso tale decisione propone appello XXX.

Con un unico motivo di appello, censura la decisione nella parte in cui ha escluso la prova della compatibilità dei danni, rilevando:

, che ha riconosciuto nelle foto esibitegli i danni occorsi al veicolo Nissan;

− che inoltre devono considerarsi ammessi i fatti dedotti nei capitoli

dell’interrogatorio formale della conducente KKK;

− che sulla medesima vicenda si è pronunciato anche altro Giudice di pace che, nel riconoscere ad *** il diritto al risarcimento dei danni fisici patiti a seguito del sinistro, addossava in capo alla conducente del veicolo Peugeot l’esclusiva responsabilità della causazione del sinistro.

Conclude chiedendo l’integrale riforma della pronuncia e, previo accertamento della responsabilità esclusiva di KKK nella causazione del sinistro, la condanna delle convenute al risarcimento del danno come quantificato nella perizia prodotta da YYY.

Costituitasi in giudizio, YYY eccepisce l’inammissibilità dell’appello e rileva, altresì, l’infondatezza del motivo sollevato, chiedendo il rigetto della domanda e la condanna dell’appellante al pagamento delle spese.

L’appello non merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.

Con l’atto introduttivo del giudizio di primo grado, l’attore ha dedotto che il veicolo Peugeot ha urtato, con lo specchietto retrovisore destro, lo sportello posteriore sinistro della Nissan che risultava già aperto. A corredo della domanda, ha prodotto delle fotografie che evidenziano la presenza di danni sulla parte esterna dello sportello posteriore sinistro della Nissan e, in particolare, un affossamento della parte anteriore del predetto sportello, quella in prossimità della giuntura con lo sportello anteriore, e due strisce nere lungo la fiancata.

Rispetto alla dinamica del sinistro descritta nell’atto di citazione il danno da affossamento raffigurato sulla foto non può, per estensione e profondità, essere causalmente riconducibile all’urto con uno specchietto retrovisore.

Peraltro, la linea d’urto presente sulla foto che ritrae il predetto affossamento si propaga in modo verticale quasi fino all’estremità inferiore dello sportello, il che porta ragionevolmente ad escludere che una simile deformazione possa originare dall’impatto col solo specchietto retrovisore, in quanto proprio lo specchietto si colloca ad un’altezza superiore rispetto alle tracce del danno localizzate sull’estremità inferiore dello sportello della Nissan e, per il tipo di dinamica descritta, non è in grado di causare un urto che si propaga verso il basso fino al punto raffigurato nella foto.

La compatibilità tra il sinistro e i danni ritratti nella produzione fotografica va esclusa anche alla luce di un’altra considerazione, che attiene alla dinamica dell’incidente descritta da parte attrice, la quale ha precisato che, al momento dell’impatto, lo sportello posteriore sinistro risultava già aperto.

Muovendo da tale premessa, considerato che è pacifico che il veicolo Peugeot percorreva la strada nella stessa direzione in cui era parcheggiato il veicolo Nissan, come si desume peraltro dal tipo di impatto descritto (specchietto destro della Peugeot contro sportello posteriore sinistro della Nissan), qualora lo sportello fosse stato già aperto prima dell’impatto (circostanza dedotta da parte attrice, che addebita alla conducente della Peugeot l’intera responsabilità dell’evento), l’autoveicolo Peugeot, proprio perché sopraggiungeva da dietro, avrebbe dovuto attingere lo sportello nella sua parte interna; oppure, avrebbe dovuto, al più, attingere lo sportello posteriore sinistro della Nissan, quando questo era già aperto, nell’estremità della sua parte posteriore.

Diversamente, i danni raffigurati nelle foto si collocano sulla superficie esterna dello sportello posteriore sinistro della Nissan e, quello da affossamento si trova addirittura nella parte anteriore dello sportello, quasi in prossimità della giuntura con lo sportello anteriore sinistro. L’ubicazione di tale danno non è compatibile con la dinamica del sinistro descritta da parte attrice, che ha appunto dedotto che lo sportello era già aperto. In altri termini, per semplificare, se lo sportello risultava già aperto, lo specchietto destro della Peugeot, che sopraggiungeva da tergo, non poteva provocare un danno da affossamento sulla parte esterna dello sportello posteriore sinistro, in quanto tale parte era protetta proprio dalla preventiva apertura del medesimo sportello.

L’unico modo per ritenere ammissibile una simile circostanza potrebbe essere quello di sostenere che lo sportello sia stato aperto proprio nel momento in cui stava transitando la Peugeot e che lo specchietto ha impattato sulla parte anteriore esterna dello sportello posteriore sinistro della Nissan, ma si tratta di una ricostruzione che non trova riscontro nelle deduzioni attoree.

L’incongruenza dei danni rispetto alla dinamica del sinistro non viene meno neanche per effetto delle dichiarazioni del teste escusso, il quale ha aggiunto che la Peugeot, con lo specchietto e con lo sportello anteriore, colpiva la Nissan ferma in sosta. Anche in ordine a tale aspetto, restano ferme le osservazioni sopra formulate in merito a quella che sarebbe dovuta essere l’allocazione dei danni sulla Nissan in caso di preventiva apertura dello sportello rispetto all’impatto con la Peugeot.

In più va osservato che, dalle foto della Peugeot prodotte da parte convenuta, si rileva sullo sportello anteriore la presenza di segni compatibili con un urto da strisciamento, piuttosto che con un urto idoneo a causare un affossamento quale quello ritratto nella foto raffigurante lo sportello della Nissan.

In quest’ottica vanno confermate le conclusioni rassegnate dal giudice di prime cure, nella parte in cui afferma che l’impatto con uno specchietto può causare, nell’ipotesi illustrata dall’attore, conseguenze lievi e non il danno da affossamento raffigurato in foto.

Il raffronto tra le foto prodotte da parte attrice e le deduzioni sulla dinamica del sinistro contenute in citazione induce questo giudice a ritenere poco attendibili le dichiarazioni rese dal teste escusso in ordine alla ricognizione fotografica dei danni.

A nulla rileva la circostanza che la compagnia assicuratrice non abbia specificamente contestato la riconducibilità dei danni al sinistro per cui è causa, atteso che, vertendosi in un’ipotesi di litisconsorzio necessario con il responsabile civile (cfr. Cassazione civile , sez. VI , 31/12/2021 , n. 42112 “Nella procedura di risarcimento diretto di cui al d.lg. n. 209 del 2005, art. 149, promossa dal danneggiato nei confronti del proprio assicuratore, sussiste litisconsorzio necessario rispetto al danneggiante responsabile, analogamente a quanto previsto dallo stesso decreto, art. 144, comma 3 . Ne consegue che, ove il proprietario del veicolo assicurato non sia stato citato in giudizio, il contraddittorio deve essere integrato ai sensi dell’ art. 102 c.p.c. e la relativa omissione, rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del processo, comporta l’annullamento della sentenza ai sensi dell’ art. 383, comma 3, c.p.c.”) ed essendo quest’ultimo rimasto contumace, il principio di non contestazione non può operare (Tribunale , Varese , sez. I , 19/01/2010 “In presenza di un unico fatto generatore della responsabilità, l’accertamento dello stesso non può condurre a risultati differenti a seconda che la statuizione produca effetto nei confronti di un litisconsorte ovvero di un altro. La struttura dell’azione diretta si fonda su di un medesimo accertamento che coinvolge tutti i tre soggetti implicati nel processo ed impone un accertamento unico ed uniforme, anche in ottemperanza al principio di non contraddizione. Pertanto, l’esistenza del rapporto di assicurazione e la responsabilità dell’assicurato non possono essere contemporaneamente affermate e negate. Una volta accertata o negata nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell’assicuratore, in contraddittorio con l’assicurato, la responsabilità è accertata o negata anche nei rapporti tra danneggiato e assicurato. Ne consegue che, operando il principio di non contestazione sull’accertamento dei fatti posti a fondamento della responsabilità, questo non può trovare applicazione nel giudizio litisconsortile ove uno dei litisconsorti sia contumace. In questa ipotesi, l’attore avrà l’onere di provare il fatto pur di fronte alla mancanza di contestazione da parte del convenuto costituito”).

Va soggiunto che il perito di parte che ha esaminato l’autovettura Nissan non si è espresso sulla compatibilità dei danni e quindi a nulla rileva quanto sostenuto dal perito che ha esaminato la Peugeot.

Nessun elemento rilevante proviene invece dalla sentenza 4108/17 emessa dal Giudice di Pace in merito alla medesima vicenda, avente ad oggetto la domanda di risarcimento dei danni subiti da ***. In detta pronuncia, si accerta la responsabilità della conducente della Peugeot nella causazione del sinistro, con la medesima dinamica descritta nell’atto di citazione del giudizio di primo grado, ma non vi è alcuna statuizione in ordine alla tipologia dei danni cagionati dalla Nissan.

Per le ragioni sopra esposte, l’appello va respinto.

L’appellante va condannato al pagamento delle spese di lite della presente fase in ragione della sua soccombenza, che vengono liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55 del 2014, mediante l’applicazione dei parametri medi e con esclusione della voce relativa alla fase istruttoria.

Nessuna pronuncia va invece emessa con riferimento alle spese di lite relative al primo grado di giudizio, che sono state compensate dal Giudice di Pace, attesa la mancata proposizione di uno specifico motivo di appello sul punto (cfr. Cassazione civile, sez. III , 12/04/2018 , n. 9064).

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 – quater del D.P.R., 30/05/2002 n. 115 si dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

P.Q.M.

Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite; ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa; definitivamente pronunciando:

• rigetta l’appello;

• condanna l’appellante al pagamento delle spese di lite in favore di YYY, che liquida in complessivi euro 1.620,00, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali;

• ai sensi dell’art. 13, comma 1 – quater del D.P.R., 30/05/2002 n. 115 si dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Taranto, in data 17/02/2022.

Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Daniele Gallucci, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell’art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia

21/2/2011, n. 44

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

Desideri approfondire l'argomento ed avere una consulenza legale?

Prenota un appuntamento. La consultazione può avvenire in studio a Milano, Pesaro, Benevento, oppure in videoconferenza / conference call e si svolge in tre fasi.

Prima dell'appuntamento: analisi del caso prospettato. Si tratta della fase più delicata, perché dalla esatta comprensione del caso sottoposto dipendono il corretto inquadramento giuridico dello stesso, la ricerca del materiale e la soluzione finale.

Durante l’appuntamento: disponibilità all’ascolto e capacità a tenere distinti i dati essenziali del caso dalle componenti psicologiche ed emozionali.

Al termine dell’appuntamento: ti verranno forniti gli elementi di valutazione necessari e i suggerimenti opportuni al fine di porre in essere azioni consapevoli a seguito di un apprezzamento riflessivo di rischi e vantaggi. Il contenuto della prestazione di consulenza stragiudiziale comprende, difatti, il preciso dovere di informare compiutamente il cliente di ogni rischio di causa. A detto obbligo di informazione, si accompagnano specifici doveri di dissuasione e di sollecitazione.

LexCED
Desideri approfondire l’argomento ed avere una consulenza legale?

Articoli correlati