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Cartella di pagamento, termine di prescrizione breve

La scadenza del termine per proporre opposizione a cartella di pagamento non determina la cd. conversione del termine di prescrizione breve.

Pubblicato il 24 February 2022 in Diritto Previdenziale, Giurisprudenza Civile

Tribunale ordinario di Vibo Valentia
Settore Lavoro e Previdenza

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SENTENZA n. 140/2022 pubblicata il 17/02/2022

Il Tribunale ordinario di Vibo Valentia, nella persona del Giudice del Lavoro e della Previdenza, ha emesso la seguente sentenza nel procedimento iscritto al n. 1331 del Reg. Gen. dell’anno 2020, riservato in decisione – previa trattazione scritta – nella data del 17 febbraio 2022, e vertente tra XXX (C.F.:), Agenzia delle Entrate – Riscossione, già Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A., in persona del rappresentante legale pro tempore (C.F.: 13756881002 – rappresentata e difesa, per procura in atti, dall’avvocato), e I.N.P.S. – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del rappresentante legale pro tempore, resistente in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore (C.F.: 80078750587 – rappresentato e difeso, anche disgiuntamente e per procura generale alle liti in atti, dagli avvocati).

1. La domanda è fondata.

2. XXX agisce per la declaratoria di non-debenza delle somme portate dalla cartella di pagamento a) avente numero, b) notificata alla medesima parte il 18 dicembre 2006, e c) recante un importo pari a 29.868,37 euro, poiché prescritte (in quanto inerenti a pretese contributive riferite agli anni 2001 e 2002).

3. Gli Enti convenuti resistono al ricorso e ne chiedono il rigetto.

4. L’udienza di discussione – calendarizzata per la data odierna – è stata frattanto sostituita dalla modalità della trattazione scritta della causa – ai sensi dell’art. 221, IV c., d. l. 34/2020 (convertito in legge, con modificazioni, dalla l. 77/2020, e successivamente prorogato per effetto del combinato disposto dell’art. 23, I c., d. l. 137/2020 – convertito in legge, con modificazioni, dalla l. 176/2020 – dell’art. 1, I c., d. l. 2/2021 – convertito in legge, con modificazioni, dalla l. 29/2021 – dell’art. 6, I c., lett. a), n. 1, d. l. 44/2021 – convertito in legge, con modificazioni, dalla l. 76/2021 – dell’art. 7, I c., d. l. 105/2021 – convertito in legge, con modificazioni, dalla l. 126/2021 – e dell’art. 16, I c., d. l. 228/2021) – all’esito della quale il contenzioso è stato definito in virtù delle osservazioni esposte appresso.

5. Va rilevato come l’azione qui proposta debba ritenersi correttamente incardinata tanto nei confronti di Agenzia delle Entrate – Riscossione quanto nei riguardi di I.N.P.S.: essa, infatti, ha ad oggetto l’accertamento della non-dovutezza di somme reclamate dall’Istituto summenzionato, in qualità di titolare di un credito previdenziale affidato per l’esazione al relativo concessionario pubblico.

5.1. La domanda attorea, pertanto, deve ritenersi supportata da un valido interesse ad agire, essendo volta a rimuovere una situazione di incertezza giuridicamente rilevante, in quanto potenzialmente prodromica all’azionamento, da parte del soggetto deputato alla riscossione, degli strumenti previsti dalla legge per incamerare il credito qui avversato.

6. Detto accertamento, peraltro, presuppone la disamina della perdurante possibilità (o meno) – per l’Agente della riscossione – di procedere esecutivamente nei riguardi della parte ricorrente: indagine la quale si risolve nella verifica dell’intervenuta prescrizione – ovvero della perdurante esigibilità – del diritto patrimoniale al cui incasso ambiscono le controparti (ciascuna nella veste propria).

6.1. È d’uopo evidenziare – più partitamente – come la sopradescritta constatazione giudiziale sia qualificabile alla stregua d’un accertamento negativo, e la sua invocazione da parte ricorrente possa avvenire anche in epoca successiva al travalicamento del termine contemplato dal V comma dell’art. 24, d. lgs. 46/1999 (non avendo quest’ultima una funzione squisitamente impugnatoria).

6.2. Nella specie – a ben vedere – XXX adisce l’Autorità giudiziaria allo scopo di far constare l’intervento di fenomeni estintivi (dei diritti patrimoniali disputati) sopravvenuti alla formazione del primo atto di pagamento (ossia la cartella verso cui il ricorrente ha formulato le proprie censure): la tesi avanzata sul tema dall’Agente della riscossione, dunque, risulta smentita dalla recente giurisprudenza della Corte di legittimità – e, precipuamente, dall’ordinanza n. 454/2020 – ad avviso della quale «La scadenza del termine pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui al D. Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo la L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10,) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell’art. 2953 c.c. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell’attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l’avviso di addebito dell’INPS, che, dal primo gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto (D.L. n. 78 del 2010, art. 30, conv., con modif., dalla L. n. 122 del 2010)”. […] in linea con il richiamato principio, e con riferimento al preteso effetto novativo derivante dalla formazione del ruolo, questa Corte è intervenuta affermando che “In tema di riscossione di crediti previdenziali, il subentro dell’Agenzia delle Entrate quale nuovo concessionario non determina il mutamento della natura del credito, che resta assoggettato per legge ad una disciplina specifica anche quanto al regime prescrizionale, caratterizzato dal principio di ordine pubblico dell’irrinunciabilità della prescrizione; pertanto, in assenza di un titolo giudiziale definitivo che accerti con valore di giudicato l’esistenza del credito, continua a trovare applicazione, anche nei confronti del soggetto titolare del potere di riscossione, la speciale disciplina della prescrizione prevista dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, invece che la regola generale sussidiaria di cui all’art. 2946 c.c., (Cass. n. 31352 del 04/12/2018), e ciò in conformità alla natura di atto interno all’amministrazione attribuita al ruolo (Cass. n. 14301 del 19/06/2009)”. La definitività dell’accertamento relativo alla sussistenza dei crediti contributivi portati dalla cartella, per effetto della mancata opposizione alle medesime, non è preclusiva dell’accertamento della prescrizione o di fatti comunque estintivi del credito, maturati successivamente alla notifica delle cartelle in oggetto, attraverso l’azione generale prevista dall’art. 615 c.p.c., la cui proposizione non è soggetta a termine di decadenza […] Nel caso di specie, peraltro, non ha rilievo l’interruzione della prescrizione per effetto della notifica dell’intimazione di pagamento, posto che quest’ultima è intervenuta dopo il termine di cinque anni dalla notifica delle cartelle e, quindi, dopo che la prescrizione quinquennale era già maturata (cfr. Cass. n. 20867 del 2018; n. 3121 del 2011)».

7. Ciò posto, è bene precisare come dirimente sia proprio la trattazione del profilo prescrizionale, poiché idonea – per evidenti necessità di economia processuale, e in applicazione del principio della cosiddetta “ragione più liquida” – a definire il giudizio in questione.

8. Deve osservarsi, al riguardo, come – vertendosi, appunto, in materia di titoli di pagamento formati per l’esazione di contributi previdenziali – il termine di prescrizione operante al fine di procedere in executivis sia quinquennale (secondo quanto ormai pacificamente affermato da Cass., SS. UU., sent. n. 23397/2016, dalle cui argomentazioni non si ravvisano motivi per discostarsi).

9. Né Agenzia delle Entrate – Riscossione né I.N.P.S. hanno dedotto il successivo intervento di atti interruttivi della prescrizione (ulteriori rispetto all’intimazione di pagamento acclusa al carteggio del Concessionario, e comunque insuscettibile di paralizzare l’iniziativa processuale attorea poiché – fra l’altro – emanata tardivamente), nel pertinente arco temporale – pari a cinque anni – decorrente dalla data di notificazione della cartella di pagamento presentemente controversa.

10. Devono conclusivamente dichiararsi prescritti, e di conseguenza non dovuti, gli importi – di cui alla cartella di pagamento oggetto del presente giudizio, e avente numero 094 2006 0028046712 000) – pari a 29.868,37 euro.

11. Le spese di lite sono liquidate ai sensi del d. m. 55/2014, come aggiornato dal d. m. 37/2018, tengono conto della decurtazione prevista per le ipotesi di giudizio documentale (e di correlata assenza d’attività istruttoria), seguono la soccombenza e vengono conseguentemente poste a carico dell’Agente della riscossione – essendo rimasta priva di prova la circostanza del sopravvenuto intervento di eventuali atti utilmente interruttivi della prescrizione oggi invocata – e sono determinate secondo il prospetto seguente, valorizzati l’entità della causa, la sua serialità, il suo effettivo grado di complessità, il pregio dell’opera difensiva rispettivamente prestata e il contegno processuale delle parti:

Fase di studio della controversia: € 500,00

Fase introduttiva del giudizio: € 400,00

Fase decisionale: € 300,00

Compenso tabellare: € 1.200,00

P.M.Q.

all’esito della trattazione scritta della causa, pronunziando definitivamente sulla domanda proposta da XXX nei confronti di Agenzia delle Entrate – Riscossione, in persona del rappresentante legale pro tempore, e I.N.P.S. – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del rappresentante legale pro tempore, così provvede:

– accoglie la domanda nel merito;

– per l’effetto, accerta e dichiara come non dovute da XXX le somme portate dalla cartella di pagamento avente numero;

– condanna Agenzia delle Entrate – Riscossione, in persona del rappresentante legale pro tempore, alla rifusione delle spese di lite sostenute da XXX, e complessivamente liquidate in 1.200,00 euro, oltre I.V.A., C.P.A., eventuali spese documentate, e spese generali forfettarie al 15%, come per legge: il tutto, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente, avvocato, siccome dichiaratosi antistatario.

Vibo Valentia, 17 febbraio 2022.

Il Giudice del Lavoro e della Previdenza

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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