LexCED: l'assistente legale basato sull'intelligenza artificiale AI. Chiedigli un parere, provalo adesso!

Riconoscimento status di vittima del dovere

La sentenza affronta il tema della prescrizione del diritto al riconoscimento dello status di vittima del dovere e dei relativi benefici economici. Viene affermato il principio di imprescrittibilita’ dello status, mentre i benefici economici sono soggetti a prescrizione ordinaria.

Prenota un appuntamento

Per una consulenza legale o per valutare una possibile strategia difensiva prenota un appuntamento.

La consultazione può avvenire in studio a Milano, Pesaro, Benevento, oppure in videoconferenza.

02.37901052
8:00 – 20:00
(Lun - Sab)
Pubblicato il 11 giugno 2025 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA

In Nome del Popolo Italiano LA CORTE D’APPELLO DI TRIESTE – Collegio di Lavoro – composta dai Signori Magistrati Dott.ssa NOME COGNOME Presidente – Dott. NOME COGNOME

Consigliere – Dott. NOME COGNOME Giudice ausiliario relatore – ha pronunciato la seguente

SENTENZA N._176_2024_- N._R.G._00000026_2022 DEL_30_05_2025 PUBBLICATA_IL_03_06_2025

nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 26 del Ruolo 2022, promossa in questa sede di appello con ricorso depositato il 21.02.2022 rappresentato e difeso giusta procura depositata unitamente al ricorso di primo grado, dagli Avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME Biancavilla (Ct)

– appellante –

contro in persona del pro tempore, rappresentato e difeso ex lege, dall’Avvocatura dello Stato di Trieste – appellato – Oggetto della causa:

vittima del dovere indennizzo (appello contro la sentenza n. 116/2021 pubblicata in data 22.09.2021 del Tribunale di Trieste).

Causa chiamata all’udienza di discussione del 14.11.2024.

Conclusioni Per l’appellante:

in riforma della sentenza di primo grado, fissare l’udienza di comparizione delle parti e di discussione della causa per sentire accogliere le seguenti conclusioni:

– dichiarare il riconoscimento dello status di Vittima del Dovere in favore dell’odierno ricorrente;

– dichiarare il diritto all’inserimento del medesimo, nell’elenco ex art. 3 comma 3 D.P.R. n. 243/2006 tenuto dal , ai fini della concessione dei benefici assistenziali ex D.P.R. n. 243/2006 del 7/07/2006, ex art. 1 comma 563 e 564, Legge n. 266/2005;

– dichiarare il , obbligato al riconoscimento dei benefici assistenziali ex D.P.R. n. 243/2006 del 07/07/2006, ai sensi della legge 266/2005, art. 1, commi 563 e 564, e specificamente a:

1) l’elargizione ex art. 5, comma I, Legge n. 206/2004;

2) lo speciale assegno vitalizio comma 3, Legge n. 206/2004;

3) l’assegno vitalizio, pari ad € 500,00 di cui alla Legge n. 407/1998, data della domanda;

4) rivalutazione del danno Biologico e Morale;

5) la declaratoria del diritto alla esenzione dalla partecipazione alla spesa per ogni tipo di prestazione sanitaria e farmaceutica e il beneficio di cui all’art. I della Legge n. 203/2000 (diritto ai medicinali di fascia C gratuiti) ex art. 9 Legge n. 206/2001.

Con vittoria di spese competenze ed onorari di lite per i due gradi di giudizio, da distrarsi a favore del procuratore antistatario.

Per l’appellato:

Voglia l’Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis, dichiarare infondata in fatto e in amministrativo per intervenuta prescrizione e in subordine dichiarare l’infondatezza in fatto e in diritto delle pretese e quindi rigettarle, col favore delle spese;

in subordine si eccepisce comunque la prescrizione quinquennale per ratei e interessi delle provvidenze in denegata ipotesi spettanti e non erogate relative al periodo antecedente all’8 maggio2013.

Spese rifuse.

* * * Ragioni di fatto e di diritto della decisione (art.132 c.p.c. come modificato dall’art.45 c.17 della legge 69/09) La presente controversia trae origine dai fatti occorsi in data 21 ottobre 2002 a Villa San Giovanni (Rc), quando l’allora Appuntato Scelto dell’Arma dei Carabinieri durante un servizio di pattuglia, riportò gravi lesioni nell’espletamento delle proprie funzioni istituzionali.

Secondo la ricostruzione emergente dagli atti, l’appellante nel corso di un controllo stradale, veniva aggredito e colpito da un calcio all’addome da parte di uno dei soggetti fermati;

trasportato in pronto soccorso per sospetta emorragia interna e lesione alla milza, subiva un intervento chirurgico d’urgenza per “emoperitoneo secondario con lacerazione post traumatica del mesentere”.

La patologia de quo, veniva formalmente riconosciuta come dipendente da causa di servizio con provvedimento del Dipartimento Militare di Medicina Legale di Catanzaro n. 4147/3 del 13 novembre 2002, confermato dai successivi verbali della Commissione Medica Ospedaliera.

Decorsi diversi anni dai fatti, in data 8 maggio 2018, il presentava istanza amministrativa per il riconoscimento dello status di vittima del dovere ai sensi dell’art. 1, commi 563 e 564, della L. 266/2005, chiedendo la concessione dei relativi benefici assistenziali previsti dal D.P.R. 243/2006.

La domanda tuttavia era respinta dal , con provvedimento del 14 maggio 2020, sulla motivazione che la fattispecie non rientrava nelle previsioni normative della legge speciale.

Avverso il diniego amministrativo, ha proposto ricorso dinanzi al del dovere e conseguentemente, l’inserimento nell’elenco ex art. 3, comma 3, D.P.R. 243/2006 e la concessione dei benefici assistenziali, specificamente:

l’elargizione ex art. 5, comma 1, L. 206/2004;

lo speciale assegno vitalizio ex art. 5, comma 3, L. 206/2004 (€ 1.033,00);

l’assegno vitalizio ex L. 407/1998 (€ 500,00);

l’esenzione dalle spese sanitarie e farmaceutiche.

si costituiva in giudizio eccependo preliminarmente l’intervenuta prescrizione decennale del diritto, sostenendo che il termine dovesse decorrere dall’entrata in vigore della L. 266/2005 (1° gennaio 2006) e che, essendo l’istanza stata presentata solo nel maggio 2018, il diritto si fosse estinto per prescrizione.

Nel merito, l’Amministrazione contestava la riconducibilità della fattispecie nella casistica prevista dalla normativa speciale, negando la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di vittima del dovere.

Con sentenza n. 116/2021, pubblicata il 22 settembre 2021, il Tribunale di Trieste accoglieva l’eccezione di prescrizione sollevata dal rigettava il ricorso, compensando le spese di lite.

Avverso questo provvedimento, ha proposto tempestivo appello il Sig. resiste il Nel corso del giudizio di appello, con sentenza non definitiva la Corte, recependo l’orientamento giurisprudenziale espresso da Cassazione n. 17440 del 2022 affermava che la condizione di vittima del dovere costituisce uno status giuridico imprescrittibile, mentre sono soggetti a prescrizione decennale solo i benefici economici che in tale status trovano il loro presupposto.

Conseguentemente, con sentenza non definitiva n. 46 del 2023 la Corte di Appello di Trieste accertava e dichiarava in capo a lo status di vittima del dovere, disponendo che la causa proseguisse per la quantificazione della infermità e l’accertamento della debenza degli eventuali benefici di legge.

In prosecuzione della causa, il Collegio con ordinanza del 25.05.2023 disponeva CTU medico legale sulla persona dell’appellante.

All’esito di tale indagine, il medico dell’ottobre 2002, aveva riportato trauma addominale chiuso causativo di lacerazione mesenteriale e conseguente emoperitoneo.

La lesione, tempestivamente accertata e potenzialmente pericolosa per la vita, era stata correttamente trattata mediante intervento chirurgico comprensivo di laparotomia esplorativa, aspirazione e lavaggio della cavità addominale, e sutura del mesentere interessato.

Gli esiti, in nesso causale con i fatti, corrispondono a giudizio del CTU a “Esiti di laparotomia secondario a lacerazione post-traumatica del mesentere” e vanno ascritti alla Tabella B del D.P.R. 915/78, nella voce “Ernie viscerali contenibili” per analogia.

Quanto alla invalidità permanente, il consulente ha determinato un’invalidità permanente (IP) del 15%, considerando l’assenza di ernie, l’integrità del viscere e le caratteristiche della cicatrice chirurgica;

con la precisazione che tale percentuale risulta più favorevole rispetto all’unico riferimento delle tabelle del D.M. 5/2/1992.

All’esito quindi di tale indagine e dei successivi chiarimenti forniti dal CTU all’udienza del 27 giugno 2024, la causa veniva discussa e decisa all’udienza del 14 novembre 2024.

L’appello è solo parzialmente fondato.

La presente pronuncia trova il suo fondamento giuridico nell’accertamento tecnico-scientifico operato dalla consulenza tecnica d’ufficio e nell’applicazione dei consolidati principi giurisprudenziali in materia di quantificazione dei benefici spettanti alle vittime del dovere.

L’accoglimento parziale dell’appello, pur riconoscendo il diritto di allo status di vittima del dovere e al conseguente diritto ad essere inserito nell’elenco ex art. 3 comma 3 D.P.R. n. 243/2006 tenuto dal , limita i benefici economici alla sola esenzione dalla spesa sanitaria.

La consulenza tecnica d’ufficio, affidata al dott. ha fornito elementi di certezza scientifica incontrovertibili sulla sussistenza del nesso causale tra l’evento traumatico dell’ottobre 2002 e le lesioni permanenti riportate dal medico-legali previsti dalla normativa speciale, in particolare facendo riferimento alle disposizioni della L. 266/2005 e al D.P.R. 243/2006, nonché al D.P.R. 181/2009, come indicato dalle Sezioni Unite della Cassazione (sentenza 6215 del 2022)1.

L’applicazione di tali criteri ha portato alla determinazione di un’invalidità complessiva del 17%, percentuale che, pur significativa dal punto di vista medico- legale, non raggiunge la soglia del 25% richiesta dalla normativa per l’accesso ai principali benefici assistenziali.

La giurisprudenza di legittimità ha chiarito in modo definitivo che i criteri medico- legali per l’accertamento dell’invalidità sono quelli previsti dall’art. 6 della L. 206/2004 e dal relativo regolamento attuativo D.P.R. 181/2009, applicabili anche dopo la loro entrata in vigore, sia per determinare nuove invalidità che per rideterminare quelle già accertate.

Tuttavia, nel caso di specie, l’applicazione di tali criteri, pur considerando la possibilità di computare il danno biologico e il danno morale secondo la formula IC = DB + DM + (IP-DB), non consente di raggiungere la soglia minima del 25% necessaria per l’accesso agli assegni vitalizi.

Quanto ai benefici economici derivanti dal riconoscimento dello status di vittima del dovere, nessuno di questi spetta all’appellante nel caso che ci occupa e ciò o perché prescritto il relativo diritto oppure perché non raggiunto il livello di invalidità minimo richiesto dalla legge.

In particolare, con riferimento al diritto alla speciale elargizione, nei suoi confronti, opera l’ordinaria prescrizione decennale riferita al periodo antecedente alla 1 Cfr. Cass. 6215/2022 “In materia di benefici spettanti alle vittime del terrorismo, della criminalità organizzata, del dovere e ai soggetti ad essi equiparati, l’art. 6, comma 1, della L. n. 206/2004 ha una funzione non meramente rivalutativa ma selettivo-regolativa, introducendo un nuovo sistema di valutazione dell’invalidità che trova applicazione sia per le rivalutazioni di indennità già riconosciute sia per le nuove liquidazioni successive all’entrata in vigore della legge.

La percentuale di invalidità complessiva deve essere determinata secondo i criteri medico-legali previsti dagli artt. 3 e 4 del D.P.R. n. 181/2009, che prevedono il computo autonomo e distinto del danno biologico e del danno morale.

In particolare, l’invalidità complessiva (IC) è data dalla somma delle percentuali del danno biologico (DB), del danno morale (DM) – determinato fino a un massimo di 2/3 del valore del danno biologico – e della differenza, se positiva, tra l’invalidità permanente riferita alla capacità lavorativa (IP) e il danno biologico, secondo la formula IC = DB + DM + (IP-DB), in misura comunque non superiore al 100%.

Una diversa interpretazione che limitasse l’applicazione dei nuovi criteri alle sole rivalutazioni di indennità già riconosciute prima della L. n. 206/2004 determinerebbe proposizione della domanda, come correttamente eccepito dall’Amministrazione.

Siamo in fatti alla presenza di un diritto di credito che in assenza di una specifica disposizione di legge, va disciplinato in tema prescrizione attraverso il richiamo alla generale disciplina della prescrizione delle provvidenze in questione e, in specie, dalla norma generale dell’art. 2934 c.c.2 Con gli stessi esiti, alla luce della CTU espletata e dei risultati della stessa pienamente condivisibili – invalidità complessiva pari al 17% – non spetta all’appellante né lo speciale assegno vitalizio previsto dall’art. 5, comma 3, della L. 206/2004, nè l’assegno vitalizio ex L. 407/1998 che sono entrambi espressamente subordinati dalla normativa, all’accertamento di una invalidità permanente “non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa”, soglia che nel caso di specie non risulta raggiunta. La distinzione operata tra i diversi benefici economici rispecchia infatti fedelmente la struttura normativa delineata dal legislatore, che ha previsto un sistema graduato di tutele in relazione alla gravità delle lesioni subite.

Oltre alla considerazione che la normativa speciale in materia di vittime del dovere ha natura assistenziale e indennitaria, finalizzata a fornire un riconoscimento economico proporzionato al sacrificio subito nell’esercizio delle funzioni istituzionali.

Il sistema di graduazione dei benefici risponde quindi a criteri di proporzionalità e ragionevolezza, garantendo che le prestazioni più significative siano riservate ai casi di maggiore gravità, senza tuttavia privare di tutela le situazioni di invalidità meno gravi.

L’esito complessivo del giudizio giustifica la parziale compensazione delle spese di lite riferite ad entrambi i gradi del giudio e liquidate come da dispositivo.

2 Cfr. Cass. 5426 del 2025 “La condizione di vittima del dovere, come tipizzata dall’art. 1, commi 563- 564, l. n. 266/2005, costituisce uno status giuridico soggettivo e, in quanto tale, è caratterizzata da imprescrittibilità dell’azione volta al suo accertamento.

Tale principio, che trova fondamento nella rielaborazione della nozione di status operata dalle Sezioni Unite con sentenza n. 483/2000, comporta che il diritto al riconoscimento della qualifica di vittima del dovere non è soggetto a prescrizione.

Tuttavia, l’imprescrittibilità dello status non si estende ai benefici economici che in tale status trovano il loro presupposto:

i ratei delle prestazioni assistenziali previste dalla legge, tra cui l’assegno vitalizio mensile ex art. 2, l. n. 407/1998 e lo speciale assegno vitalizio ex art. 5, comma 3, l. n. 206/2004, sono soggetti all’ordinario termine di prescrizione decennale, in quanto costituiscono prestazioni periodiche e non un unitario diritto di credito.

Tale distinzione tra imprescrittibilità dello status e prescrittibilità dei benefici economici conseguenti risponde al consolidato orientamento della

la Corte di Appello di Trieste, definitivamente pronunciando, così decide:

accoglie parzialmente l’appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Trieste n. 116/2021 pubblicata in data 22.09.2021 e conseguentemente, accerta e dichiara che l’appellante è portatore di una invalidità complessiva pari al 17% e quindi condanna il ad inserirlo nell’elenco ex artt. 3 comma 3 del D.P.R. 243/2006;

dichiara prescritto il diritto alla speciale elargizione;

respinge la domanda di riconoscimento dell’assegno vitalizio e dello speciale assegno vitalizio;

dichiara il diritto del Sig. alla esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria;

compensa per metà le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio e condanna parte appellata a rimborsare a parte appellante la residua metà, liquidata nella quota in € 3.000,00 per il primo grado e in € 4.500,00 per il grado di appello, sempre oltre spese generali nella misura massima di Tariffa, Cpa ed IVA di legge e con distrazione a favore del procuratore Avv. NOME COGNOME dichiaratosi antistatario;

pone definitivamente a carico del , l’onere delle spese di CTU liquidate come da separato decreto, salva la solidarietà delle parti nei confronti del CTU.

Trieste, 14.11.2024.

Il Giudice ausiliario estensore.

(Avv. NOME COGNOME Il Presidente (Dott.ssa NOME COGNOME

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

Desideri approfondire l'argomento ed avere una consulenza legale?

Prenota un appuntamento. La consultazione può avvenire in studio a Milano, Pesaro, Benevento, oppure in videoconferenza / conference call e si svolge in tre fasi.

Prima dell'appuntamento: analisi del caso prospettato. Si tratta della fase più delicata, perché dalla esatta comprensione del caso sottoposto dipendono il corretto inquadramento giuridico dello stesso, la ricerca del materiale e la soluzione finale.

Durante l’appuntamento: disponibilità all’ascolto e capacità a tenere distinti i dati essenziali del caso dalle componenti psicologiche ed emozionali.

Al termine dell’appuntamento: ti verranno forniti gli elementi di valutazione necessari e i suggerimenti opportuni al fine di porre in essere azioni consapevoli a seguito di un apprezzamento riflessivo di rischi e vantaggi. Il contenuto della prestazione di consulenza stragiudiziale comprende, difatti, il preciso dovere di informare compiutamente il cliente di ogni rischio di causa. A detto obbligo di informazione, si accompagnano specifici doveri di dissuasione e di sollecitazione.

02.37901052
8:00 – 20:00
(Lun - Sab)

Articoli correlati