REPUBBLICA ITALIANA
II SEZIONE CIVILE Il Consigliere dott.ssa NOME COGNOME nel proc. N. 274/2024 Cont.
promosso da Avv. NOME COGNOMERAGIONE_SOCIALE con studio in Roma INDIRIZZO in proprio e nella qualità di difensore di fiducia della Sig.ra nata a Casorate Primo (Pv) il 30 luglio 1080;
ricorrente nei confronti di RAGIONE_SOCIALE in persona del Ministro protempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino;
resistente ha emesso la seguente
SENTENZA N._538_2025_- N._R.G._00000274_2024 DEPOSITO_MINUTA_18_06_2025_ PUBBLICAZIONE_19_06_2025
CONCLUSIONI
DELLE PARTI:
Conclusioni di parte ricorrente:
Insta affinché Codesta Corte, ogni contraria istanza disattesa, voglia annullare/o revocare i seguenti provvedimenti impugnati:
–decreto della terza sezione penale della Corte d’Appello di Torino del 5.2.2024, notificato in data 13.2.2024 relativo al procedimento n. 4131/ 2018 R.G. App. (all.1) -decreto della terza sezione penale della Corte d’Appello di Torino del 5.2 2024, C.F. P. per l’effetto liquidare all’avv. NOME COGNOME del foro di Roma gli onorari per l’attività professionale svolta nei giudizi davanti alla RAGIONE_SOCIALE svoltisi a seguito di ricorso proposto avverso le sentenze del 23.10.2020 n. 4161 e del 06.10.2022 n. 6001 della Corte di Appello di Torino come da richieste di liquidazione rigettate (all. 5) o comunque per un importo non inferiore a quello liquidato a seguito del ricorso avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino n. 4955/2017 del 21.6.2017 (all. 6) Conclusioni di parte convenuta Rigettarsi il ricorso perché infondato. Vinte le spese.
MOTIVI Parte ricorrente impugna le decisioni con le quali la Corte di Appello le ha revocato l’ammissione al patrocinio a spese dello stato e le ha negato la liquidazione dei propri compensi con riferimento ai due giudizi di Cassazione che si sono svolti a seguito di ricorso proposto avverso le sentenze del 23.10.2020 n. 4161 e del 06.10.2022 n. 6001 della Corte di Appello di Torino.
La Corte di Appello è pervenuta a tali decisioni considerando che dagli atti processuali risultava che l’imputata era stata assistita da due difensori di fiducia dal 19 luglio 2017, o quantomeno dalla data del 10 novembre 2020 e sino al 13 dicembre 2022, atteso che in nessuno degli atti di nomina dell’Avvocato COGNOME risultava espressamente specificato che la nomina si intendeva limitata al solo giudizio di legittimità, non essendo l’altro difensore Avvocato COGNOME abilitato al patrocinio dinanzi ai giudici superiori. Secondo la Corte simile circostanza non risultava mai esplicitata nel corso dei giudizi di merito dinanzi a detta Corte tant’è che i decreti di citazione erano stati notificati ad entrambi ed erano adottati provvedimenti incompatibili con l’esclusività del mandato.
nell’atto di nomina dell’avvocato COGNOME allegato all’ultimo ricorso del 13 dicembre 22, era stata espressamente revocata ogni precedente nomina.
La Corte ha ritenuto pertanto che il conferimento dell’incarico ad un secondo difensore di fiducia, in assenza di espressa revoca del precedente o di esplicitazione delle ragioni che rendano indispensabili la presenza di un secondo avvocato, comportasse ex articolo 100 di pr 115/202022 la revoca del beneficio dal momento in cui era intervenuta la seconda nomina e quindi a partire dalla proposizione del ricorso avverso la sentenza della prima sezione penale in data 19 luglio 2017 o quantomeno dalla nominata ricorsa verso la sentenza della seconda sezione penale quindi dal 10 novembre 2020. Nel ricorso l’Avv. COGNOME anche in proprio e la signora lamentano preliminarmente che la revoca dell’ammissione al gratuito patrocinio sia avvenuta al di fuori dei casi tassativi previsti dalla legge.
Rilevano che la legge non esclude che un imputato possa nominare un difensore per le fasi di merito del processo ed un altro per il ricorso per cassazione, ciò che è successo nel caso in esame.
Per tale motivo la seconda sezione della Corte d’appello, nel corso dell’udienza di rinvio del 23.10.2020, ha liquidato all’avv. COGNOME per l’attività svolta in detta udienza, il compenso spettandogli (all. 4), pur “essendo il decreto di citazione (cfr. decreto 2.10.219 nel proc.4431/2018) notificato ai difensori di fiducia avv. NOME COGNOME e NOME COGNOME del foro di Roma” (provv.
Impugnato sub.1, pag. 1).
Detta circostanza, alquanto significativa, non è stata neppure menzionata nel meticoloso provvedimento impugnato.
note del 10 marzo 2025 parte ricorrente riferisce che la Corte, la stessa che ha emesso i provvedimenti impugnati, in data 30.12.24 (all.1), le ha liquidato il compenso per l’attività svolta nel giudizio davanti alla Corte di Cassazione, definito con sentenza n. 164 del 23.1.2018 (all.2), a seguito di mandato, conferitole da , di impugnare la sentenza n. 3768 pronunciata dalla terza sezione della Corte d’appello di Torino il 17.6.2016, nell’ambito del procedimento n. 1034/2011 R.G.App., nel quale era stata assistita dall’avv. NOME COGNOME del foro di Pavia (all.3). A parere della ricorrente, inoltre, la nomina di un secondo difensore deve essere espressa e non può essere desunta dal fatto che nel mandato conferito all’avv. COGNOME di impugnare la sentenza n.4161/2020 non era espressamente specificato che la nomina doveva intendersi limitata al solo giudizio di legittimità e non all’eventuale giudizio di rinvio.
L’annullamento con rinvio, secondo il provvedimento impugnato, ha comportato da parte della Corte la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato e conseguentemente il rigetto dell’istanza di liquidazione soltanto perché la cancelleria della Corte d’Appello, per eccesso di scrupolo, ha ritenuto di dover notificare il decreto di citazione, oltre che al difensore che aveva assistito l’imputata nel giudizio di merito, anche al difensore che l’aveva assistita nel giudizio di legittimità, pur in mancanza di un tale obbligo al riguardo. Si costituiva il chiedendo il rigetto del ricorso in quanto il testo dell’art. 100 TUSG è chiaro nel prevedere la decadenza dal beneficio nel caso di nomina di secondo difensore.
Il Consigliere istruttore con provvedimento del 25 giugno 2024 richiedeva alla cancelleria della Seconda Sezione Penale della Corte d’Appello di Torino, in relazione al giudizio di rinvio n.4131/2018 RGA, e alla cancelleria della Terza Sezione Penale Corte d’Appello di Torino, in relazione al giudizio di rinvio n.2499/2022 RGA, la trasmissione degli atti dei due procedimenti penali di rinvio richiamati, al fine di verificare se nell’ambito degli stessi avesse effettivamente fruito delle prestazioni di due difensori di fiducia. La Cancelleria sopra indicata provvedeva a quanto richiesto.
Il ricorso merita accoglimento con conseguente revoca dei due provvedimenti di revoca, al che consegue il diritto della signora di usufruire i benefici del gratuito patrocinio.
Il principio costituzionale che tutela come diritto fondamentale il diritto di difesa del non abbiente comporta una lettura degli atti dei processi e dei documenti ispirata ad esso e quindi una lettura sostanziale e non meramente formale.
Ciò porta a ritenere che non ha alcun valore il fatto che le procure rilasciate all’Avv. COGNOME non contenessero la dichiarazione di revoca del difensore delle fasi di merito, non risultando che i giudizi di cassazione siano stati patrocinati da altri se non dall’Avv. COGNOME (l’Avv. COGNOME COGNOME pacificamente non poteva patrocinare presso la Suprema Corte).
Dalla documentazione pervenuta non risulta che la signora abbia usufruito di due difensori per le medesime fasi processuali né che l’Avv. COGNOME abbia partecipato ai giudizi di rinvio (in cui non risulta mai indicata) né chiesto alcun compenso per gli stessi.
L’onorario spettante per i due giudizi deve essere liquidato ai sensi del DM n. 55 del 2014 sulla base dei parametri indicati dall’articolo 12 tenendo conto dei valori medi individuati nella allegata tabella 15 in relazione ai giudizi penali.
sensi dell’articolo 106 bis del DPR 115/2002 gli importi spettanti al difensore di imputato ammesso al patrocinio a spese dello stato sono ridotti di un terzo.
Considerate la complessità della causa e le questioni trattate si devono liquidare a titolo di compenso a favore dell’Avv. COGNOME per ogni giudizio di cassazione indicato:
per l’attività professionale per la fase di studio euro 900,00;
per la fase introduttiva euro 2000 euro;
per la fase decisoria euro 2.000;
per un totale di euro 4900 da ridurre di un terzo e così euro 3.267,00, oltre 15 per cento spese forfettarie IVA e CPA come per legge.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate secondo lo scaglione determinato in base all’importo degli onorari liquidati (scaglione euro 5.201,00 a 26.000,00), secondo i valori medi, tenuto conto della media difficoltà della causa.
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Avv. COGNOME NOME e da revoca i seguenti provvedimenti:
decreto della terza sezione penale della Corte d’Appello di Torino del 5.2.2024, notificato in data 13.2.2024 relativo al procedimento n. 4131/ 2018 R.G. App. (all.1 ricorrente) del decreto della terza sezione penale della Corte d’Appello di Torino del 5.2 2024, notificato in data 13.02.2024 relativo al procedimento n. 2499/2022 R.G.A (all.2 ricorrente) l’effetto liquida all’avv. NOME COGNOME del foro di Roma gli onorari per l’attività professionale svolta nei giudizi davanti alla RAGIONE_SOCIALE. svoltisi a seguito di ricorso proposto avverso le sentenze del 23.10.2020 n. 4161 e del 06.10.2022 n. 6001 della Corte di Appello di Torino nell’importo per ogni giudizio pari ad euro 3.267,00 oltre rimb. forf. 15%, iva e cpa; dichiara tenuta e condanna convenuta a rimborsare a parte ricorrente le spese legali sostenute per il presente giudizio, che liquida in euro 1.701,00 oltre rimb. forf. 15%, iva e cpa.
Torino, 17 giugno 2025 IL CONSIGLIERE Dott. ssa NOME COGNOME
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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