REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE Sezione lavoro osì composta:
r. NOME COGNOME Presidente r. NOME COGNOME Consigliera rel. r. NOME COGNOME Consigliera ella causa iscritta al n. 250 / 2024 RG promossa da (già CONSORZIO DHS) vv.
NOME COGNOME appellante contro vv.
NOME COGNOME vv.
NOME COGNOME NOME COGNOME appellati vente ad oggetto:
appello della sentenza n. 163/2023 del Tribunale di Prato quale giudice del lavoro, pubblicata il 2 icembre 2023
ll’esito della camera di consiglio dell’udienza 4 febbraio 2025, con lettura del dispositivo, ha pronunciato l eguente
SENTENZA N._79_2025_- N._R.G._00000250_2024 DEL_28_04_2025 PUBBLICATA_IL_28_04_2025
Questa in sintesi la vicenda controversa, ricostruita sugli atti ed i documenti delle parti:
con verbale unico di accertamento e notifica n. P000000/2017 – 575 -01 del 7 settembre 2017 nei confronti dell ocietà cooperativa RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, aveva recuperato €. 103.118 52 (di cui €. 71.772,23 di contributi e. 31.346,29 di somme aggiuntive) per il periodo dicembre 2015 / settembre 2016, sul presupposto che la stess ocietà aveva violato i propri obblighi contributivi sotto molteplici profili;
per quanto interessa il presente giudizio relativo all’appalto RAGIONE_SOCIALE, il verbale aveva accertato che la datric RAGIONE_SOCIALE aveva destinato i propri dipendenti al cantiere della RAGIONE_SOCIALE in Rho (MI), nell’ambit i un appalto per l’attività di magazzinaggio, facchinaggio, carico e scarico automezzi che la stessa RAGIONE_SOCIALE avev onferito al consorzio con contratto di luglio 2015, e che a sua volta aveva affidato a RAGIONE_SOCIALE con contratto d icembre 2015;
secondo gli ispettori, la datrice RAGIONE_SOCIALE aveva corrisposto ai propri soci lavoratori somme totalmente esenti a titolo d ttizie indennità di trasferta e rimborsi, aveva riconosciuto agli stessi soci lavoratori permessi non retribuiti i iolazione del cd obbligo del minimale contributivo, e non aveva pagato loro i primi 3 giorni di malattia (cd periodo d arenza);
in proposito, il verbale riportava il contenuto del relativo accertamento, nel corso del quale gli ispettori avevan hiesto formalmente alla cooperativa RAGIONE_SOCIALE la consegna sia della documentazione sul carattere effettivo delle trasfert rattate come occasionali e pagate in modo totalmente esente da prelievi contributivi) e dei rimborsi chilometrici, si ella documentazione sul carattere effettivo dei permessi non retribuiti (a fronte del fatto che il LUL riportava orari d avoro dei dipendenti inferiori a quelli previsti nei rispettivi contratti), tuttavia senza nulla ottenere in proposito; per d iù, gli ispettori avevano raccolto le dichiarazioni dei dipendenti della stessa cooperativa e le ammissioni del su mministratore unico i quali avevano escluso che il personale effettuasse trasferte o altri spostamenti d mborso, perché si limitava a lavorare nell’ambito del magazzino LSG di Rho, e che nell’ambito dell’orari ontrattuale di lavoro fossero mai stati chiesti o ottenuti permessi;
con verbale unico di accertamento e notifica n. 2017 014825 / S01 del 7 settembre 2017 elevato nei confron ell’obbligata solidale (soggetto ispezionato cooperativa RAGIONE_SOCIALE), i elazione al periodo dicembre 2015 / settembre 2016, aveva recuperato €. 58.220,54 a titolo di contributi, su resupposto che, ai sensi dell’art. 29 D. Lgvo n. 276/2003, la violazione degli obblighi contributivi già accertata ne onfronti della datrice società cooperativa RAGIONE_SOCIALE forse oggetto di obbligo solidale della , dalla quale proveniva l’appalto dei servizi del 31 luglio 2015 affidati al consorzio che a sua volta il 1 icembre 2015 li aveva sub affidati a RAGIONE_SOCIALE con verbale unico di accertamento e notifica n. 2017 014825 / S02 del 7 settembre 2017 nei confron ell’obbligato solidale Consorzio RAGIONE_SOCIALE (soggetto ispezionato cooperativa RAGIONE_SOCIALE), in relazione al periodo d icembre 2015 a settembre 2016, aveva recuperato la medesima somma di €. 58.220,54 a titolo di contribut empre sul presupposto che, ai sensi dell’art. 29 D. Lgvo n. 276/2003, la violazione degli obblighi contributiv ccertata nei confronti della datrice società cooperativa RAGIONE_SOCIALE forse oggetto di obbligo solidale della , dalla quale proveniva l’appalto dei servizi di del 31 luglio 2015 affidati a onsorzio che a sua volta il 1° dicembre 2015 li aveva sub affidati a RAGIONE_SOCIALE gli importi che avevano recuperato nei confronti delle obbligate solidali RAGIONE_SOCIALE e con questi ultimi du Parte Parte Parte Parte Parte erbali erano stati oggetto di due decreti ingiuntivi per €. 58.220,54 ciascuno, emessi dal Tribunale del lavoro di Prat u ricorso dell (il DI n. 425/2018 nei confronti di RAGIONE_SOCIALE;
il DI n. 454/2018 nei confronti di RAGIONE_SOCIALE e avevano opposto separatamente i rispettivi decreti ingiuntivi emessi nei loro confronti si era costituito < in proprio e quale mandatario della >, chiedendo il rigetto delle opposizioni il Tribunale aveva riunito i due giudizi di opposizione, nell’ambito dei quali la committente RAGIONE_SOCIALE aveva propost omanda riconvenzionale trasversale nei confronti dell’appaltatrice facendo valere la clausola di manlev nclusa nel contratto di appalto del 31 luglio 2015 fra le due società. er quanto interessa il presente giudizio di appello, il Tribunale aveva così deciso:
l’obbligo contributivo della datrice società cooperativa RAGIONE_SOCIALE era fondato così come ricostruito nei verbali prodot all , che avevano riguardato i servizi svolti dai dipendenti RAGIONE_SOCIALE nel magazzino di Rho della GLSE, oggett ell’appalto conferito da questa al consorzio con contratto del luglio 2015, e quindi dell’affidamento da parte de onsorzio RAGIONE_SOCIALE a RAGIONE_SOCIALE con contratto del dicembre 2015;
tali verbali illustravano in modo compiuto gli accertamen volti con la richiesta di documentazione, e la raccolta di dichiarazioni dei dipendenti nonché dell’amministrator nico RAGIONE_SOCIALE, da cui risultava il carattere ingiustificato delle trasferte e dei rimborsi pagati in busta paga in mod otalmente esente da contribuzione, nonché il carattere ingiustificato dei permessi non retribuiti in violazione del c minimale contributivo in conclusione, la responsabilità solidale di RAGIONE_SOCIALE e derivava dall’appalto 31 luglio 2015 da GLSE a e de ubappalto 1° dicembre 2015 da alla datrice RAGIONE_SOCIALE, per effetto dei quali la committente e l’appaltatrice eran bbligate per legge a fronte dell’accertata violazione degli obblighi contributi della datrice RAGIONE_SOCIALE erano infondati i dubbi di legittimità costituzionale prospettati dalla società opponente nei confronti dello stesso ar 9 cit. poiché la solidarietà era fondata sulla fondamentale esigenza di protezione dei lavoratori (art. 3 comma 2 Cost onsiderando anche che per fare fronte al tale rischio il committente aveva a disposizione numerosi strumen ivilistici (garanzia, fideiussione, eccezione di inadempimento rivalsa, valutazione dell’offerta dell’appaltatore i ermini di corrispettivo congruo ecc.); in tal senso anche la normativa eurounitaria e la relativa giurisprudenza al contrario, la solidarietà ex art. 29 D. Lgvo n. 276/2003 (sul presupposto della quale erano emessi i due decre ngiuntivi opposti dalle obbligate solidali), non includeva anche la pretesa relativa all’indennità di malattia quindi, i decreti ingiuntivi opposti erano revocati e GLSE e erano state condannate al pagamento in solido dell esidua pretesa contributiva che, su richiesta del Tribunale, aveva ricalcolato nel minore importo di €. 54.220,27 era accolta la domanda di manleva proposta da RAGIONE_SOCIALE nei confronti di dichiarando quest’ultima obbligata enere indenne la prima da quanto la stessa avrebbe dovuto pagare sulla base alla sentenza; RAGIONE_SOCIALE e in solido fra di loro, erano condannate al pagamento delle spese di lite sostenute dall ontro la sentenza, l’unico appello era stato proposto da nei confronti di RAGIONE_SOCIALE e , che si erano costituit iascuno prestando acquiescenza alla stessa decisione per i rispettivi profili nei quali erano risultati soccombenti.
*** aveva chiesto che – a prescindere dall’esito dell’appello di in relazione al quale nulla osservava Parte Parte Parte Parte Parte Parte Parte Parte Parte Parte Parte Parte manessero fermi i capi non impugnati della sentenza, ed in particolare l’obbligo di manleva a carico di in favore di ***.
aveva chiesto il rigetto dell’appello di con conferma della condanna a suo carico.
Motivo 1) quale mandatario ’appello censurava la sentenza per avere omesso di pronunciare sull’eccezione svolta dalla stessa societ ppellante in primo grado per contestare che – oltre che da parte dell – il pagamento delle contribuzioni oggett ei decreti ingiuntivi opposti fosse stato richiesto anche in favore di n particolare, nonostante l’eccezione relativa alla carenza di legittimazione attiva di nel rivendicare l ontribuzione in esame, il Tribunale si era pronunciato sulla diversa questione relativa alla mancanza di una procur lle liti rilasciata da ll’ nsomma, il Tribunale aveva trascurato che l’eccezione non riguardava questo rilievo formale, bensì l’assenz ostanziale di titolarità del credito rivendicato da parte della stessa a procura speciale che l aveva depositato in primo grado rilasciata in suo favore da iguardava il recuper ei crediti contributivi ceduti dalla società all’istituto. Ma in concreto non vi era prova che i crediti contributivi oggetto del presente giudizio fossero inclusi in quell essione.
Quindi, nella sentenza appellata on poteva essere menzionata accanto ad come titolare attivo del credito.
econdo il Collegio, il motivo è infondato.
decreti ingiuntivi erano stati richiesti dall intestando il ricorso < in proprio e quale mandatario della spa , e come tale l’istituto si era costituito, resistendo all’opposizione allo stesso decreto ingiuntivo da parte di Di riflesso, nella stessa intestazione della sentenza, era ancora stato indicato < in proprio e quale mandatari ella ’ vero che il Tribunale non aveva esaminato l’eccezione di DHS relativa della cessione a dei crediti qu vendicati dall , ma è anche vero che nemmeno aveva sostenuto che i crediti qui rivendicati fossero inclus n tale cessione, e che quindi osse effettivamente legittimata nel presente giudizio. nfatti, replicando a questo motivo, nella memoria di costituzione in appello aveva negato ancora di rivendicar a pretesa contributiva anche per conto di e tale posizione aveva ribadito il procuratore dell’istituto nell iscussione tenuta all’udienza odierna, nella quale aveva escluso che la pretesa creditoria qui controversa fosse stat eduta da iuttosto, si era trattato di un errore materiale, compiuto dall nell’indicarsi anche quale mandatario di ella intestazione del ricorso monitorio che in quella della memoria di costituzione nel giudizio di opposizione. Di conseguenza, tale errore si era trasferito anche nella intestazione della sentenza appellata, senza che esistesse i ealtà un tema (effettivamente) controverso sulla titolarità del credito contributivo da parte di pacificamente invece esclusa.
Motivo 2) Responsabilità solidale di Parte Parte Parte Parte Parte ‘appello censurava la sentenza per avere ritenuto che (e anche GLSE) fossero responsabili solidali rispetto ag bblighi contributivi violati dalla datrice RAGIONE_SOCIALE, nonostante che nel caso in esame la pretesa solidarietà fosse infondata.
.A) Violazione degli obblighi contributivi da parte del datore e responsabilità del committente ex art. 29 cit. ‘appellante evidenziava che nei confronti della datrice RAGIONE_SOCIALE era stato elevato un verbale ispettivo per il periodo di agosto 2004 a ottobre 2016, con il quale aveva contestato la violazione degli obblighi contributivi del datore nei confronti dei propri dipendenti in tema di trasferte, rimborsi e permessi non retribuiti per violazione del minimal contributivo ex art. 1 comma 1 L. 389/1989.
nvece, i decreti ingiuntivi opposti nel presente giudizio si riferivano al più limitato periodo da dicembre 2015 ettembre 2016, unico interessato all’appalto da RAGIONE_SOCIALE a e da alla datrice RAGIONE_SOCIALE
Quindi, non era certo che la violazione degli obblighi contributivi accertata per il più ampio periodo nei confronti dell ola datrice inadempiente RAGIONE_SOCIALE si potesse estendere in automatico alle società committenti e appaltatrici, e quind iustificasse la emissione nei loro confronti dei DI opposti nel presente giudizio.
Nel caso in esame la cooperativa RAGIONE_SOCIALE operava anche prima di ricevere, nel dicembre 2015, l’appalto da parte di elativo al magazzino in Rho della committente RAGIONE_SOCIALE.
Nei confronti della cooperativa RAGIONE_SOCIALE aveva svolto pretese anche relative a periodi precedenti, in relazione a uali aveva raccolto dichiarazioni di lavoratori (quelle confermate nell’istruttoria svolta nel primo grado di quest iudizio).
nvece, nessuna istruttoria orale aveva riguardato le prestazioni rese dai lavoratori nell’ambito del magazzino in Rho nico luogo interessato all’appalto che proveniva dalla committente RAGIONE_SOCIALE e, attraverso il consorzio ervenuto alla datrice RAGIONE_SOCIALE
due decreti ingiuntivi opposti nel presente giudizio si fondavano sui verbali ispettivi del 7 settembre 2017 n NUMERO_DOCUMENTO/S01 e n. NUMERO_DOCUMENTO/S02, elevati rispettivamente nei confronti di RAGIONE_SOCIALE e di entrambi relativi a eriodo dicembre 2015 / settembre 2016.
Secondo l’appellante, la motivazione con cui il Tribunale aveva respinto le opposizioni delle società committenti non poteva riferirsi a queste ultime, bensì esclusivamente alla società datrice.
infatti, argomentare, come aveva fatto il Tribunale, nel senso che i benefici contributivi (relativi alle trasferte permessi non retribuiti) devono essere dimostrati da chi li pretendeva, era un argomento valido esclusivamente nei confronti del datore di lavoro che chiedeva all’ di essere esentato dal versamento dei contributi a fronte di trasferte / permessi non retribuiti dei propri dipendenti.
er contro, poiché nel presente giudizio la contribuzione relativa a trasferte, rimborsi chilometrici e permessi non retribuiti era invece richiesta dalle a carico delle obbligate solidali, l’onere della prova doveva seguire la regola generale per cui l’istituto doveva dimostrare la fondatezza dei crediti rivendicati.
Insomma, pur trattandosi delle medesime vicende, nell’ambito di un giudizio fra datore e , l’onere della prov cadeva sul datore, mentre nell’ambito di un giudizio (come quello presente) fra obbligati solidali ex art. 29 e onere della prova doveva ricadere sull’istituto.
n concreto, tale onere non era stato assolto e quindi la pretesa contributiva nei confronti dell’appellante dovev Parte Parte Parte Part Parte Parte Parte adere in toto.
Infatti, l non aveva provato che i lavoratori addetti al magazzino di Rho non avessero diritto a trasferte occasionali esenti o a rimborsi chilometrici, né aveva provato che non avessero concordato permessi non retribuiti.
Invece, per assolvere tale onere nei confronti delle committenti, avrebbe dovuto provare positivamente ta circostanze (inesistenza delle trasferte esenti;
inesistenza dei presupposti dei rimborsi chilometrici;
mancata prestazione dei lavoratori in coincidenza con i permessi non retribuiti).
econdo il Collegio, il motivo 2.A) è infondato.
a responsabilità solidale di unico oggetto del presente appello (che si aggiungeva a quella di RAGIONE_SOCIALE, i elazione alla quale si è ormai formato il giudicato interno per mancata impugnazione della sentenza da parte d RAGIONE_SOCIALE), derivava dalla accertata violazione degli obblighi contributivi della datrice DBT, per i motivi analiticament ndividuati nei tre distinti verbali di accertamento nei confronti di RAGIONE_SOCIALE (obbligata principale), e RAGIONE_SOCIALE (obbligat olidali), tutti e tre relativi al medesimo periodo dicembre 2015 / settembre 2016. Nello svolgimento che precede erano riportati gli estremi dei tre i verbali, tutti riferiti esclusivamente al period icembre 2015 / settembre 2016, durante il quale si erano svolte le prestazioni dei dipendenti della cooperativa RAGIONE_SOCIALE ell’ambito del magazzino di Rho della committente RAGIONE_SOCIALE, la quale nel luglio 2015 aveva appaltato le attività d magazzinaggio, facchinaggio, carico e scarico automezzi al consorzio il quale a sua volta nel dicembre 201 veva affidato i medesimi servizi a RAGIONE_SOCIALE.
Gli ispettori avevano elevato i tre verbali, nei confronti della cooperativa datrice quale obbligata principale, e dell ommittente e della appaltatrice quali obbligate solidali ex art. 29 L. 276/2003, sulla base delle medesime circostanz costruite sui seguenti dati, plurimi e convergenti:
documentazione DBT relativa ai rapporti di lavoro degli addetti all’appalto (dalla quale risultavano trasferte esent mborsi chilometrici, e retribuzioni per orari inferiori a quelli contrattuali) dichiarazioni degli stessi lavoratori ammissioni dell’amministratore unico ra così risultato che le buste paga riportavano indennità di trasferta e rimborsi chilometrici, dei quali mancav ualsiasi documentazione giustificativa, nonostante le richieste formalizzate in appositi verbali che gli ispetto vevano rivolto alla datrice NOME Per di più (pagg. 3 / 4 verbale 7 novembre 2017 nei confronti di amministratore unico aveva ammesso che RAGIONE_SOCIALE impegnava il proprio personale esclusivamente ne ervizi endo aziendali all’interno del magazzino RAGIONE_SOCIALE di Rho, escludendo quindi che gli stessi avessero qualsias ecessità di sorta collegata all’appalto per effettuare delle trasferte o altri spostamenti all’esterno.
ra il risultato, inoltre, che le buste paga erano state emesse per orari di lavoro inferiori a quelli contrattuali degli stess avoratori addetti all’appalto, di nuovo in assenza di qualsiasi documentazione giustificativa di tali assenze / permess onostante le ulteriori richieste formalizzate anche in tal senso dagli ispettori.
A proposito di tale scarto fra l’orario d avoro contrattuale e quello retribuito in busta, gli ispettori avevano sentito alcuni lavoratori, i quali avevano chiarito d on avere mai chiesto permessi o avere effettuato periodi di assenza nel corso della prestazione.
orrettamente, quindi, il Tribunale aveva concluso che la datrice RAGIONE_SOCIALE aveva violato l’obbligo contributivo relativo a Parte Parte Parte Parte ttizie trasferte esenti, rimborsi nonché l’obbligo del cd minimale contributivo sotto forma di fittizi permessi no etribuiti, e che quindi l’ aveva diritto a portare a recupero tale somma anche nei confronti delle obbligate solida RAGIONE_SOCIALE e iò premesso, l’appello non aveva messo in discussione la motivazione del Tribunale quanto alla violazion egli obblighi contributivi della datrice COGNOME (affermazione che diveniva quindi definitiva). iuttosto, il motivo 2.A) aveva negato che tale affermazione consentisse all di vantare la stessa pretes ontributiva nei suoi confronti di sull’assunto che la violazione dell’obbligo datoriale discenderebbe da u articolare regime dell’onere della prova favorevole all , che varrebbe nei rapporti soli interni fra l’istituto e atore di lavoro.
Collegio dissente da tale assunto, poiché, anche quanto alla ripartizione dei relativi oneri, i presupposti dell’obblig ontributivo rimangono i medesimi, sia che l faccia valere tale pretesa nei confronti del datore sia che estend nche agli obbligati solidali ex art. 29 L. 276/2003.
a giurisprudenza della Corte di Cassazione (fra le tante Cass. n. 834/2019) e della Corte Costituzionale (sentenza n 54/2017) ha valorizzato al massimo grado la funzione solidaristica insita nella norma relativa alla responsabilit olidale del committente, a maggior ragione in presenza di fenomeni (come quello in esame) nei quali la prestazion esa dai lavoratori di imprese medie, o piccole, sia svolta in favore di grandi imprese, che non sono tuttavia le datrici d avoro, bensì le committenti originarie di una catena di appalti e subappalti. ale funzione solidaristica della responsabilità in esame è stata introdotta appunto per evitare il rischio che meccanismi di decentramento e di dissociazione fra titolarità del contratto di lavoro e di utilizzazione della prestazion anneggino i lavoratori impiegati nell’appalto.
E l’ordinamento ha così inteso garantire al lavoratore che, in relazione a rediti maturati nel periodo di riferimento dell’appalto, il trattamento retributivo spettante abbia come debitore no olo il datore, ma anche il committente ed eventuali subappaltatori.
o stesso ampliamento della tutela dei lavoratori è previsto dall’ordinamento per es. in caso di trasferimento di aziend x art. 2112 cc, nel quale ugualmente il cessionario subentra negli obblighi del cedente pur non avendo alcun esponsabilità diretta su tale inadempimento.
Di conseguenza, i presupposti della solidarietà ex art. 29 cit. coincidono con la violazione dell’obbligo da parte de atore e l’esistenza di contratti di appalto / sub appalto nell’ambito dei quali è stata resa la prestazione interessata a medesimo obbligo violato.
Esiste insomma una pluralità di debitori (datore e obbligati solidali) rispetto alla medesim bbligazione, retta da una causa unica.
itiene il Collegio che il rafforzamento del vincolo obbligatorio attraverso il meccanismo solidaristico dell’art. 2 ome vale per i crediti retributivi del dipendente addetto all’appalto, debba valere necessariamente anche per l reditore della contribuzione obbligatoria dovuta per legge sulla base delle medesime retribuzioni.
meccanismo solidaristico, infatti, non può che riferirsi in senso complessivo sia al trattamento retributivo che uello contributivo, in quanto quest’ultimo è destinato a confluire sulla posizione assicurativa e previdenziale de ngolo lavoratore.
n conclusione, una volta accertata la violazione degli obblighi contributivi della cooperativa RAGIONE_SOCIALE nei confron Parte Parte Parte ell (per avere pagato fittizie trasferte esenti e fittizi rimborsi chilometrici, nonché retribuzioni inferiori all’orari ontrattuale in assenza delle giustificazioni che consentano di derogare al cd minimale contributivo – tutte circostanz a ritenere ormai accertata in via definitiva) ne discende necessariamente anche la responsabilità solidale del consorzi RAGIONE_SOCIALE per il medesimo obbligo. nsomma, il Collegio concorda con il Tribunale a proposito del fatto che il complesso della documentazione acquisit n ordine ai verbali ispettivi, con particolare riferimento alle circostanze constatate dagli ispettori, come a quelle a lor irettamente dichiarate, forniva adeguata dimostrazione della pretesa contributiva senza necessità di ulterior truttoria orale.
.B) Ambito della responsabilità solidale ex art. 29 cit. econdo l’appello, la solidarietà non poteva riguardare la violazione degli obblighi contributivi addebitata alla datric DBT in tema di fittizie indennità di trasferta e rimborsi, nonché violazione del minimale contributivo attravers ermessi non retribuiti.
remesso che il committente RAGIONE_SOCIALE o l’appaltatore non avrebbero potuto ingerirsi nella gestione del personale d arte del subappaltatore RAGIONE_SOCIALE, la responsabilità solidale non li poteva riguardare poiché altrimenti avrebbe finito pe olpire imprese committenti che non erano in grado di controllare la condotta di altre imprese, appaltatrici, d dempimento o meno degli obblighi contributivi nei confronti dei dipendenti.
Secondo il Collegio, anche il motivo 2.B) è infondato.
rima di tutto, a questo proposito, l’appello riproponeva alcuni degli argomenti che già in primo grado erano sta viluppati in forma di questione di legittimità costituzionale dell’art. 29 D. Lgvo n. 276/2003, che il Tribunale avev uperato, con motivazioni che anche questo Collegio condivide.
Nella presente motivazione è stata già richiamata la sentenza n. 254/2017 della Corte Costituzionale che aveva ampiamente argomentato la legittimità della norma in esame sotto molteplici profili.
er di più, non può essere condivisa la stessa prospettazione di fondo dell’appello secondo la quale la responsabilità solidale non potrebbe operare in casi nei quali il committente (privo di controllo preventivo o successivo sulle condotte legittime) sia rimasto del tutto estraneo alla violazione degli obblighi da parte del datore di lavoro appaltatore.
Al contrario, anche a questo proposito può essere richiamata la giurisprudenza di legittimità che ha valorizzato l unzione solidaristica in materia retributiva e contributiva, a prescindere dalle soggettive condotte del committente dell’appaltatore.
Ai sensi dell’art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003, sussiste la responsabilità solidale del committente in caso d missioni contributive del subappaltatore, anche ove sia stato convenuto il divieto di subappalto.
Ciò in ragione dell atio della norma, da individuarsi nell’esigenza di evitare il rischio che i meccanismi di decentramento e d issociazione fra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione vadano a danno dei crediti de avoratori utilizzati nell’esecuzione del contratto commerciale, nonché della natura indisponibile dell’obbligazion ontributiva, derivante dalla legge e di cui è titolare l’ente previdenziale, che va tenuta distinta rispetto a quell etributiva >, Cass. n. 27382/2019.
Spese di lite e C.U. Parte A carico dell’appellante ed in favore dell’ , le spese di lite vanno liquidate in relazione agli importi minim el valore della domanda contributiva accolta (€. 58 mila), senza fase istruttoria.
e spese di lite di secondo grado di RAGIONE_SOCIALE vanno invece compensate per intero poiché nei suoi confron impugnazione non sviluppava alcuna censura.
Nei confronti dell’appellante , integralmente soccombente, sussistono i presupposti processuali per addoppio del contributo unificato.
a Corte, definitivamente pronunciando, respinge l’appello e conferma la sentenza appellata.
Condanna l’appellante al pagamento in favore dell’appellato delle spese di lite di second rado, liquidate in €. 4.997,00 oltre spese generali 15% ed ulteriori oneri di legge.
Compensa per intero le spese di lite di secondo grado nei confronti di Dichiara che nei confronti dell’appellante sussistono i presupposti processuali per il raddoppio de ontributo unificato.
Firenze, 4 febbraio 2025.
La Consigliera est. La Presidente r. NOME COGNOME dr. NOME COGNOME
Parte
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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