fbpx
Generic filters
Parola esatta ...
Cerca nei titolo
Search in excerpt
Filtra per categoria
Codice Civile
Codice Penale

Prescrizione di contributi previdenziali

Prescrizione di contributi previdenziali, il regime della prescrizione già maturata è sottratto alla disponibilità delle parti.

Pubblicato il 26 January 2022 in Diritto Previdenziale, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PERUGIA
Sezione Lavoro

Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott., nella causa civile n. 789/2020 Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da

SOCIETA’ AGRICOLA XXX E C. S.A.S.
(avv.)

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. (avv. ti) AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE – contumace

– convenuto–

all’esito della camera di consiglio, alle ore 14.50, ha emesso e pubblicato, ai sensi dell’art. 429 c.p.c., a seguito dell’udienza tenutasi secondo modalità da remoto del giorno 21.01.2022, la seguente

SENTENZA n. 9/2022 pubblicata il 21/01/2022

Con ricorso tempestivamente notificato a Inps e a Agenzia delle Entrate Riscossione, la Società Agricola XXX e S.a.s. ha convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Perugia, in funzione di giudice del lavoro l’Inps e Agenzia delle Entrate Riscossione per sentire accogliere, nei confronti dei convenuti, le seguenti domande “Accertare e dichiarare per le ragioni espresse in narrativa l’illegittimità del provvedimento gravato e di ogni altro atto o provvedimento presupposto e/o consequenziale – Accertare e dichiarare l’illegittimità della pretesa creditoria portata dall’avviso di addebito indicati in narrativa per intervenuta prescrizione e per l’effetto annullare, dichiarare nulli e/o inefficaci gli atti gravati ed ogni altro provvedimento connesso presupposto e consequenziale per i motivi espressi in narrativa”.

Ha esposto che ha avanzato, nei confronti di Agenzia delle Entrate Riscossione, istanza di annullamento del debito di cui all’avviso di addebito recante pretese contributive dell’Inps in relazione all’impiego di operai a tempo determinato nel settore dell’agricoltura e relative somme aggiuntive affidato, dall’Inps, al concessionario per la riscossione; che tale istanza è stata disattesa; che l’avviso di addebito non è stato notificato e che, in ogni caso, il credito dell’Inps è prescritto anche laddove emergesse la prova dell’avvenuta notifica dell’avviso di addebito in data 5.2.2014.

Si è costituito l’Inps che ha preliminarmente contestato l’ammissibilità della domanda per difetto di interesse ad agire e, nel merito, dedotto l’infondatezza in fatto e diritto del ricorso di cui ha chiesto il rigetto, esponendo di avere recapitato, a mezzo plico raccomandato, l’avviso di addebito in data 5.2.2014 a mezzo posta e che, successivamente, alla parte ricorrente sono stati accordati, come risulterebbe da schermate a video depositate in formato immagine, da Agenzia delle Entrate Riscossione, due dilazioni di pagamento, in data 23.12.2014 e in data 20 ottobre del 2016 che la parte ricorrente ha effettuato 7 parziali pagamenti per un importo complessivo pari a €1.238,78; che l’ultimo di tali pagamenti è stato effettuato in data 13.4.2016; che tali pagamenti parziali costituiscono anche riconoscimento del debito e sono idonei ad interrompere la prescrizione; che, in ogni caso, Agenzia delle Entrate Riscossione ha posto in essere ulteriori atti interruttivi della prescrizione e, in particolare, procedure esecutive ed iscrizioni di ipoteche.

Non essendosi costituita in giudizio l’Agenzia delle Entrate, dichiarata contumace, questo giudicante, anche su istanza dell’Inps ex art. 210 e 213 c.p.c. ha pronunciato la seguente ordinanza all’esito dell’udienza del 3 febbraio 2021 ““visto che risulterebbe [da una schermata a video prodotta da Inps] un’iscrizione ipotecaria a carico della parte ricorrente effettuata da agenzia delle entrate il 24.5.2017 e un pignoramento presso terzi in data 30.6.2017; visto che risulta [da una schermata a video prodotta da Inps] con riferimento al credito di cui all’avviso di addebito opposto una istanza di rateizzazione concessa in data 20.10.2016, dispone che Agenzia delle Entrate Riscossione, in merito ai suddetti atti, ove si riferiscano a Azienda Agricola XXX e c. ed all’avviso di addebito n. forniscano informazioni depositando in cancelleria, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della presente comunicazione di: a) copia dell’istanza di rateizzazione presentata dalla società e dell’atto di iscrizione di ipoteca e del pignoramento presso terzi di cui sopra; b) copia di eventuali comunicazioni a lla società dell’iscrizione ipotecaria e del PPT; c) la documentazione, in copia, comprovante la ricezione delle suddette comunicazioni da parte di Azienda Agricola XXX e c.”.

La documentazione è stata prodotta dall’Inps cui la stessa è stata inoltrata telematicamente da Agenzia delle Entrate Riscossione ed è stata, dunque, acquisita al processo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In relazione al preliminare profilo dell’ammissibilità dell’azione proposta, la Suprema Corte, con la recente pronuncia sentenza n. 29294 del 12 novembre del 2019, ha esaminato a fondo la questione dell’interesse ad agire con azioni di accertamento negativo del credito contributivo intraprese in mancanza di alcuna attuale iniziativa di riscossione da parte dell’Agente incaricato della riscossione dei crediti previdenziali.

In sintesi, la Suprema Corte, parzialmente rimeditando precedenti orientamenti emersi cui anche questo giudice si era parzialmente allineato, ha ritenuto l’ammissibilità di un’azione di accertamento negativo del credito contributivo vantato da enti previdenziali per sopravvenuta prescrizione del credito stesso del quale il contribuente sia venuto a conoscenza attraverso la consultazione dell’estratto di ruolo e ciò a prescindere dall’esistenza di attuali iniziative di riscossione poste in essere dal concessionario. L’interesse, infatti, in tali ipotesi, va valutato all’attualità e discende anche dalla posizione processuale assunta dalle parti convenute ed in particolare va dichiarato esistente qualora le parti convenute contestino che la prescrizione sia effettivamente intervenuta deducendo, dunque, l’attuale esistenza del credito contestato.

Si riportano, di seguito, i brani più significativi della sentenza n. 29294 del 12 novembre del 2019:

“18. l’impugnazione dell’estratto del ruolo non è stata ritenuta ammissibile in sè ma è stata ammessa l’opposizione al ruolo oppure alla cartella della cui esistenza si è avuta conoscenza a seguito del rilascio dell’estratto stesso; ciò esclusivamente in funzione di rafforzamento della tutela del contribuente in ipotesi di inerzia dell’amministrazione che abbia omesso di comunicare l’atto impositivo necessariamente recettizio; per cui, in tanto sussiste l’interesse ad agire in quanto in effetti non vi sia stata notifica o comunicazione alcuna dell’atto impositivo;

19. qualora il debitore, affermando che non gli sia stata notificata la cartella, intenda ottenere l’accertamento negativo della sussistenza del debito, possono darsi due possibilità: a) laddove si facciano valere ragioni estintive della pretesa precedenti alla data in cui risulta essere stata notificata la cartella e che avrebbero dovuto essere proposte ai sensi del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, nel termine di 40 giorni dalla notifica della cartella (come avviene, ad es., quando si vuol far valere la prescrizione dei contributi verificatasi prima della notifica della cartella), è necessario recuperare l’azione dimostrando innanzi tutto che il termine non è mai iniziato a decorrere proprio perchè non vi è stata notifica idonea a determinare la conoscenza dell’iscrizione al ruolo. In questo caso l’interesse ad agire è evidente, come per l’ipotesi oggetto della pronuncia delle SS.UU. n. 19724 del 2015, e l’eventuale smentita in sede probatoria del presupposto della mancanza di notifica della cartella si traduce in rigetto della domanda; b) se, invece, attraverso l’esercizio della medesima azione si intenda impugnare proprio l’estratto del ruolo in sè considerato ed a prescindere dalla verifica dell’avvenuta notifica della cartella, è evidente che tale azione non sarà ammissibile se rivolta esclusivamente ad ottenere l’accertamento negativo della sussistenza del credito per ragioni antecedenti alla notifica della cartella, perchè l’estratto del ruolo non è atto idoneo a determinare alcuna lesione del patrimonio del contribuente, sicchè qualsiasi eventuale ragione estintiva del debito, compresa la prescrizione dell’obbligo contributivo, non potrà essere più accertata essendo irretrattabile l’accertamento amministrativo per il decorso del termine previsto dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24.

20. Diverso discorso deve, però, farsi laddove il contribuente – sempre affermando di essere venuto a conoscenza dell’iscrizione a ruolo solo a seguito del rilascio dell’estratto chieda l’accertamento negativo del debito contributivo in seguito al decorso del termine di prescrizione maturato successivamente alla notifica della cartella.

21. Trattandosi di prescrizione di contributi previdenziali, il regime della prescrizione già maturata è sottratto alla disponibilità delle parti (vd. Cass. n. 23116 del 2004) a differenza della materia civile e ciò impedisce l’operatività della regola generale dell’inammissibilità di un’azione di accertamento negativo il cui unico oggetto si sostanzi nell’affermazione della prescrizione.

22. Questa Corte di cassazione (Cass. n. 23237 del 2013), ha esplicitamente ritenuto l’ammissibilità dell’azione di accertamento negativo dell’obbligo contributivo fondato sull’eccezione di prescrizione e ciò a proposito della disciplina posta dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10, in ordine alla denuncia del lavoratore. Si è, in tale contesto, affermato che l’effetto ad essa riconnesso di impedimento dell’acquisto da parte del debitore del “diritto potestativo” di provocare l’estinzione del rapporto – deve essere effettuata in modo da garantire adeguatamente il diritto di difesa del datore di lavoro stesso.

23. Ciò comporta che la suddetta presentazione debba avvenire entro un termine congruo che, in assenza di indicazione legislativa, si può far coincidere – in base ad un criterio finalistico e nel rispetto del generale principio di razionalità – con il medesimo termine, quinquennale, entro il quale il datore di lavoro potrebbe chiedere l’accertamento negativo del proprio debito contributivo e così ottenere il riconoscimento giudiziale del suddetto diritto potestativo.

24. Dunque, la definitività dell’accertamento relativo alla sussistenza dei crediti contributivi portati dalla cartella, per effetto della mancata opposizione alle medesime, non è preclusiva dell’accertamento della prescrizione o di altri fatti comunque estintivi del credito maturati successivamente alla notifica delle cartelle in oggetto, laddove venga contestata l’effettiva prescrizione o estinzione dell’obbligo contributivo da parte dell’ente creditore.

25. In tali ipotesi è necessario verificare in concreto, nella singola vicenda processuale, la sussistenza dell’interesse ad agire. In linea generale, infatti, questa Corte di Cassazione (vd. ad es. Cass. n. 16262 del 2015) ha avuto modo di affermare che l’interesse ad agire in un’azione di mero accertamento non implica necessariamente l’attualità della lesione di un diritto, essendo sufficiente uno stato di incertezza oggettiva, anche non preesistente al processo, in quanto sorto nel corso di giudizio a seguito della contestazione sull’esistenza di un rapporto giuridico o sull’esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti, che non sia superabile se non con l’intervento del giudice.

26. In tal senso, proprio affermando che si verifichi in concreto la necessità dell’intervento giudiziale, si è peraltro pronunciata anche di recente la Sesta sezione di questa Corte con l’ordinanza n. 22295 del 2019. E’ stato affermato, in particolare, che qualora la cartella di pagamento sia stata regolarmente notificata, ai fini della valutazione dell’interesse ad agire mediante l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., proposta avverso l’estratto di ruolo contributivo ed avente ad oggetto l’accertamento negativo del credito, assume rilevanza l’eventuale iscrizione ipotecaria intervenuta nelle more del giudizio.

27. Si tratta, all’evidenza, di un giudizio di merito poichè, come chiarito da questa Corte, l’interesse ad agire deve essere valutato alla stregua della prospettazione operata dalla parte e la sua sussistenza non può essere negata sul presupposto che quanto sostenuto dall’attore non corrisponda al vero, attenendo tale valutazione di fondatezza al merito della domanda (Cass. n. 11554 del 2008; conf. Cass. n. 9934 del 2015; Cass. n. 26632 del 2006).

Nel merito, considerando che, allo stato, non risulta avviata alcuna azione esecutiva ai danni della società ricorrente in virtù dell’avviso di addebito per cui si controverte e/o in base a successivi atti di intimazione, la sola questione che occorre indagare, nell’ambito del presente giudizio, è se il credito contributivo di cui a tale avviso di addebito sussista attualmente.

A tale riguardo, INPS, ha così precisato i titoli costitutivi e le scadenze dei contributi iscritti a ruolo. Si tratta, di contributi per operai agricoli non versati per il 3° trimestre 2012, la cui scadenza pagamento era fissata al 16/3/2013, per il 4° trimestre 2012, la cui scadenza pagamento era fissata al 16/6/2013 in conformità con le denunce di manodopera agricola presentate dall’azienda. L’Inps ha anche precisato che, congiuntamente ai contributi per operai agricoli relativi al 3° trimestre 2012 e con la medesima scadenza, sono stati tariffati anche i contributi pregressi da 1° trimestre 2011 al 2° trimestre 2012 per denunce tardive, con scadenza di pagamento fissata al 16/03/2013. I contributi relativi agli operai impiegati 3° trimestre 2012 avrebbero dovuto essere versati entro il 16/03/2013 per cui il termine di prescrizione finale sarebbe stato quello del 16/3/2018. I contributi relativi agli operai impiegati il 4° trimestre 2012 avrebbero dovuto essere versati entro il 16/06/2013 per cui il termine di prescrizione finale sarebbe stato quello del 16/6/2018. I contributi dal 1° trimestre 2011 al 2° trimestre 2012 sono stati tariffati, unitamente a quelli del 3° trimestre 2012 a causa di denunce di manodopera agricola tardivamente trasmesse dall’azienda per cui anche questi avrebbero dovuto essere versati entro il 16/03/2013, con conseguente termine finale di prescrizione fissato al 16.3.2018. Pur volendo considerare il termine di prescrizione sulla base del 1° trimestre del 2011 (periodo più risalente di impiego della manodopera in relazione al cui impiego sono sorte le obbligazioni contributive per cui è causa), la scadenza di pagamento sarebbe stata quella del 16/9/2012 ed il termine di prescrizione conseguente sarebbe stato quello del 16/9/2017.

Ciò premesso, non è contestato che la parte ricorrente abbia ricevuto la comunicazione, a mezzo Pec, di un pignoramento presso terzi anche per i contributi e le somme aggiuntive di cui all’avviso di addebito 380201300038188000, da parte di Agenzia delle Entrate Riscossione in data 30.6.2017, prima, cioè, che fosse decorso il termine quinquennale di prescrizione con riferimento anche ai più risalenti crediti contributivi di cui all’avviso di addebito stesso.

A tale riguardo, nessun rilievo assume la circostanza, dedotta con le note conclusive dalla parte ricorrente, che Agenzia delle Entrate Riscossione abbia utilizzato, per la notificazione del pignoramento in questione, un indirizzo PEC non risultante dai pubblici registri in quanto, ai fini dell’interruzione del termine prescrizionale, ex art. 1335 c.c. rileva esclusivamente il fatto che un atto cui possa essere riconosciuta la valenza di cui all’art. 1219 c.c., sia giunto, ai sensi dell’art. 2943 c.c., comma 4°, nella sfera di conoscibilità del debitore e tanto è pacificamente accaduto con la ricezione, presso l’indirizzo PEC aziendale, di un pignoramento presso terzi recante il dettaglio dei crediti fatti valere co l’avviso di addebito in data 30 giugno del 2017.

Come premesso, la presente azione, in mancanza di alcun attuale atto di esecuzione che sia stato tempestivamente dedotto dalla parte ricorrente a fondamento della propria domanda, va qualificata come azione di accertamento negativo ed esclusivamente entro tale limite, può formare oggetto di cognizione in quanto assistita da un attuale interesse ad agire. Deve, in proposito, in via incidentale, rilevarsi che il pignoramento presso terzi, esaminato soltanto quale atto produttivo dell’effetto interruttivo della prescrizione, non è stato allegato e/o impugnato dalla parte ricorrente con il ricorso introduttivo, cosicchè lo stesso non può formare oggetto di cognizione se non quale oggetto della contro eccezione, sollevata dall’Inps, d’intervenuta interruzione del termine prescrizionale ed in funzione della valutazione in ordine all’attuale esistenza del suo credito.

Stante l’attuale esistenza di tale credito, i cui titoli costitutivi non sono stati contestati dalla parte ricorrente, la domanda è, conseguentemente a quanto sopra esposto, infondata.

Le spese di lite seguono la soccombenza Esse vengono liquidate sulla base dei criteri e dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, avuto riguardo alle cause di valore tra €5.200,00 e €26.000,00

P.Q.M.

il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Società Agricola XXX e C. S.a.s.: respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore dell’I.n.p.s. che liquida nella misura di €2.500,00 per compensi di avvocato oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% dei compensi.

Perugia 21 gennaio 2022

Il giudice

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

Desideri approfondire l'argomento ed avere una consulenza legale?

Prenota un appuntamento. La consultazione può avvenire in studio a Milano, Pesaro, Benevento, oppure in videoconferenza / conference call e si svolge in tre fasi.

Prima dell'appuntamento: analisi del caso prospettato. Si tratta della fase più delicata, perché dalla esatta comprensione del caso sottoposto dipendono il corretto inquadramento giuridico dello stesso, la ricerca del materiale e la soluzione finale.

Durante l’appuntamento: disponibilità all’ascolto e capacità a tenere distinti i dati essenziali del caso dalle componenti psicologiche ed emozionali.

Al termine dell’appuntamento: ti verranno forniti gli elementi di valutazione necessari e i suggerimenti opportuni al fine di porre in essere azioni consapevoli a seguito di un apprezzamento riflessivo di rischi e vantaggi. Il contenuto della prestazione di consulenza stragiudiziale comprende, difatti, il preciso dovere di informare compiutamente il cliente di ogni rischio di causa. A detto obbligo di informazione, si accompagnano specifici doveri di dissuasione e di sollecitazione.

LexCED
Desideri approfondire l’argomento ed avere una consulenza legale?

Articoli correlati