La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 5551/2025, ha rigettato il ricorso di una società che chiedeva l’ammissione al passivo fallimentare di un credito di oltre 2 milioni di euro. Il caso verteva sulla corretta qualificazione giuridica di un’operazione complessa: la società ricorrente sosteneva si trattasse di un pagamento eseguito da un terzo, ma la Corte ha confermato la ricostruzione del Tribunale, inquadrandola come una cessione del credito. Secondo i giudici, la società fallita aveva ceduto il proprio credito verso la ricorrente a una terza società come corrispettivo per l’acquisto di azioni. Di conseguenza, la ricorrente non era creditrice del fallimento, ma debitrice della società cessionaria, perdendo così il diritto a insinuarsi nel passivo.
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