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Fideiussione omnibus, ipotesi speciale di nullità

Fideiussione omnibus, nullità parziale delle singole clausole riproducenti quelle dello schema ABI, ipotesi speciale di nullità.

Pubblicato il 02 May 2022 in Diritto Bancario, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SONDRIO
SEZIONE UNICA CIVILE

Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice, ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 151/2022 pubblicata il 19/04/2022

nella causa civile di primo grado iscritta al n.r.g. 355/2020 promossa da:

XXX S.R.L. (c.f.), con l’avv.

ATTRICE OPPONENTE contro

YYY S.R.L. (c.f. 14731771003) e per essa ZZZ S.P.A. (c.f.), con l’avv.

CONVENUTA OPPOSTA

Oggetto: contratti bancari.

CONCLUSIONI

All’udienza del 16/02/2022 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:

Per parte attrice:

in via principale e di merito: revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo n. 89/2020 D.I. emesso dal Tribunale di Sondrio in data 19.02.2020 all’esito del procedimento R.G.n. 198/2020, rep. n. 145/2020, poiché ingiusto e illegittimo, accertando e dichiarando, in via di eccezione riconvenzionale, per tutte le ragioni ed i motivi esposti in atti, la nullità e/o l’invalidità e/o inefficacia delle fideiussioni rilasciate da XXX S.r.l. con lettera del 17.12.2007 per euro 150.000,00.= e con lettera del 23.05.2008 per euro 245.000,00.= e, in ogni caso, accertando e dichiarando l’invalidità della fideiussione anche ex art. 1939 c.c. in conseguenza della nullità dell’obbligazione principale per i motivi esposti in atti.

Si dichiari in ogni caso la nullità delle clausole n. 2, 6 e 8 delle lettere di fideiussione del dicembre 2017 e del maggio 2018 e, conseguentemente, si dichiari l’intervenuta decadenza della creditrice dalla garanzia e la liberazione del fideiussore XXX S.r.l. per tutti i motivi di cui in atti.

Si dichiari conseguentemente in ogni caso che nulla è dovuto da XXX S.r.l. a ZZZ S.p.A. nella sua qualità di mandataria di YYY S.r.l. e alla stessa mandante YYY S.r.l., nonché a *** S.p.A., subentrata nella presente causa a ZZZ S.p.A. con comparsa del 13.01.2022 quale procuratrice speciale di YYY S.r.l., per i titoli e le ragioni tutte di cui all’opposta ingiunzione.

Per parte convenuta:

rigettare le domande tutte avanzate da XXX S.r.l. con la promossa opposizione e per l’effetto confermare il decreto ingiuntivo n.89/2020 – 198/2020 R.G. emesso dal Tribunale di Sondrio in favore di YYY S.r.l..

Con vittoria di spese e competenze come per legge.

In via subordinata e nel merito:

-Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale e previo ogni opportuno e necessario accertamento, condannare in ogni caso XXX S.r.l., , in persona del legale rappresentante pro tempore, nella sua qualità di fideiussore della società *** S.R.L., per il pagamento, in favore di YYY s.r.l., della somma di Euro 2.049.644,29, nei limiti delle fideiussioni concesse per Euro 395.000,00, pari all’importo ingiunto nel decreto ingiuntivo n.89/2020 – 198/2020 R.G oltre agli inte-ressi come da domanda, dal dovuto sino al saldo definitivo.

Con vittoria di spese e compensi di legge.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato il 24.3.2020, XXX S.R.L., fideiussore omnibus di *** s.r.l., proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 89/2020 del 19.2.2020, a mezzo del quale Tribunale di Sondrio la condannava al pagamento immediato in favore di YYY s.r.l. e, per essa, ZZZ S.P.A., in qualità di cessionaria dei rapporti facenti capo a *** s.p.a., della somma di € 2.049.644,29, oltre interessi, spese ed accessori di legge, nei limiti di € 395.000,00 in forza delle fideiussioni prestate il 7.12.2007 e il 23.5.2008, a garanzia del saldo debitore residuo dei rapporti intrattenuti tra la garantita *** s.r.l. e detta azienda di credito – due contratti notarili di apertura di credito ipotecaria di conto corrente del 6.3.2008 e del 25.3.2008, estinti il 9.4.2018 per recesso della banca per mancato saldo dei ratei di rimborso del credito.

L’opponente lamentava la nullità totale o parziale delle fideiussioni per violazione della normativa anticoncorrenziale, la nullità dei finanziamenti per violazione dei limiti ex art. 38 t.u.b., l’assenza di prova dell’ammontare della somma pretesa.

L’istituto di credito, ritualmente costituitosi, replicava alle avverse doglianze formulando le conclusioni in epigrafe.

Rigettata l’istanza di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., senza espletamento di istruttoria la causa era trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.. ***

Occorre prioritariamente soffermarsi sull’eccepita nullità delle fideiussioni prestate nel 2007 e nel 2008 (docc. 5,6 opponente), in quanto redatte in conformità allo schema predisposto da ABI nel 2003 (doc. 9 opponente), censurato dalla Banca d’Italia con provvedimento n. 55 del 2005 (doc. 10 opponente), poiché frutto di un’intesa ritenuta anticoncorrenziale in violazione dell’art. 2 comma 3 L. 287/1990. Al riguardo ed in rito, va affermata la competenza del Giudice adito a pronunciarsi sulla sollevata questione, in quanto proposta a titolo di eccezione riconvenzionale, avente rilievo meramente incidentale, in quanto volta a far accertare, senza efficacia di giudicato, l’invalidità negoziale al solo fine di paralizzare la pretesa creditoria di cui al decreto ingiuntivo opposto. Sicché va escluso qualunque profilo di incompetenza funzionale dell’adito Tribunale in favore della Sezione Specializzata in materia di imprese a norma dell’art. 33 della L. n. 287/1990, competente nel diverso caso di proposizione in via principale della domanda di accertamento delle dedotte nullità.

Nel merito, la questione trae origine dal provvedimento n. 55 del 2.5.2005 della Banca d’Italia, in funzione di Autorità garante per la concorrenza tra gli istituti di credito, secondo cui gli artt. 2,6,8 dello schema contrattuale di fideiussione omnibus predisposto dall’ABI nel 2003 costituissero disposizioni che, applicate in modo uniforme, contrastavano col divieto di comportamenti anticoncorrenziali imposto dall’art. 2 co. 2 lett. a) l. 287/1990. Segnatamente, si trattava della clausola di “reviviscenza”, che imponeva al fideiussore di tenere indenne la banca da vicende successive all’avvenuto adempimento per le quali la banca dovesse restituire quanto ricevuto (art. 2); la deroga all’onere della banca ex art. 1957 c.c. di coltivare le proprie istanze contro il debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione garantita, a pena di inefficacia della fideiussione (art. 6); l’estensione della garanzia anche agli obblighi restitutori del debitore derivanti dall’invalidità del rapporto principale (art. 8). L’anticoncorrenzialità è stata ravvisata nell’attitudine delle menzionate clausole, giacché uniformemente diffuse nella prassi bancaria, nell’addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall’inosservanza degli obblighi di diligenza della banca, ovvero dall’invalidità o inefficacia dell’obbligazione principale. Pertanto, la Banca d’Italia riteneva lo schema ABI idoneo a determinare una standardizzazione delle clausole volta ad un eccessivo aggravamento della posizione del garante, impedendo “un equilibrato contemperamento degli interessi delle parti”, integrando gli estremi di una intesa illecita ex art. 2 l. 287/1990, in quanto contenente clausole non direttamente funzionali ad assicurare alla clientela l’accesso al credito bensì, al contrario, ostative al libero dispiegarsi del mercato creditizio secondo il gioco della libera concorrenza.

Posta l’illiceità di tali clausole, è sorto il conseguente problema di stabilire gli effetti dell’illecito antitrust rilevato a monte dalla Banca d’Italia sulle fideiussioni stipulate a valle, segnatamente se al garante spetti esclusivamente una tutela risarcitoria, oppure anche una tutela reale, che colpisca la validità stessa del contratto di garanzia.

Nel solco della prima impostazione si era collocata parte della giurisprudenza di merito, compresa quella di questo Tribunale.

Peraltro, nelle more della presente decisione, è pervenuto l’importante arresto delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 41994 del 30.12.2021 che, con ampia e condivisibile motivazione, ha accordato al fideiussore la tutela reale “che perviene a risultati più in linea con le finalità e gli obiettivi della normativa antitrust”, ovverosia la nullità parziale delle singole clausole riproducenti quelle dello schema ABI, ovvero in quella totale nel solo caso sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata una diversa volontà delle parti.

Invero, secondo la Suprema Corte, “è evidente che il riconoscimento alla vittima dell’illecito anticoncorrenziale, oltre alla tutela risarcitoria, del diritto a far valere la nullità del contratto si rivela un adeguato completamento del sistema delle tutele, non nell’interesse esclusivo del singolo, bensì in quello della trasparenza e della correttezza del mercato, posto a fondamento della normativa antitrust”, interesse pubblicistico alla tutela dell’ordine pubblico economico pubblicistica idoneamente tutelabile con l’istituto della nullità, rilevabile d’ufficio e da chiunque abbia interesse. Si tratta pertanto di un’ipotesi speciale di nullità derivata, in quanto “i contratti a valle (le fideiussioni) di accordi contrari alla normativa antitrust, in quanto costituenti lo sbocco dell’intesa vietata, essenziale a realizzarne e ad attuarne gli effetti (Cass. SS.UU. 2207/2005), partecipano alla stessa natura concorrenziale dell’atto a monte e vengono ad essere inficiati della medesima forma di invalidità che colpisce i primi”. Secondo le Sezioni Unite, con tale forma di nullità si è inteso sanzionare il risultato economico, la distorsione della concorrenza, rilevando a tal fine anche comportamenti non contrattuali o non negoziali: ne consegue che “allorchè l’art. 2 l. 287/1990 stabilisca la nullità delle intese, non ha inteso dar rilevanza esclusivamente all’eventuale negozio giuridico originario […] ma a tutta la complessiva situazione – anche successiva al negozio originario – la quale, in quanto tale, realizzi un ostacolo alla concorrenza (Cass. 827/1999)”.

Le Sezioni Unite hanno quindi precisato che la violazione antitrust si configura ogni qual volta “tra un atto a monte e contratto a valle sussista un nesso che faccia apparire la connessione tra i due atti funzionale a produrre un effetto anticoncorrenziale”: nesso funzionale che si riscontra allorchè il contratto a valle “è interamente o parzialmente riproduttivo dell’intesa a monte […] ovvero quando riproduca, come nel caso concreto, solo una parte del contenuto dell’atto concorrenziale che lo precede”.

Va respinta la tesi dell’opposta per cui si richiederebbe la specifica prova di un’uniforme applicazione dello schema contrattuale ABI successivamente al provvedimento della Banca d’Italia del 2005 attraverso la produzione di documenti similari di altri istituti di credito. Al riguardo, le stesse Sezioni Unite hanno espressamente evidenziato che “la produzione del provvedimento dell’Autorità Garante costituisce prova privilegiata della condotta anticoncorrenziale” e che, pertanto, il Giudice del merito è tenuto a verificare “se le disposizioni convenute contrattualmente coincidano con le condizioni oggetto dell’intesa restrittiva, non potendo attribuire rilievo decisivo all’attuazione o meno della prescrizione contenuta nel menzionato provvedimento con cui è stato imposto all’ABI di estromettere le clausole vietate” (cfr. anche Cass. 22.5.2019 n. 13846). Sicché, il Giudice non è tenuto accertare se le banche abbiano dato attuazione all’intesa anticoncorrenziale attraverso l’uniforme applicazione delle clausole ABI illecite, reputandosi sufficiente valutare se le disposizioni convenute contrattualmente, anche a distanza di anni dal citato provvedimento della Banca d’Italia, riproducano o meno le censurate condizioni restrittive della concorrenza.

Ciò premesso e venendo al caso di specie, le clausole nn. 2,6,8 contenute nelle fideiussioni del 17.12.2007 e del 23.5.2008 (docc. 5,6 opponente) riproducono pedissequamente quelle contenute nello schema ABI (doc. 9 opponente) ritenute anticoncorrenziali dalla Banca d’Italia (doc. 10 opponente). Ne consegue che le predette clausole risultano affette da nullità parziale, non essendo nel caso di specie allegata né tantomeno provata dall’opponente la circostanza che le parti non avrebbero stipulato la fideiussione in assenza delle predette clausole.

Pertanto, in forza della rilevata nullità parziale, l’art. 6 delle fideiussioni impugnate, secondo cui “i diritti derivanti alla Banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore senza che essa sia tenuto ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsto dall’art. 1957 cod. civ che si intende derogato”, in forza della sostituzione automatica ex art. 1419 secondo comma c.c., si intende automaticamente sostituito dalla disposizione di cui all’art. 1957 c.c., secondo cui “… il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell’obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate …”.

Al riguardo, l’opponente ha puntualmente eccepito il mancato rispetto di tale termine semestrale e, pertanto, l’intervenuta decadenza ex art. 1957 c.c.: nel caso di specie, la scadenza della obbligazione va individuata nel momento in cui la Banca ha inviato la lettera di messa in mora e revoca fidi (9.4.2018, doc. 21 fasc. monitorio); pertanto, tale termine risulta vanamente spirato il 9.10.2018, posto che, fino alla notifica del decreto ingiuntivo opposto perfezionatasi nel 2020, alcuna previa diffida od analogo atto, giudiziale o stragiudiziale, è stato trasmesso dalla banca al fideiussore. Pertanto, la banca non risulta aver avviato tempestivamente azione nei confronti del debitore né, a fortiori, ha adottato una condotta diligente in relazione al credito, risultando quindi decaduta dal far valere la fideiussione ex art. 1957 c.c..

In ragione di tutto quanto esposto, l’opposizione risulta fondata e il decreto ingiuntivo va revocato. Tale profilo si reputa assorbente e, in forza del principio della ragione più liquida, rende superflua ogni considerazione circa la fondatezza delle ulteriori eccezioni dell’opponente.

In ragione del prolungato contrasto giurisprudenziale in materia, da ultimo composto con la recente pronuncia delle Sezioni Unite pervenuta nelle more della presente decisione, ricorrono giustificati motivi ex art. 92 comma 2 c.p.c. per applicare la compensazione integrale delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,

1. accoglie l’opposizione e, per l’effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;

2. spese di lite interamente compensate.

Sondrio, 19/04/2022.

Il Giudice

Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell’art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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