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Codice Civile
Codice Penale

Competenza territoriale, pagamento somme, enti pubblici

Competenza territoriale, nella controversia avente ad oggetto il pagamento di somme di danaro da parte degli enti pubblici.

Pubblicato il 19 April 2022 in Giurisprudenza Civile, Procedura Civile

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE VI^CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Carmela Gallina ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 3007/2022 pubblicata il 06/04/2022

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 57570/2018 promossa da:

XXX (C.F.) elettivamente domiciliato in presso l’Avvocato, che la/lo rappresenta e difende

opponente

YYY S.P.A. (C.F.) elettivamente domiciliato in

opposto

ZZZ SPA (C.F.) elettivamente domiciliato in , che la/lo rappresenta e difende

terzo chiamato

KKK SPA (C.F.) elettivamente domiciliato in

terzo chiamato

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli depositati nel fascicolo informatico.

Motivi di fatto e di diritto della decisione

Il XXX in persona del Direttore Generale ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n.16767/18 emesso dal Tribunale di Milano in data 7.7.18 su istanza di YYY s.p.a. con il quale è stato intimato ad esso opponente il pagamento della somma di € 278.968,89 a titolo di residua sorte capitale oltre agli interessi. Tale credito attiene alle fatture emesse da KKK s.p.a. per forniture di energia elettrica erogate a favore del XXX ai sensi delle convenzioni stipulate con Consip s.p.a. all’esito di gare indette per diverse regioni italiane di cui KKK s.p.a. si era resa assegnataria. Il ricorso monitorio è stato proposto da YYY s.p.a. nella veste di cessionaria dei crediti in base al contratto sottoscritto in data 1.8.16, notificato al debitore ceduto il 2.8.16.

L’opponente ha eccepito preliminarmente la nullità del decreto ingiuntivo per essere stato adito un giudice territorialmente incompetente essendo competenti – in via esclusiva ed inderogabile ai sensi dell’art. 28 c.p.c. – i diversi Tribunali dei capoluoghi dei distretti di Corte d’Appello nei quali hanno sede gli Enti cui i crediti si riferiscono e che hanno emesso gli ordini di attivazione dei contratti. In alternativa ha ravvisato la competenza del Tribunale di Roma quale foro erariale ovvero quale foro del debitore o, ancora, quale foro di conclusione del contratto o forum destinatae solutionis.

Ha contestato la scelta di riunire domande differenti sia sul piano soggettivo che oggettivo presso il Foro della società cessionaria.

Ha, altresì, contestato la propria legittimazione passiva sul rilievo della riferibilità dei crediti – poi ceduti all’opposta – a molteplici rapporti contrattuali di fornitura intercorsi con i diversi Enti ed Istituti di Ricerca che avevano richiesto le attivazioni delle forniture negoziate da Consip (come desumibile dalle fatture allegate al decreto ingiuntivo) ciascuno dei quali da qualificarsi quale stazione appaltante autonoma essendo dotato di soggettività e capacità giuridica nonché di potere contrattuale e di spesa.

Nel merito ha eccepito:

l’inopponibilità delle cessioni ai sensi degli artt. 69 e 70 del R.D. nr. 2440/23 essendo le relative notifiche state effettuate esclusivamente all’Istituto per le ***; l’erroneità dei conteggi per essere parte dei crediti – oggetto di una precedente cessione a favore di ZZZ s.p.a. notificata in data 19.11.3 – stati estinti mediante il pagamento a favore della cessionaria; il mancato ricevimento di parte delle fatture nonché la carenza delle indicazioni essenziali per identificare la relativa fornitura; la mancata redazione delle fatture in forma elettronica e l’omessa contabilizzazione nel sistema operativo a ciò dedicato .

Previa richiesta di estensione del contraddittorio nei confronti sia sia di KKK s.p.a che di ZZZ s.p.a – in veste, rispettivamente, di cedente e cessionaria dei crediti – al fine di ottenerne la condanna alla restituzione di quanto eventualmente dovesse risultare posto a carico di essa opponente all’esito del giudizio, ha concluso per la declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo perché emesso da giudice territorialmente incompetente con conseguente revoca dello stesso.

Autorizzata la chiamata, si sono costituite in giudizio sia la società opposta YYY s.p.a. sia le terze chiamate.

L’opposta ha contestato tutte le censure formulate. Quanto alla competenza territoriale, ha evidenziato: l’applicabilità dei fori generali ex artt. 20 c.p.c. e 1182 comma 3 c.c. e la conseguente competenza del Tribunale di Milano quale sede legale della cessionaria al tempo della scadenza della maggior parte delle fatture azionate nonché il carattere non esclusivo né inderogabile del Foro della Tesoreria. Quanto alla legittimazione passiva dell’opponente ha posto l’accento sul ruolo svolto quale ente centrale di riferimento e di organismo responsabile dei pagamenti nonché sull’intervenuta regolare notifica allo stesso dell’atto di cessione perfezionatasi in data 2.8.16.

Riguardo all’entità della pretesa, ha dato atto dell’intervenuto pagamento a favore della cedente – in epoca antecedente la cessione – dell’importo di € 111.231,91 e del mancato inoltro all’opponente di parte delle fatture per € 8.888,54 così riducendo il proprio credito al minor importo di € 158.854,66. Ha concluso per la revoca del decreto e la condanna della controparte al pagamento della differenza sopra evidenziata oltre agli interessi maturati e maturandi ex artt. 4 e 5 del D.L.gs nr. 231/02.

La terza chiamata KKK s.p.a. ha preliminarmente evidenziato la necessità di procedere alla riconciliazione dei crediti maturati nell’ambito dei rapporti di factoring intrattenuti sia con YYY s.p.a. che con ZZZ s.p.a attesa la complessità dell’accertamento quale conseguenza del numero elevato di transazioni ricevute dagli enti aderenti alla convenzione Consip. Per tale ragione ha concluso chiedendo di procedere a tale accertamento – tenuto conto delle compensazioni e retrocessioni operate a valere sugli importi dovuti – con conseguente estinzione dell’obbligazione ingiunta sino alla concorrenza del relativo importo. Ha chiesto altresì accertarsi il proprio eventuale diritto alla ripetizione di quanto versato a YYY s.p.a. per effetto delle operazioni sopra indicate al fine di poter dar corso ai rimborsi pretesi dall’opponente con la domanda di ripetizione formulata nei suoi confronti. Da ultimo ha chiesto accettarsi il proprio credito verso l’opponente quantificato in € 153.199,31 complessivi oltre interessi maturati e maturandi ex artt. 4 e 5 del D.L.gs nr. 231/02 previa compensazione giudiziale delle reciproche obbligazioni.

La terza chiamata ZZZ s.p.a in via preliminare ha contestato l’ammissibilità della chiamata per omessa formulazione da parte dell’opponente dell’istanza di differimento dell’udienza nonché per la tardività della richiesta di proroga del termine per eseguire il rinnovo della notifica ex art. 154 c.p.c.

Nel merito, previa contestazione della mancata specificazione dei crediti ceduti a suo favore e delle fatture corrispondenti, ha eccepito l’infondatezza della domanda di restituzione formulata dall’opponente attesa la propria legittimazione a ricevere i pagamenti per effetto dell’anteriorità sia della cessione che della notifica (relativamente alle fatture dettagliatamente riportate nell’atto di costituzione) rispetto a quella eseguita in favore di YYY s.p.a.

Senza svolgimento di attività istruttoria, la causa è stata assunta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti – come riportate nell’epigrafe –previa assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

L’eccezione di incompetenza territoriale è fondata.

La delibazione di tale profilo va anteposta a quella relativa all’ammissibilità della chiamata dei terzi, alla carenza di legittimazione passiva ed all’opponibilità della cessione attesa la sua valenza assorbente. Premesso che in base al costante orientamento della Suprema Corte “ai fini della competenza territoriale, nella controversia avente ad oggetto il pagamento di somme di danaro da parte degli enti pubblici, le norme di contabilità degli enti pubblici, che fissano il luogo di adempimento delle obbligazioni in quello della sede di tesoreria dell’ente, valgono ad individuare il “forum destinatae solutionis” eventualmente in deroga all’art. 1182 cod. civ., ma non rendono detto foro né esclusivo, né inderogabile la P.A. convenuta che intenda, pertanto, eccepire la incompetenza del giudice adito, diverso da quello della sede della tesoreria, ha l’onere di contestare specificamente tutti i possibili fori indicando le ragioni giustificative dell’esclusione di ogni momento di collegamento idoneo a radicare la competenza” (cfr. Cass. Sez. VI ordinanza nr. 11781/20) rileva il Tribunale che la contestazione formulata dall’opponente risulta conforme a tale criterio essendo stata effettuata in relazione a tutti i possibili fori concorrenti ai sensi degli artt. 18, 19 e 20 c.p.c. per quanto si espone di seguito.

E’ indubbio che la narrativa del ricorso monitorio risulti del tutto carente riguardo all’individuazione del collegamento adottato al fine di radicare la competenza poiché la ricorrente YYY s.p.a. si è limitata ad identificare il XXX quale debitore della fornitura erogata da KKK s.p.a. ed i diversi Istituti di Ricerca quali utilizzatori finali trattandosi di articolazioni periferiche del XXX.

L’opponente ha argomentato l’incompetenza del Tribunale adito ai sensi del combinato disposto degli artt. 25 e 28 c.p.c. ritenendo non potersi identificare in Milano né il forum contractus – eccezion fatta per i crediti riferibili ad Istituti di Ricerca operanti nel distretto milanese – né il forum destinatae solutionis.

Per valutare la fondatezza di quanto riportato non può all’evidenza prescindersi dal testo delle Convenzioni stipulate dalla Consip in data 8.11.13, 7.11.14 e 9.12.15 identificate dalla cessionaria dei crediti quali fonti della domanda monitoria.

Nelle premesse di tali Convenzioni al punto f) è stabilito quanto segue: “i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l’emissione degli Ordinativi di Fornitura secondo le modalità ed i termini indicati nelle Condizioni

Generali; nei predetti Ordinativi di Fornitura saranno indicati l’esatto quantitativo della fornitura richiesta ed il luogo di esecuzione” ed al successivo punto k) che “la presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per la Consip S.p.A. nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite,costituendo la medesima Convenzione le condizioni generali del contratto concluso dalle singole Amministrazioni Contraenti con l’emissione dell’Ordinativo di Fornitura”. Ciò equivale a dire che la Convenzione detta il perimetro entro il quale i contraenti devono operare ai fini dell’elaborazione del contenuto dei successivi contratti la cui conclusione da parte delle singole amministrazioni è espressamente subordinata all’emissione degli ordinativi di fornitura. Sono, pertanto, questi ultimi ad identificare le “amministrazioni contraenti”: tali documenti, allegati al fascicolo monitorio, riportano una pluralità di Istituti di Ricerca evidenziandone il nominativo, il codice fiscale, la sede nonché l’identificazione quale destinatario della consegna e della fatturazione. Anche le fatture prodotte in sede monitoria recano i medesimi nominativi.

E’ indubbio che tali Istituti – per quanto sottoposti al controllo del XXX quale organismo centrale di riferimento – siano dotati di piena autonomia giuridica e capacità a contrarre. Pertanto, posto che i contratti devono intendersi perfezionati nel momento in cui la singola Amministrazione richiedente ha ricevuto la conferma dell’accettazione da parte della fornitrice, la sede di ciascun Istituto costituisce il luogo ove il contratto può ritenersi concluso e tanto vale ai fini dell’individuazione del giudice territorialmente competente ai fini dell’ingiunzione.

La competenza del Tribunale adito quale forum contractus può, pertanto, essere ritenuta esistente limitatamente alle forniture i cui ordinativi risultano esser stati emessi da Istituti di Ricerca ubicati nel distretto milanese (peraltro non individuate dall’opposta) ravvisandosi per le altre la competenza dei diversi Tribunali dei capoluoghi di Corte d’Appello in cui hanno sede gli Istituti secondo quanto previsto dall’art. 1326 c.c.

A conclusioni analoghe si approda adottando il criterio del forum destinatae solutionis dovendo farsi riferimento – in base alla disciplina della contabilità di Stato – al luogo in cui ha sede l’ufficio di Tesoreria dell’ente debitore incaricato di gestire l’ordinativo di pagamento, secondo il principio recentemente espresso dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Civ. ordinanza nr. 3505/20) cui questo giudice intende uniformarsi. Ciò anche nel caso in cui – come nel presente – “…il pagamento debba essere effettuato mediante accreditamento del relativo importo su un conto corrente…costituendo tale forma di adempimento una mera semplificazione delle modalità di riscossione che non comporta una modificazione della modalità di adempimento…”.

In ogni caso, anche a volere assumere quale criterio quello del domicilio del creditore, secondo quanto sostenuto dall’opposta, poiché – come desumibile dalle fatture allegate – il pagamento da parte di ciascun Istituto di Ricerca doveva essere eseguito mediante accredito diretto sul conto corrente della fornitrice, consegue che – per le fatture aventi scadenza antecedente all’operata cessione – la competenza va individuata nel luogo in cui aveva sede la fornitrice KKK s.p.a. – ossia Roma – essendo irrilevante il successivo trasferimento della titolarità dei crediti. L’opposta si è limitata a far genericamente presente che al tempo della scadenza era divenuta titolare dei crediti per la maggior parte delle obbligazioni dedotte in giudizio: al di là della già evidenziata genericità del rilievo, si osserva che tale dato è smentito dalla documentazione allegata la cui cronologia identifica un numero consistente di fatture aventi scadenza antecedente alla cessione. Poiché la domanda è stata formulata innanzi al Tribunale di Milano senza operare alcun distinguo tra i diversi contratti né allegare i motivi atti a giustificare il simultaneus processus non può che concludersi per la carenza della competenza territoriale. Consegue la revoca del decreto ingiuntivo in quanto emesso da giudice incompetente.

La valenza assorbente del profilo esaminato non esonera, tuttavia, dalla delibazione dell’eccezione di inammissibilità della chiamata di terzo quale formulata da ZZZ s.p.a essendo tale questione rilevante sul piano della successiva liquidazione delle spese.

Entrambi gli argomenti esposti non risultano fondati.

Quanto alla richiesta di spostamento dell’udienza – di cui è censurata l’assenza – si evidenzia che la stessa non risulta affatto necessaria laddove, come nel presente caso, si verta in procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo. Ciò in quanto il meccanismo previsto dall’art. 269 c.p.c. e le modalità ivi contemplate non si conciliano con il procedimento di opposizione ove il ruolo delle parti risulta invertito: l’istanza di differimento risulta necessaria laddove la richiesta di chiamata del terzo venga formulata dal convenuto in sede di tempestiva costituzione in giudizio ossia entro il termine di venti giorni antecedenti all’udienza avendo – all’evidenza – la funzione di consentire la vocatio in ius nel rispetto dei termini a comparire in relazione all’udienza originariamente prevista ex art. 168 bis V comma c.p.c. altrimenti già decorsi Al contrario, nell’opposizione a decreto ingiuntivo tale contrazione temporale non può ravvisarsi allorquando – come avvenuto – la fissazione dell’udienza da parte del giudice avvenga contestualmente all’autorizzazione alla chiamata e la tempistica dettata consenta la citazione del terzo nel rispetto dei termini minimi di comparizione quali individuati dall’art. 163 bis c.p.c. in vista della già fissata udienza.

Analoga infondatezza presenta la censura relativa all’intervenuto decorso del termine per la notifica in epoca anteriore all’istanza di rinnovo.

E’ documentato che la notifica eseguita dall’opponente in data 20.5.19 per l’udienza del giorno successivo fosse nulla per carenza del termine minimo di comparizione e che in tale udienza l’opponente – evidenziando tale profilo – abbia formulato l’istanza di assegnazione di un nuovo termine ai fini del rinnovo. L’autorizzazione – non ritenendosi esauriente la documentazione allegata a sostegno della notifica – è stata concessa all’udienza successiva dell’11.6.19 assegnandosi il termine di 30 giorni con decorrenza dall’udienza e disponendosi il rinvio per l’udienza del 27.11.19 ex art. 183 c.p.c. I chiamati si sono ritualmente costituiti formulando le difese anche nel merito in epoca antecedente.

Tanto premesso, va precisato che la violazione del termine a comparire non comporta l’ inesistenza o l’omissione della notificazione, bensì, la nullità di quest’ultima sanabile “ex tunc” per effetto della spontanea costituzione della parte chiamata o della rinnovazione della notifica disposta dal giudice ex art. 291 c.p.c. come stabilito dalla Corte di Cassazione sia con l’ordinanza n. 9404/18 (di cui si riporta il seguente passaggio motivazionale “ a fronte di una disciplina espressa e completa che modula i tempi e i modi per ottenere la sanatoria delle invalidità diverse dall’inesistenza della vocatio in ius, non è ammissibile che l’interprete possa ricorrere in via autonoma ad una diversa conformazione dei principi costituzionali di ragionevole durata o giusto processo, richiedendo giustificazioni del ritardo o sindacandone le ragioni e facendo scaturire dall’invalidità effetti diversi e più gravi (quale l’improcedibilità dell’appello) di quelli delineati dal sistema proprio delle norme processuali esistenti” sia con l’ordinanza nr. 12691/19 secondo cui “nel rito del lavoro, all’inosservanza del termine a comparire ex art. 435, comma 3, c.p.c., consegue non già l’improcedibilità dell’appello, bensì la nullità della notificazione suscettibile, perciò, di essere rinnovata, previa fissazione di una successiva udienza e concessione di un nuovo termine per la notifica, sebbene la stessa sia stata eseguita in un termine “ab initio” insufficiente”. Giova a riguardo evidenziare che il caso sottoposto all’esame della Corte risulta del tutto analogo al presente trattandosi della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza eseguita appena 14 giorni prima della data fissata per l’udienza di comparizione. A ciò deve aggiungersi – riguardo alla natura del termine – che secondo quanto stabilito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte in materia di equa riparazione per durata irragionevole del processo con la sentenza nr. 5700/14 “ il termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza alla controparte non è perentorio, non essendo previsto espressamente dalla legge. Ne consegue che il giudice, nell’ipotesi di omessa o inesistente notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza, può, in difetto di spontanea costituzione del resistente, concedere al ricorrente un nuovo termine, avente carattere perentorio, entro il quale rinnovare la notifica”

Consegue l’assenza di alcuna decadenza per l’opponente e l’ammissibilità della chiamata delle terze parti con le modalità adottate.

L’evidenziata incompetenza del Tribunale adito in sede monitoria – attesa la competenza esclusiva dei Tribunali dei capoluoghi di Corte d’Appello in cui hanno sede gli Istituti di Ricerca che hanno emesso gli ordini di attivazione dei contratti – comporta la declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo con conseguente revoca dello stesso.

La valenza assorbente del profilo esaminato osta alla delibazione dei rilievi ulteriori formulati dalle parti.

Le spese di lite – liquidate come in dispositivo – seguono la soccombenza secondo il criterio che segue: l’opposta è tenuta a rifonderle all’opponente avendo azionato la pretesa in via monitoria innanzi al giudice incompetente, mentre le spese sostenute dalle terze chiamate vanno integralmente compensate in quanto l’iniziativa di estensione del contraddittorio è stata necessitata sia per la documentata esistenza di crediti riferibili ad altro soggetto resosi cessionario in epoca antecedente all’opposta sia per l’altrettanto documentata complessità della riconciliazione delle posizioni di dare/avere tra le parti (da cui è derivato anche il ridimensionamento della pretesa creditoria originaria) connesse alla molteplicità di transazioni effettuate nell’ambito degli articolati rapporti di factoring intrattenuti.

P.Q.M.

1. Accoglie l’opposizione e, ritenuta l’incompetenza del Tribunale di Milano competenti essendo i Tribunali dei capoluoghi di Corte d’Appello in cui hanno sede gli Istituti di Ricerca che hanno emesso gli ordini di attivazione allegati in atti, revoca il decreto ingiuntivo n.16767/18 emesso da questo Tribunale in data 7.7.18 su istanza di YYY s.p.a.;

2. condanna l’opposta YYY s.p.a. al rimborso delle spese di lite in favore dell’opponente XXX liquidate in € 17.300 per compensi ed € 1.241 per esborsi oltre al rimborso forfettario spese generali pari al 15% nonché IVA e C.P.A. restando integralmente compensate le spese tra la chiamante XXX e le terze chiamate KKK s.p.a. ed ZZZ s.p.a.

Milano, 06/04/2022

Il Giudice dott.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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