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Interesse ad agire, condizione essenziale per l’azione giudiziale

La sentenza afferma il principio per cui l’interesse ad agire, condizione essenziale per l’azione giudiziale, viene meno quando l’accoglimento della domanda non apporterebbe alcun vantaggio pratico al ricorrente, soprattutto in presenza di un precedente provvedimento giurisdizionale esecutivo e di un accordo transattivo tra le parti.

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N. R.G. 1117/2022

TRIBUNALE ORDINARIO di SONDRIO SEZIONE UNICA CIVILE

Nella causa civile iscritta al n. r.g. 1117/2022 promossa da:

) con gli avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorrente contro ) con l’avv. NOME COGNOME Il Giudice NOME COGNOME viste le note d’udienza ex art 127 ter c.p.c. depositate dalle parti ha pronunciato la seguente

ORDINANZA  N._R.G._00001117_2022 DEL_28_04_2025 PUBBLICATA_IL_28_04_2025

702 bis s.s. c.p.c. Premesso che con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. premessa la propria qualità di proprietaria degli immobili posti in Torre di Santa Maria (SO), INDIRIZZO e catastalmente distinti, rispettivamente al Catasto Fabbricati e al Catasto Terreni di detto Comune, al F. 32 particelle 243 e 245 allegava:

che i predetti immobili confinano, tra gli altri, con il mappale 1021 F. 32 intestato al signor ;

che in forza di D.I.A. Prot. 3390 del 08/10/2013 a firma Arch. (Doc. 4) lo stesso signor sovralzava il muro di sostegno a filo del confine con i mappali 243 e 245 e realizzava un terrapieno artificiale sul fondo mappale 1021 a lui intestato;

che il sovralzo ed il terrapieno artificiale de quo risultano essere stati realizzati in totale violazione delle distanze legali previste dalle leggi in materia;

che con ordinanza 19/06/2016 (Doc.7) il Tribunale di Sondrio accoglieva il ricorso del (nel frattempo deceduto con costituzione in giudizio delle eredi disponendo l’immediata reintegra nel possesso, la rimessione in pristino/demolizione delle opere lesive del possesso ed il ripristino dello stato dei luoghi;

che non avendo il signor eseguito spontaneamente l’ordinanza possessoria, il 20/09/2016 la signora proponeva ricorso ex art. 669 duodecies (Doc. 8);

che con provvedimento 31/7/2017 (Doc. 9) il Tribunale di Sondrio designava per l’attuazione dell’ordinanza 19/06/2016 (Doc. 7) l’Ufficiale Giudiziario dandogli mandato di C.F. C.F. e del terrapieno disponendo inoltre che “le spese necessarie per l’attuazione siano anticipate dall’istante salvo il rimborso…”;

che la ricorrente, anche al fine di trovare una composizione stragiudiziale della lite ex art. 696 bis c.p.c., ebbe dunque a promuovere giudizio di accertamento tecnico preventivo avanti il Tribunale di Sondrio nei confronti del signor ;

che con perizia depositata il 30.09.2022 (Doc. 22) il CTU accertava che il fondo intestato al signor (F. 32 mapp. 1021) presentava, prima dell’inizio dei lavori di sopraelevazione, un dislivello naturale contenuto nella sua porzione di “valle” dalla muratura esistente a confine e che sia il sovralzo della muratura che la conseguente sistemazione del terreno risultano realizzati al di fuori sia del limite del profilo del terreno precedente che della sagoma della muratura preesistente.

Inoltre, che il sovralzo del muro di sostegno realizzato dal è posto a quota superiore della limitrofa proprietà della signora ed alla relativa quota di calpestio.

Quanto alla violazione delle distanze legali, il geom. così rispondeva al quesito n. 4) dell’ATP:

“A risposta del quesito, la scrivente fa espresso riferimento alla tavola grafica di rilievo (allegato n. 3) redatta in scala di 1:50, dove viene mostrato con chiarezza, quali siano le distanze fra il sovralzo della muratura realizzata a confine e i mappali n. 243 (fabbricato) e n. 245 (terreno) ..

Le distanze sopra rilevate, così come rappresentate nell’allegato grafico alla presente relazione peritale (dalla muratura realizzata a confine, al fabbricato ed alla proprietà finitima), sono tutte inferiori alla distanza di mt. 5,00 dal confine fra le proprietà, e comunque ad una distanza inferiore a mt. 3,00 dalla costruzione censita a F. 32 mappale n. 243”.

Il ricorrente rassegnava pertanto le seguenti conclusioni:

“CONDANNARE il convenuto signor ), nato a Milano il 08/04/1970 e residente in Lazzate (MB), INDIRIZZO accertato e dichiarato che il medesimo convenuto ha realizzato sul proprio fondo censito a F. 32 mapp. 1021 del Catasto Terreni del Comune di Torre di Santa Maria (SO) la costruzione di un muro in sovralzo del muro di sostegno già esistente a filo del confine con i mappali 243 e 245 ed un terrapieno artificiale che non rispettano le distanze legali previste dall’art. 26.1.

delle N.T.A. del Comune di Torre di Santa Maria (SO) e dall’art. 873 c.c. rispetto alla proprietà della parte ricorrente signora , F. 32 mappali 243-245, come già accertato dal CTU del Tribunale di Sondrio geom. nel procedimento per ATP n. 1253/2021, alla demolizione, previo ottenimento di idoneo titolo abilitativo nonché a sue cure e spese, delle opere/manufatti realizzati e comunque ad arretrarli alla distanza di mt. 5,00 dal confine con le particelle 243 e 245 di proprietà della signora come prescritto dalle N.T.A. del Comune di Torre di Santa Maria (SO), art. 26.1, o in subordine di m. 3 dalla costruzione della signora come prescritto dall’art. 873 c.c., secondo le indicazioni del CTU, condannandolo altresì, a sue spese, alla rimessione in pristino dello stato dei luoghi come erano anteriormente alla realizzazione dei manufatti, oltre che al rimborso/pagamento delle spese di CTU, liquidate dal Tribunale di Sondrio in complessivi € € 1.199,28 oltre C.P. e I.V.A. per onorari e di € 50,30 per spese, e di CTP, per complessivi € 1.409,10, oltre alle spese legali della procedura di ATP, da liquidarsi secondo parametri vigenti, ed alle spese e competenze del presente giudizio”. Fissata udienza di comparizione si costituiva ritualmente in giudizio contestando quanto ex adverso dedotto e allegando come nelle more fosse intervenuto nel procedimento ex art. C.F. conclusioni:

“Voglia l’Ill.mo Tribunale di Sondrio adito, contrariis rejectis, così giudicare:

– in via preliminare di rito:

dato atto che il giudizio è di complessità tale da non poter essere istruito con rito speciale sommario ex art. 702 bis c.p.c. e ss, per l’effetto emettere ordinanza di conversione del processo in rito di cognizione ordinario con fissazione di udienza ex art. 183 c.p.c. – in via pregiudiziale di merito:

dato atto del verbale di conciliazione giudiziale emesso in data 21.2.2022 nel giudizio n. 1030 sub. 2/2015 RG. Tribunale di Sondrio dal Giudice dr.ssa COGNOME per l’effetto dichiarare la cessazione della materia del contendere o, in via subordinata e pregiudiziale, la improcedibilità e/o inammissibilità delle domande di parte attrice per carenza di interesse ad agire in giudizio;

– In via principale, nel merito:

respingere le domande di parte attrice in quanto inammissibili ed integralmente infondate in fatto e in diritto;

– In ogni caso:

con vittoria di spese e compensi professionali, rimborso forfettario 15%, oltre oneri di legge”.

Assegnato temporaneamente il fascicolo a diverso magistrato, senza che fosse dato corso ad attività istruttoria la causa veniva rinviata per discussione all’udienza del 15/4/2025 celebrata ex art. 127 ter c.p.c. cui seguiva il deposito di detta ordinanza.

1. Giova preliminarmente considerare quanto già puntualizzato dalla Suprema Corte di Cassazione, con una sentenza relativamente recente (sez.

III

civ., 8 giugno 2005, n. 11962) secondo la quale,

se «la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice» e se può «al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite», «il giudice» è «con quella (stessa) pronuncia» di estinzione del giudizio e di declaratoria della cessata ragione del contendere che «deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale» anche detta non secondaria, ma diversa, questione. La stessa Corte ha, al contempo, precisato che, invece, «allorquando la sopravvenienza di un fatto che si assume suscettibile di determinare la cessazione della materia del contendere sia allegato da una sola parte e l’altra non aderisca a tale prospettazione, il suo apprezzamento, ove naturalmente esso sia dimostrato, non può concretarsi in una pronuncia di cessazione della materia del contendere, bensì:

a) ove abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato con la domanda dell’attore, in una valutazione dell’interesse ad agire, con la conseguenza che il suo rilievo potrà dare luogo ad una pronuncia dichiarativa dell’esistenza del diritto azionato (e, quindi, per tale aspetto di accoglimento della domanda) e di sopravvenuto difetto di interesse ad agire dell’attore in ordine ai profili non soddisfatti da tale dichiarazione, in ragione dell’avvenuto soddisfacimento della sua pretesa per i profili ulteriori rispetto alla tutela dichiarativa (salva la valutazione sulle spese giudiziali, che deve tenere conto della circostanza che l’attore è stato costretto al giudizio dal disconoscimento del suo diritto da parte del convenuto, venuto meno solo durante il suo svolgimento e, dunque, della sostanziale esistenza di una soccombenza del convenuto quantomeno in ordine al profilo inerente l’accertamento della sussistenza della situazione giuridica fatta valere, che la pronuncia del giudice, in quanto attestante un difetto di interesse ad agire soltanto sopravvenuto, sostanzialmente riconosce); b) ove, invece, si sia sostanziato nel riconoscimento da parte dell’attore della infondatezza del diritto da lui azionato, in una pronuncia da parte del giudice sul merito dell’azione nel senso della declaratoria della sua infondatezza, con il relativo potere di statuizione sulle spese Nella specie non è contestato che con ordinanza 19/06/2016 il Tribunale di Sondrio ha accolto il ricorso del (nel frattempo deceduto con costituzione in giudizio delle eredi disponendo l’immediata reintegra nel possesso, la rimessione in pristino/demolizione delle opere lesive del possesso ed il ripristino dello stato dei luoghi e neppure che, successivamente al deposito del presente ricorso, nel procedimento ex art. 669 duodecies c.p.c. sia stato sottoscritto verbale di conciliazione, con cui le parti hanno definito, in sede giudiziale, l’esecuzione della ordinanza possessoria di cui sopra, restando contestata la sussistenza o permanenza dell’interesse ad agire del ricorrente, così venendo meno la possibilità di dichiarare la cessazione della materie del contendere. 2.

Con specifico riferimento all’interesse ad agire si rammenta che, come noto, è condizioni dell’azione, volta ad impedire l’esercizio di un’azione astrattamente idonea a tutelare l’interesse fatto valere, quando, in concreto, la sentenza di accoglimento non arrecherebbe all’attore alcun vantaggio obiettivo.

L’interesse deve essere attuale e concreto ed apportare cioè una utilità pratica che l’attore non potrebbe ottenere altrimenti (Cass. n. 13906/2002;

Cass. n. 2721/2002).

L’interesse ad agire in giudizio trascende cioè il piano della mera prospettazione soggettiva dell’agente, dovendo, per converso, assurgere ad una consistenza giuridicamente oggettiva, tale da rinvenire la sua caratterizzazione nella necessità di una decisione del giudice che non si limiti ad un’affermazione di puro principio, di massima o accademica, ma che sia invece idonea ad accertare, costituire, modificare o estinguere una situazione giuridica direttamente ed effettivamente incidente sulla sfera patrimoniale dell’agente (Cass. n. 12548/2002; Cass. n. 12532/2024).

3. Ebbene, nella specie la ricorrente ha domandato in modo ben delimitato e specifico l’accertamento della violazione delle distanze e la demolizione dello specifico manufatto indentificato in atti già oggetto dell’ordinanza possessoria di reintegra nel possesso e demolizione delle opere lesive, nonché dell’intervenuto accordo transattivo raggiunto tra le parti nel procedimento ex art. 669 duodecies c.p.c. Pertanto alcuna utilità pratica potrebbe dunque ottenere il ricorrente dall’accoglimento delle specifiche domande così come formulate, considerata la sussistenza dell’ordinanza di demolizione e il successivo intervenuto accordo transattivo a definizione degli aspetti pratici della demolizione delle opere oggetto di causa. Per queste ragioni deve essere rigettata la domanda per carenza di interesse ad agire, spese di lite compensate, restando le spese di A.T.P. a carico della ricorrente che le ha anticipate e ne ha dato causa.

PNOMERAGIONE_SOCIALE

1.

Dichiara il difetto di interesse ad agire della ricorrente;

2. Spese di lite compensate e spese di A.T.P. irripetibili.

Si comunichi.

Sondrio, 28/04/2025

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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