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Incapacità del coniuge a testimoniare, comunione legale

Incapacità del coniuge in regime di comunione legale a testimoniare, non è configurabile un generale divieto di testimonianza.

Pubblicato il 11 April 2020 in Giurisprudenza Civile, Procedura Civile

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Seconda Sezione Civile

nella persona del giudice unico, dott., ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 356/2020 pubblicata il 06/04/2020

nel procedimento civile sub n. /2016 R.G. vertente tra

XXX, con gli avv.ti

attore
e

YYY, con l’avv.

convenuto

in punto: risarcimento danni

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con atto di citazione datato 22 marzo 2016 l’attore instaurava il presente giudizio al fine di far accertare e dichiarare la responsabilità del “YYY” per il sinistro occorso in data 25 gennaio 2015 e, per l’effetto, far condannare il convenuto al risarcimento dei danni subiti dall’attore, quantificati in Euro 19.033,78.

Durante il periodo di vacanza (dal 21 e il 26 gennaio 2015) trascorso presso il predetto campeggio, l’attore espone d’essere rovinato a terra mentre si recava presso i servizi igienico sanitari, sostenendo che la caduta fosse dovuta a causa del ghiaccio formatosi sul viottolo percorso.

Con comparsa di costituzione e risposta del 23 giugno 2016 si costituiva in giudizio il YYY, chiedendo il rigetto delle domande avversarie.

All’udienza del 14 luglio 2016, su conforme richiesta delle parti, il giudice concedeva i termini per le memorie di cui agli artt. 183, VI co., c.p.c.

Depositate le predette memorie memorie, all’udienza del 26 gennaio 2017 il giudice in udienza disponeva sull’assunzione delle prove, ammettendo le prove orali ritenute rilevanti ed ordinando che alcune di esse fossero assunte a mezzo rogatoria internazionale presso le autorità giurisdizionali competenti.

All’udienza del 21 giugno 2017 veniva esperito, invece, per l’interpello del convenuto. Esperita la rogatoria internazionale, all’udienza del 19 ottobre 2017, il giudice disponeva l’assunzione di consulenza d’ufficio medico – legale e provvedeva a nominare quale CTU il dott. ***, rinviando all’udienza del 30 novembre 2017 per il giuramento.

Depositata la relazione del CTU, il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava all’udienza del 12 luglio 2018 per la precisazione delle conclusioni.

Precisate le conclusioni dalle parti, il giudice concedeva i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica di cui all’art. 190 c.p.c., trattenendo la causa in decisione.

2. Secondo la tesi attorea parte convenuta sarebbe responsabile contrattualmente nei confronti dell’attore, ospite della struttura, nei confronti del quale sarebbe obbligata a far sì che lo stesso possa fruire in condizioni di sicurezza dei servizi per cui corrisponde un corrispettivo. Invoca parte attrice pure la responsabilità ex art. 2051 c.c. (ed in via residuale ex art. 2043 c.c.) per il danno patito da patito.

Segnatamente l’attore XXX, cliente del campeggio sito in *** nel periodo dal 21 al 26 gennaio 2015, allegava di essere caduto il 25.01.2015, verso le ore 19.20, nell’atto di percorrere il viottolo che conduceva dalla sua unità mobile ai locali ospitanti i servizi igienici del campeggio. Trattavasi di una stradina, in lieve pendenza, di circa 150/200 metri che l’attore avrebbe percorso con prudenza. La caduta sarebbe stata determinata dalla presenza di ghiaccio, non essendo stata la predetta stradina, secondo la ricostruzione attorea, trattata con sale o ghiaia e neppure adeguatamente illuminata.

Esponeva poi l’attore i danni asseritamente patiti, derivanti dalla lesione alla sua integrità psico – fisica, oltre che da una diminuzione patrimoniale conseguente all’infortunio subito.

Parte convenuta contestava la ricostruzione offerta da parte attrice. In particolare ritiene parte attrice che non sussista alcun nesso causale tra la cosa e la caduta patita dall’attore, caduta dovuta, al più, ad imprudenza od imperizia dell’attore stesso nell’incedere.

Premesso che l’inquadramento della vicenda sottoposta all’attenzione di questo giudice nella categoria della responsabilità contrattuale od in quella della responsabilità extracontrattuale da cosa in custodia reca con sé il comune aspetto secondo cui il danneggiato deve, pur sempre, dimostrare, oltre alla sussistenza della fonte dell’obbligazione (nel caso della responsabilità contrattuale), anche e soprattutto la sussistenza del nesso causale (e questo e nel caso di responsabilità contrattuale e nell’ipotesi di responsabilità da cose in custodia), preliminare pertanto pare lo scrutinio della dinamica del sinsitro al dine di verificare se parte attrice abbia assolto tale onere su di lei gravante.

In particolare va ricordato il principio secondo cui “l’art. 2051 c.c. non prevede una responsabilità aquiliana, ovvero non richiede alcuna negligenza nella condotta che si pone in nesso eziologico con l’evento dannoso, bensì stabilisce una responsabilità oggettiva, che è circoscritta esclusivamente dal caso fortuito, e non, quindi, dall’ordinaria diligenza del custode” (in tal senso si veda, di recente, Cass. civ., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 12027 del 16/05/2017, Rv. 644285 – 01).

Tale peculiare regime di responsabilità si sostanzia, pertanto, in una responsabilità di fatto oggettiva a carico del custode, nell’ambito della quale, da un lato, si prevede che sia sufficiente, per l’attore, dimostrare il nesso causale tra cosa e danno; dall’altro si prevede che sia il convenuto, per contro, a dover fornire la prova liberatoria della sussistenza del caso fortuito. Orbene nel caso di specie, tuttavia, è proprio la dinamica del sinistro (lo si ricorda, contestata da parte convenuta) e, conseguentemente, il nesso causale tra cosa e danno a rimanere sprovvista di supporto probatorio.

Principiando dalle risultanze dell’istruttoria orale, si devono ripercorrere i passaggi più significativi delle dichiarazioni rese dai testimoni ascoltati a mezzo rogatoria internazionale. Assolutamente irrilevante è la dichiarazione del teste ***, il quale, in sostanza, nulla poteva riferire in merito all’accaduto.

Il teste ***, ascoltato presso il Tribunale di Karlsruhe, dichiarava di non avere assistito alla caduta dell’attore e di non poter dunque descrivere dove e come fosse rovinato a terra, essendo stato lo stesso attore a riferirgli dell’accaduto. Il testimone, in quanto non presente all’accaduto, nemmeno poteva raccontare nulla sull’andamento dell’attore e sulle cautele da lui eventualmente prestate.

Ora, a parte la circostanza, riferita dallo stesso teste, secondo cui l’attore gli avrebbe mandato una dichiarazione, sostanzialmente precompilata, che lo *** si rifiutava di sottoscrivere, ciò che rileva in questa sede è quanto narrato dallo stesso *** a proposito del viottolo percorso dall’attore e lungo il quale questi sarebbe scivolato rovinando a terra (si noti infatti che lo *** dichiarava di occupare, sostanzialmente, il posto di fronte a quello dell’attore, dovendo dunque percorrere la stessa strada per raggiungere la reception ed i servizi. Lo *** dichiarava che, sia lui che la moglie, percorrevano il viottolo sul lato destro, ove era visibile il prato, e questo perché al centro della via vi era neve gelata, con ovvia possibilità di formazione di lastre ghiacciate. In sostanza dalla dichiarazione del teste se ne ricava la ragionevole certezza che il viottolo de quo (in leggera pendenza: così anche lo stesso teste ***) fosse parzialmente, al centro, innevato, con neve che tendeva al ghiaccio (fenomeno tra l’altro del tutto fisiologico se si pensa che ci si trovava il 25 di gennaio in zona di montagna, segnatamente ad ***), presentando, tuttavia, ai lati zone libere da ghiaccio e neve, sì da consentire ad un cliente avveduto di percorrere in sicurezza la strada, lungo i lati contraddistinti dalla presenza del prato.

L’ultima testimone ascoltata, la moglie dell’attore, sig.ra ***, quanto alla dinamica del sinistro, dichiarava:

a) che il sentiero predetto era innevato e ghiacciato;

b) che il marito, dotato di scarpe antiscivolo, percorreva con prudenza la stradina in discesa;

c) che improvvisamente il marito cadde scivolando e battendo conseguentemente a terra;

d) che il luogo non era sufficientemente illuminato, ragion per cui l’attore aveva con sé una torcia;

e) che in alcuni punti sul viottolo era presente pietrisco, mentre non era presente sabbia sparsa;

f) che non vi erano cartelli di pericolo per presenza di ghiaccio (circostanza questa in verità pacifica in quanto ammessa dallo stesso convenuto in sede di interpello).

In sostanza unica teste a poter riferire sulla dinamica del sinistro era la moglie dell’attore.

A tal proposito devesi rilevare che, il coniuge (anche se in comunione dei beni), seppure capace di testimoniare in procedimenti, quali quello sottoposto all’attenzione di questo giudice, in cui il thema decidendum non riguarda beni che possano accrescere o depauperare il patrimonio comune (per tutte si veda Cass. civ., sez. 1, Sentenza n. 2621 del 09/02/2005 – Rv. 582584 – 01, secondo cui “in tema di incapacità del coniuge in regime di comunione legale a testimoniare nelle controversie in cui sia parte l’altro coniuge, non è configurabile, nell’ordinamento vigente, un generale divieto di testimonianza, dovendosi invece verificare di volta in volta la natura del diritto oggetto della controversia, avuto anche riguardo al carattere di norme di stretta interpretazione delle disposizioni sulla incapacità a testimoniare, che introducono una deroga al generale dovere di testimonianza. Pertanto, nella controversia concernente l’accertamento della responsabilità civile a seguito di sinistro stradale, in cui sia convenuto uno dei coniugi in regime di comunione legale, trattandosi di una obbligazione di natura extracontrattuale e personale, della quale, in linea di principio, la comunione legale non dovrebbe rispondere, la corresponsabilità della stessa è ipotizzabile solo ai sensi dell’art. 2054, terzo comma, cod.civ. sempre che risulti che il veicolo coinvolto nel sinistro non sia di proprietà, o nella disponibilità, esclusiva di uno dei coniugi; sicché, in presenza dell’accertamento che detto veicolo era condotto dal proprietario, non è sufficiente invocare il regime patrimoniale di comunione legale dei coniugi per inferirne la sussistenza di un interesse del coniuge del convenuto idoneo a legittimare la sua partecipazione al giudizio, e, quindi, la sua incapacità a deporre, ai sensi dell’art. 246 cod. proc. civ.”), riveste tuttavia una posizione di particolare vicinanza alla parte, posizione che deve essere attentamente vagliata in punto attendibilità dello stesso quale testimone. In particolare uno strumento particolarmente utile può essere, oltre allo scrutinio della coerenza intrinseca delle dichiarazioni rese, anche quello della verifica della coerenza estrinseca, possibile grazie al confronto delle dichiarazioni rese con quelle narrate da altri testimoni.

In altre parole i dubbi sull’attendibilità di un teste che sia così affettivamente vicino a una delle parti, potranno essere dissipati se, grazie a riscontri, per così dire, esterni, se ne possa verificare la genuinità delle dichiarazioni rese.

Orbene, pacifico il fatto che la teste in questione sia la moglie dell’attore, in quanto tale, in posizione di particolare contiguità affettiva, devesi rilevare che pure la coerenza estrinseca della testimone pare fortemente minata dal raffronto con le dichiarazioni del teste *** circa le condizioni del viottolo percorso dall’attore prima di cadere.

Premesso che senz’altro maggiormente attendibile è il predetto teste ***, in posizione di assoluta indifferenza rispetto alle parti ed agli interessi in causa, va rilevato che egli forniva una descrizione della stradina affatto differente rispetto a quella rappresentata dalla moglie dell’attore (a proposito, poi, della conformazione del campeggio, va detto che la documentazione dimessa dai testimoni in sede di loro escussione è assolutamente irrituale e, per questo motivo, non valutabile dal giudice), narrando di un sentiero – da lui stesso percorso nello stesso periodo – sì con presenza di neve ghiacciata al centro, ma sgombro da impedimenti di tal sorta ai lati, sì da poter essere disceso in sicurezza dagli utenti.

E, del resto, la tesi del teste *** trova pure conforto se si opina che le fotografie dei luoghi prodotte da parte attrice raffigurino la situazione all’epoca dei fatti (aspetto, peraltro, dubbio, posto che parte attrice non ha provato che le fotografie dimesse si riferiscano al periodo o proprio al giorno del sinistro); segnatamente ad un attento esame delle foto dimesse sub all. 2 di parte attrice (soprattutto della prima, della seconda e della quarta, scattate con maggiore angolazione e, dunque, raffiguranti la situazione della stradina nel suo complesso) se ne ricava che il viottolo in questione, lungi dall’essere completamente ricoperto da neve e ghiaccio, presentava, invece, vasti spazi verdi in quanto tali scevri da pericoli od insidie di sorta, dovendo pure porre mente alla circostanza che l’attore, in quanto dotato di torcia, ben avrebbe potuto individuare la parte sicura del tracciato.

Ma, a prescindere da tali considerazioni, ciò che più conta è il fatto che la testimonianza dello *** consente di affermare che le dichiarazioni della moglie dell’attore siano inattendibili tout court, giacché, nell’unica parte dei fatti su cui entrambi erano in grado di riferire (lo stato della stradina) la narrazione della consorte dell’attore veniva sconfessata; se ne deve trarre pertanto la logica conseguenza che la dichiarazione della teste *** sia inattendibile nel suo complesso, sicché, essendo stata la teste in questione, l’unica a riferire della caduta e ad asserire che, effettivamente, l’attore sarebbe scivolato a causa del ghiaccio e della neve, non può darsi per provato lo stesso nesso causale tra cosa e danno, in quanto manca una prova ragionevolmente attendibile della circostanza che la caduta dell’attore ia effettivamente derivata a causa delle condizioni della più volte citata stradina.

Mancando la prova del nesso di causa tra cosa e danno, il cui onere incombe sia nel caso di responsabilità contrattuale sia nel caso di responsabilità extracontrattuale (ex art. 2051 c.c. ed, a maggior ragione, ex art. 2043 c.c.) sul danneggiato, le domande attoree devono essere rigettate.

In altre parole il solo dato della caduta dell’attore non è sufficiente a dimostrare la sussistenza del nesso causale tra cosa ed evento, dal momento che, in presenza di tutti gli elementi sin qui illustrati, pare ben più probabile che la caduta sia da ricondurre al comportamento dell’attore stesso, con conseguente esclusione in radice di qualsiasi responsabilità in capo alla struttura ospitante custode della cosa.

3. Le spese seguono la soccombenza; di conseguenza parte attrice dovrà rifondere le spese di giudizio a parte convenuta.

Vengono, quanto a liquidazione delle spese, in considerazione i nuovi parametri disciplinati dal DM 55/2014 recante: “Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell’art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247”, pubblicato in GU n. 77 di data 02.04.2014 ed entrato in vigore il 03.04.2014.

Per la norma transitoria di cui all’art. 28 del Regolamento le nuove disposizioni si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore.

La liquidazione del compenso unitario, senza quindi più distinzione tra diritti ed onorari, va fatta previa determinazione del valore della controversia che si collega, nei giudizi per pagamento di somme, anche a titolo di danno, alla somma attribuita alla parte vincitrice e non alla somma domandata.

Nel caso in esame, dunque, lo scaglione applicabile deve essere individuato in base al decisum, dovendo quindi trovare applicazione lo scaglione per le cause di valore da € 5.201,00 a €26.000,00, nell’ambito del quale vanno considerati i valori per le singole fasi svoltesi (fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria).

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunziando,

1) rigetta le domande attoree;

2) condanna parte attrice XXX a rifondere al convenuto le spese del giudizio nella misura del 100%, che liquida in Euro 4.835,00 per compenso di avvocato unitariamente determinato, oltre ad Euro 19,40 per spese, oltre a 15% rimborso spese generali come per legge, oltre ad accessori come per legge;

3) pone le spese dell’assunta consulenza tecnica d’ufficio, nella misura liquidata, definitivamente a carico dell’attore XXX; manda all’Ufficio Linguistico per la traduzione della presente sentenza nella lingua processuale tedesca.

Così deciso in Bolzano, in data 05.12.2018

Il Giudice

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