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interpello

L’interpello (nel diritto anglosassone denominato ruling) è un’istanza che il contribuente rivolge all’Amministrazione finanziaria italiana, affinché quest’ultima dia una valutazione preventiva ad un’operazione economica ancora in fieri. L’ordinamento tributario italiano prevede diversi tipi di interpelli. Il diritto di interpello cosiddetto ordinario, previsto dall’art. 11 dello Statuto dei diritti del contribuente, consiste nella facoltà, da parte di ciascun contribuente, di porre quesiti alla Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate, se vi sono obiettive condizioni di incertezza nella normativa fiscale relativamente a casi concreti e personali. L’amministrazione finanziaria è tenuta a dare risposta entro 120 giorni. In caso di mancata risposta, l’interpretazione della norma tributaria prospettata dal contribuente è da considerarsi corretta (in virtù del silenzio assenso), e a condizione che l’istanza sia ammissibile e che sia questa che la stessa soluzione prospettata siano state esposte in modo chiaro e univoco. L’interpello generale (o ordinario) trova il suo regolamento attuativo nel D.M. 26 aprile 2001, n. 209. L’interpello cosiddetto speciale è stato istituito dall’art. 21, L. 413/1991. È un interpello che può avere per oggetto soltanto determinate operazioni (trasformazioni, fusioni, ecc.), considerate potenzialmente elusive. L’interpello cosiddetto disapplicativo è previsto dall’art. 37-bis, d.p.r. 600/1973. Mediante tale interpello, il contribuente può chiedere la disapplicazione di una norma antielusiva speciale.

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