Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 22984 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 22984 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 35942/2019 R.G. proposto da domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, con diritto di ricevere le comunicazioni all’indicato indirizzo PEC dell’AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende, essendo subentrato all’AVV_NOTAIO
– ricorrente –
contro
CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI (già Provincia di Napoli), in persona del legale rappresentante pro tempore , domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, con diritto di ricevere le comunicazioni agli indicati indirizzi PEC degli AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, che la rappresentano e difendono
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2648/2019 de lla Corte d’Appello di Napoli, depositata il 16.5.2019;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22.5.2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il ricorrente -dipendente della Provincia, ora Città metropolitana, di Napoli -si rivolse dapprima al T.A.R. della Campania e, dopo che questo aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, al Tribunale del Capoluogo, per chiedere l’inquadramento nella qualifica superiore di vice-ragioniere (VI qualifica funzionale), in applicazione di quanto disposto in alcune delibere di promozione di numerosi dipendenti risalenti agli anni 1980 e 1981, con la ricostruzione della carriera e il pagamento delle conseguenti differenze retributive.
Antefatto dell’articolata vicenda giudiziaria di cui il presente processo rappresenta l’epilogo è l’annullamento, da parte del T.A.R. Campania, adito da altri dipendenti, del provvedimento con cui il RAGIONE_SOCIALE aveva a sua volta annullato le predette delibere dell’ente provinciale .
In vocando l’autorità di tale decisione, anche il ricorrente si era rivolto al T.A.R., il quale aveva però dichiarato inammissibile la domanda rivolta direttamente al giudice invece che alla pubblica amministrazione (sentenza n. 3557/1997, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 6799/2004). Il lavoratore aveva quindi presentato richiesta alla datrice di lavoro di dare attuazione alle predette delibere e poi impugnato davanti al T.A.R. il silenzio-rifiuto opposto a tale richiesta.
Nelle more della pendenza del giudizio davanti al T.A.R., il ricorrente aveva avviato anche un contenzioso davanti al giudice ordinario, chiedendo : a) l’accertamento della nullità dei provvedimenti dell’amministrazione provinciale con i quali gli
era stata attribuita la qualifica di bidello, prima, e di usciere, poi (III qualifica funzionale); b) la condanna dell’amministrazione alla reintegra nelle mansioni precedentemente svolte o equivalenti; c) la condanna dell’amministrazione al risarcimento dei danni biologici, morali e professionali. Questo processo venne definito con due successive sentenze di questa Corte: la prima, a Sezioni Unite (n. 11650/2008), dichiarò la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulle domande di accertamento della nullità dei provvedimenti di attribuzione della qualifica e di condanna alla reintegra nelle mansioni precedentemente svolte o equivalenti; la seconda (Cass. n. 8854/2013), rigettando il ricorso del lavoratore, rese definitiva la sentenza della Corte d’Appello che gli aveva riconosciuto il diritto al risarcimento dei «danni biologici, morali e professionali» nella misura di € 42.000 ( importo ridotto rispetto alla condanna pronunciata in primo grado).
Con decisione pressoché coeva alla seconda sentenza della Corte di Cassazione, il T.A.R. Campania, accogliendo il ricorso del lavoratore (risalente al 1998), annullò il silenziorifiuto opposto dalla pubblica amministrazione alla richiesta di dare attuazione alle più volte citate delibere.
Ciò indusse il lavoratore a reiterare la richiesta alla datrice di lavoro e -di fronte al nuovo rifiuto, questa volta esplicito -a rivolgersi nuovamente al T.A.R. della Campania, per impugnare quel provvedimento negativo e domandare l’inquadramento nella qualifica superiore in conformità alle risalenti delibere, la ricostruzione della carriera e il pagamento delle differenze retributive.
È questo l’atto introduttivo del presente giudizio, che venne riassunto davanti al Tribunale di Napoli, in funzione di
giudice del lavoro, dopo che il T.A.R. si era pronunciato per il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Il Tribunale di Napoli rigettò le domande del lavoratore, ritenendole precluse dai giudicati formatisi nel precedenti processi.
La Corte d’ Appello di Napoli, adita dal ricorrente, rigettò il gravame, compensando le spese anche del secondo grado.
Contro la sentenza della Corte d’ Appello il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione articolato in sette motivi.
La Città metropolitana di Napoli si è difesa con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa (quella della controricorrente limitata a un mero richiamo al precedente atto) nel termine di legge anteriore alla data fissata per la camera di consiglio ai sensi de ll’ art. 380 -bis .1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso denuncia «nullità della sentenza per violazione o falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., degli artt. 50, 112, 324, 392 e 393 c.p.c. , in relazione all’a rt. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.».
Il ricorrente si duole che la Corte d’Appello abbi a ritenuto l’accoglimento delle sue domande precluso dal giudicato insito nella sentenza delle Sezioni Unite n. 11650/2008, nonostante quest ‘ ultima non contenga un accertamento negativo dei diritti vantati, ma soltanto una statuizione sulla giurisdizione del giudice amministrativo. Rileva, inoltre, l’errore in cui è incorso il giudice d’appello affermando che, dopo la pronuncia delle Sezioni Unite, il processo avrebbe dovuto essere riassunto davanti al T.A.R. , posto che all’epoca non esisteva la possibilità di riassumere il processo tra diverse giurisdizioni, introdotto
solo con l’art. 59 della legge n. 69 del 2009. Osserva, in aggiunta, che egli aveva già proposto ricorso al T.A.R. contro il silenzio-rifiuto opposto dall’amministrazione alla sua richiesta di inquadramento superiore e che il relativo giudizio era ancora pendente al momento della pronuncia delle Sezioni Unite. Infine, rileva che il Tribunale di Napoli -di fronte alla riassunzione del processo dopo la dichiarazione di difetto di giurisdizione del T.A.R. -avrebbe potuto e dovuto sollevare il conflitto negativo di giurisdizione e non dichiararsi a sua volta privo di giurisdizione.
L’ argomento dell’impossibilità di riassumere il processo davanti al giudice amministrativo dopo il difetto di giurisdizione pronunciato dal giudice ordinario è ripreso e sviluppato nel secondo motivo di ricorso, che infatti è rubricato «violazione dell’art. 59 del d.lgs. ( recte : legge) n. 59 del 2009 e dell’a rt. 11, comma 4, del d.lgs. n. 104 del 2010 (C.P.A.), ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.».
Il terzo motivo denuncia «nullità della sentenza per violazione o falsa applicazione degli artt. 112 e 324 c.p.c., ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.».
Il motivo censura il passo della sentenza impugnata in cui la Corte territoriale ha ricordato che nel precedente processo (quello in cui è stata emessa la sentenza delle Sezioni Unite) la sentenza d’appello aveva ravvisato, sia pure ad abundantiam , un giudicato amministrativo negativo formatosi sulla prima domanda al T.A.R. proposta dal ricorrente e definita dal Consiglio di Stato con sentenza n. 6799/2004.
Il quarto motivo denuncia «omesso esame di un fatto decisivo che ha formato oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.».
Anche questo motivo riprende un tema accennato nell’illustrazione del primo motivo . Il ricorrente sostiene che il Tribunale di Napoli, di fronte alla riassunzione del processo in seguito dalla dichiarazione del difetto di giurisdizione da parte del giudice amministrativo, ritenendosi a sua volta privo di giurisdizione, avrebbe dovuto sollevare il conflitto negativo e avrebbe potuto farlo anche d’ufficio, ma solo entro la prima udienza. In mancanza di conflitto, secondo il ricorrente si è formato un giudicato interno in favore della giurisdizione del giudice ordinario.
Il quinto motivo è proposto «in alternativa» rispetto al precedente e denuncia «nullità della sentenza per violazione o falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., degli artt. 50 e 112 c.p.c., 59 d.lgs. 69 del 2009, in relazione all’ art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.».
La medesima questione di diritto che il precedente motivo pone in termini di vizio di omesso esame viene qui riproposta in termini di vizio di violazione di legge processuale.
Il sesto mezzo denuncia «nullità della sentenza emessa in violazione o falsa applicazione dell’art. 111 Cost., degli artt. 132, 392 e 393 c.p.c., dell’art. 118 disp. att. c.p.c. , nonché dell’art. 59 della legge n. 69 del 2009, in relazione all’a rt. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. Motivazione apparente e perplessa».
Si sostiene che la Corte d ‘Appello non abbia fornito una comprensibile motivazione della decisione adottata in difformità rispetto a quanto argomentato dal ricorrente.
Infine, il settimo motivo prospetta la «violazione dei principi del giusto processo di cui all’art. 111 Cost. ed all’art. 6 CEDU, nonché dell’art. 24 Cost. , ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.».
I vizi denunciati nei precedenti motivi vengono qui ribaditi nel contesto dei principi generali che regolano, anche a livello costituzionale, il giusto processo regolato dalla legge.
Il ricorso, nel suo complesso, è inammissibile.
8.1. Infatti, pur essendo tutti i motivi incentrati sulla contestazione della preclusiva efficacia di giudicato ravvisata dalla Corte territoriale nelle decisioni assunte nei precedenti processi avviati dal ricorrente, tuttavia non viene riportato nelle parti di interesse, né descritto con sufficiente precisione, il contenuto delle sentenze pronunciate dalle diverse autorità giudiziarie investite della vicenda.
In particolare, il ricorso non trascrive le parti essenziali della sentenza n. 3233/2006 della Corte d’Appello di Napoli e delle sentenze n. 3557/1997 del T.A.R. della Campania e n. 6799/2004 del Consiglio di Stato, tutte menzionate nella sentenza impugnata per motivare il rigetto dell’appello sul duplice presupposto del «difetto di giurisdizione del G.O.» e della «presenza del giudicato amministrativo».
Manca, pertanto, la «specifica indicazione degli atti processuali … sui quali il ricorso si fonda», che già il previgente testo del l’art 366, comma 1, n. 6, c.p.c. richiede va «a pena di inammissibilità» e che ora il d.lgs. n. 149 del 2022 ha meglio precisato nei termini di una «specifica illustrazione del contenuto rilevante» di quegli atti, in linea con l’orientamento interpretativo già consolidatosi sotto il testo previgente (v.
Cass. S.U. n. 34469/2019; per il perdurante valore del principio di specificità, sia pure da non intendere in termini formalistici, v. Cass. S.U. n. 8950/2022).
8.2. Per quanto riguarda, in particolare, la sentenza n. 3233/2006 della Corte d’Appello di Napoli, la decisione sul difetto di giurisdizione venne confermata dalle Sezioni Unite con la citata sentenza n. 11650/2008, alla quale, nel medesimo processo, seguì la sentenza della Corte di Cassazione n. 8854/2013.
In q uest’ult ima decisione, trascritta in parte qua nella sentenza qui impugnata, si legge testualmente: « Deve premettersi che il giudicato formatosi a seguito della precedente sentenza della Corte d’appello di Napoli del 12 luglio 2006, con cui è stato dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, pronuncia questa impugnata con ricorso per cassazione dichiarato inammissibile (Cass. 12 maggio 2008 n. 11650) e quindi passata in giudicato, copre molte delle questioni inammissibilmente poste dal ricorrente ed esattamente quelle che attengono: a) all’accertamento della nullità dei provvedimenti dell’Amministrazione Provinciale con i quali al ricorrente era stata attribuita la qualifica di assunzione; qualifica per la quale quest’ultimo era risultato vittorioso in un concorso pubblico, con profilo di bidello e poi di usciere (III qualifica funzionale), con la conseguente domanda di riconoscimento della qualifica di Vice-Ragioniere (VI qualifica funzionale); b) alla domanda di condanna dell ‘ Amministrazione convenuta alla reintegra nelle mansioni precedentemente svolte o equivalenti. In ordine a tali questioni la Corte d ‘ appello ha ritenuto il difetto di giurisdizione ed il successivo ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. Pertanto tutte le argomentazioni
svolte dal ricorrente e che attengono al riconoscimento della qualifica di vice ragioniere di sesta qualifica funzionale e alla pretesa reintegrazione in tali mansioni sono inammissibili ».
Pertanto, l’interpretazione dell’estensione del giudicato sul difetto di giurisdizione (giudicato che non è un mero fatto, ma rappresenta la regula iuris del caso concreto: v. S.U. n. 13916/2006 e numerose successive conformi, tra cui, recentemente, Cass. n. 12754/2022) è a sua volta oggetto del giudicato contenuto nella sentenza n. 8854/2013, sicché non può essere rimesso in discussione che il giudicato riguarda proprio « l’accertamento della nullità dei provvedimenti dell’Amministrazione Provinciale con i quali al ricorrente era stata attribuita la qualifica di assunzione » e « la conseguente domanda di riconoscimento della qualifica di Vice-Ragioniere (VI qualifica funzionale) », nonché la « domanda di condanna dell’Amministrazione convenuta alla reintegra nelle mansioni precedentemente svolte o equivalenti ». Si tratta del nucleo essenziale delle domande proposte dal ricorrente anche nel presente processo e che costituisce la base imprescindibile per l’accoglimento della conseguente domanda di pagamento delle differenze retributive maturate.
8.3. Non può essere condivisa l ‘ affermazione del ricorrente secondo cui, a fronte del difetto di giurisdizione dichiarato dal T.A.R. e della successiva riassunzione del processo davanti al giudice ordinario, il Tribunale non avrebbe potuto rigettare la domanda, ma avrebbe dovuto sollevare il conflitto negativo sulla giurisdizione-competenza.
Infatti, ai sensi dell’art. 59 della legge n. 69 del 2009, tale è la regola da applicare «se sulla questione di giurisdizione non
si sono già pronunciate, nel processo, le sezioni unite della Corte di cassazione». Nel caso di specie, invece, le Sezioni unite si erano già pronunciate, sia pure in un precedente processo tra le medesime parti, avente però il medesimo oggetto e, quindi, comunque con efficacia di giudicato. Ne consegue che il Tribunale non avrebbe potuto sollevare un conflitto su una questione di giurisdizione-competenza già decisa inter partes dalle Sezioni unite.
Il ricorrente, avvalendosi dell’efficacia panprocessuale del giudicato sulla giurisdizione, avrebbe potuto impugnare la decisione del T.A.R. che, in contrasto con quel giudicato, dichiarò il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario. Ma quest’ultimo, adito in riassunzione , non poteva fare altro che rilevare la preclusione all’accoglimento della domanda a lui proposta, come in effetti avvenuto.
Dichiarato inammissibile il ricorso, le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
10 . Si dà atto che, in base all’esito del giudizio, sussiste il presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte:
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 4.000 per compensi, oltre alle spese generali al 15%, a euro 200 per esborsi e agli accessori di legge;
dà atto che sussiste il presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, il 22.5.2024.