Ricorso Inammissibile: Analisi di una Decisione della Cassazione
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato un ricorso inammissibile, confermando la condanna per il reato di tentate lesioni personali. Questa decisione offre importanti spunti di riflessione sui limiti del giudizio di legittimità e sui requisiti necessari affinché un ricorso possa essere esaminato nel merito. Vediamo nel dettaglio i fatti, le motivazioni dell’appello e le ragioni che hanno portato la Suprema Corte a tale conclusione.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine da una sentenza della Corte di Appello che, pur dichiarando prescritto un reato connesso a manifestazioni sportive, aveva confermato la responsabilità di un imputato per il delitto di tentate lesioni personali. L’imputato ha quindi deciso di presentare ricorso per Cassazione, affidandosi a tre principali motivi di doglianza, sperando di ottenere l’annullamento della condanna.
I Motivi del Ricorso e il Rischio di un Ricorso Inammissibile
Il ricorrente ha basato la sua difesa su tre argomenti principali, che tuttavia non hanno superato il vaglio di ammissibilità della Corte Suprema.
La Questione Procedurale della Notifica
In primo luogo, è stata sollevata una violazione della legge processuale per un’asserita omessa notifica del decreto di fissazione dell’udienza d’appello al difensore. La Corte ha ritenuto questo motivo manifestamente infondato. È stato chiarito, infatti, che dopo aver revocato i precedenti difensori, l’imputato ne aveva nominato uno nuovo. A seguito della cancellazione di quest’ultimo dall’albo professionale, era stato correttamente nominato un difensore d’ufficio, al quale la notifica era stata regolarmente effettuata, garantendo così il pieno diritto alla difesa.
La Richiesta di Rivalutazione delle Prove
Il secondo motivo di ricorso criticava la valutazione del quadro probatorio effettuata dai giudici di merito. Anche in questo caso, la Corte ha dichiarato il motivo non consentito in sede di legittimità. La Cassazione ha ribadito il suo ruolo di giudice della legge, non dei fatti: non può effettuare una nuova e diversa lettura delle prove, ma solo verificare che la legge sia stata applicata correttamente. I tentativi di proporre una ricostruzione alternativa dei fatti, senza individuare specifici travisamenti documentati, si scontrano inevitabilmente con una dichiarazione di inammissibilità.
Le Attenuanti e la Tenuità del Fatto
Infine, il ricorrente lamentava la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e il mancato riconoscimento della non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.). La Corte ha giudicato anche questi motivi manifestamente infondati, in quanto riproponevano censure già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello. Quest’ultima aveva adeguatamente motivato il suo diniego sottolineando la gravità dei fatti, una valutazione di merito che, se logicamente argomentata, non è sindacabile in Cassazione.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La decisione della Suprema Corte si fonda su principi consolidati del nostro ordinamento processuale. Il rigetto di ogni motivo di ricorso poggia sulla netta distinzione tra il giudizio di merito e quello di legittimità.
La Corte ha stabilito che:
1. Le questioni procedurali devono basarsi su violazioni concrete e non su interpretazioni errate dello svolgimento processuale, come nel caso della notifica al difensore d’ufficio.
2. Non è possibile chiedere alla Cassazione una rivalutazione delle prove o una rilettura alternativa dei fatti. Questo compito spetta esclusivamente ai giudici di primo e secondo grado.
3. Le valutazioni discrezionali del giudice di merito, come la concessione delle attenuanti o il giudizio sulla tenuità del fatto, sono insindacabili in sede di legittimità se sorrette da una motivazione logica e coerente, come avvenuto nel caso di specie dove era stata evidenziata la gravità del reato.
Conclusioni
La pronuncia si conclude con la dichiarazione di ricorso inammissibile e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. Questa ordinanza rappresenta un monito fondamentale: il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove ridiscutere l’intera vicenda, ma uno strumento per controllare la corretta applicazione delle norme. I motivi devono denunciare vizi di legge o di motivazione specifici e non possono limitarsi a riproporre le stesse argomentazioni già respinte nei gradi precedenti o a sollecitare un nuovo esame dei fatti.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando non è consentito dalla legge, ad esempio perché propone una rivalutazione delle prove o una rilettura dei fatti, che sono compiti esclusivi dei giudici di merito. È inoltre inammissibile se i motivi sono manifestamente infondati o riproducono censure già adeguatamente esaminate e respinte nelle sedi precedenti.
Cosa succede se l’avvocato nominato dall’imputato viene cancellato dall’albo professionale?
In tal caso, per garantire il diritto di difesa, l’autorità giudiziaria nomina un difensore d’ufficio. Le notifiche degli atti processuali, come il decreto di fissazione dell’udienza, vengono validamente effettuate a quest’ultimo, e non si verifica alcuna violazione procedurale.
La Corte di Cassazione può rivedere la decisione sulla mancata concessione delle attenuanti generiche?
No, la Corte di Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito riguardo le attenuanti generiche o la particolare tenuità del fatto. Può intervenire solo se la motivazione della decisione impugnata è manifestamente illogica, contraddittoria o assente, ma non se è semplicemente una valutazione discrezionale ben argomentata, come nel caso in cui il diniego si basi sulla gravità dei fatti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32760 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32760 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME nato a PRATOLA PELIGNA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/12/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di L’Aquila, che, dichiarando di non doversi procedere in ordine al reato di scavalcamento ed invasione di campo in occasione di manifestazioni sportive (capo A) in quanto estinto per intervenuta prescrizione, ha confermato nel resto la pronuncia del giudice di prime cure, con la quale l’imputato era stato ritenuto responsabile del delitto tentato di lesioni personali;
Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia violazione della legge processuale in ordine all’omessa notifica del decreto di fissazione dell’udienza di appello al difensore, è manifestamente infondato, atteso che, sebbene in primo grado l’imputato fosse difeso dall’AVV_NOTAIO, in occasione della proposizione dell’atto di appello, l’imputato ha poi nominato l’AVV_NOTAIO COGNOME AVV_NOTAIO, revocando tutti i precedenti difensori. In seguito, a causa della cancellazione dell’AVV_NOTAIO dall’RAGIONE_SOCIALE, non avendo l’imputato più alcun difensore, veniva nominato un difensore d’ufficio al quale è stato notificato il decreto di cui si discute;
Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine alla valutazione del quadro probatorio, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché finalizzato a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle font probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (si vedano, in particolare, pag. 6 e 7 del provvedimento impugnato);
Considerato che il terzo ‘ed il quarto motivo di ricorso, con i quali il ricorrent denunzia erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e in ordine alla mancata dichiarazione di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131bis cod. pen. ed, oltre a non essere consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 7 della sentenza impugnata, dove si sottolinea la gravità dei fatti), sono manifestamente infondati, perché prospettano enunciati ermeneutici in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 08/05/2024.