Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32759 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32759 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a IGLESIAS il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/11/2023 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona, che, concedendo le circostanze attenuanti generiche e rideterminando la pena, ha confermato nel resto la pronuncia del giudice di prime cure, con la quale l’imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di cui agli artt. 482, 476, rpim e secondo comma, cod. pen.;
considerato che il ricorso proposto dal difensore è inammissibile quale impugnazione, in quanto il difensore ha già consumato il suo potere di impugnazione proponendo altro ricorso iscritto al n. 7751/NUMERO_DOCUMENTO r.g. e che, tuttavia, il successivo ricorso può valere quale memoria difensiva ex art. 121 cod. proc. pen. in quanto tempestivamente pervenuta a questa Corte di cassazione, cosicché può essere disposta la riunione dei due processi, vale a dire quello concernente il ricorso iscritto al n. 14470/2024 e quello relativo al iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO.
Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizi di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità, lamentando, in particolare, che, nel caso di specie, configurandosi un reato di pericolo astratto ed essendo necessaria una condotta sorretta da volontà, non può punirsi un comportamento di mera condotta negligente, è manifestamente infondato, atteso che i giudici di merito non affermano che il fatto sia colposo (e la contraria affermazione del ricorrente è del tutto assertiva, visto che la falsità è consistita nell’apposizione su una procura di una falsa sottoscrizione notarile e un falso numero di repertorio), ribadendo, secondo la consolidata lettura giurisprudenziale della fattispecie incriminatrice, che il delitto cui si discute si consuma con la semplice formazione dell’atto falsificato, indipendentemente dal successivo utilizzo dello stesso, e non richiede il dolo specifico (si veda pag. 4 del provvedimento impugNOME);
Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia la vizi di motivazione in ordine alla mancata dichiarazione di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen, oltre a non essere consentito dalla legge in sede di legittimità, perché riproduttivo di profili di censura g adeguatamente vagliati dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 5 della sentenza impugnata), è manifestamente infondato, perché prospetta enunciati ermeneutici in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità, prospettando una rivalutazione del fatto. Non vi è, d’altronde, contraddizione nel dire che il danno sia contenuto e nell’escludere che esso, ai fini dell’applicazione dell’art. 131 bis cod. pen., sia di speciale tenuità del fatto;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 08/05/2024.