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Eventus damni, presupposto dell’azione revocatoria

Eventus damni, quale presupposto dell’azione revocatoria ordinaria, maggiore difficoltà ed incertezza nell’esazione coattiva del credito.

Pubblicato il 29 October 2022 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERNI
SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, in persona del Giudice dott., ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 784/2022 pubblicata il 21/10/2022

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1542 R.G.A.C. dell’anno 2018 promossa DA

XXX

PARTE ATTRICE CONTRO

YYY

EREDI DI ZZZ, CONTUMACI

PARTE CONVENUTA

OGGETTO: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.

CONCLUSIONI

All’udienza del 05/04/2022 le parti hanno concluso come risulta dal verbale d’udienza qui richiamato e trascritto.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con atto di citazione ritualmente notificato, XXX citava in giudizio YYY e ZZZ per sentire accogliere le conclusioni ivi indicate, qui richiamate e trascritte.

Con comparsa di risposta si costituiva YYY rassegnando le conclusioni ivi indicate, qui richiamate e trascritte.

Il giudizio veniva interrotto per il decesso della convenuta, ZZZ, e poi riassunto dalla parte attrice con ricorso depositato in data 24/12/2019.

Il giudizio veniva poi istruito con l’esame dei testi ammessi (***, ***), l’interrogatorio formale della parte convenuta, l’acquisizione della documentazione inviata dal Comune di Arrone in ottemperanza all’ordine disposto dal giudicante e l’acquisizione della documentazione ritualmente depositata dalle parti.

All’udienza del 5 aprile 2022 la causa veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.

2. La domanda proposta dall’attore deve essere accolta per le motivazioni e nei limiti di seguito esposti.

La qualità di creditore rivestita dall’attrice nei confronti della convenuta è provata dalla produzione in atti delle pronunce giurisdizionali emesse, in primo grado, da questo Tribunale e, in secondo grado, dalla Corte d’Appello di Perugia, aventi efficacia esecutiva, per la somma complessiva, comprensiva di rivalutazione ed interessi, di euro 70.805,70 (cfr. doc. D, F, G ed I, fasc. attore).

In relazione all’oggetto della presente azione revocatoria, l’atto di donazione va sicuramente ricondotto alla categoria degli atti a titolo gratuito e quindi può essere dichiarato inefficace nei confronti del creditore, purché ricorrano le condizioni di cui al n. 1 dell’art. 2901 c.c.

Occorre quindi verificare se nel caso di specie siano riscontrabili gli ulteriori requisiti del pregiudizio alle ragioni creditorie e della conoscenza di tale pregiudizio da parte del debitore nel caso in cui l’atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, ovvero la dolosa preordinazione qualora l’atto di disposizione sia precedente al sorgere del credito.

Quanto al primo di detti presupposti va osservato che, come chiarito più volte dalla giurisprudenza, “l’eventus damni, quale presupposto dell’azione revocatoria ordinaria, ricorre non solo quando l’atto di disposizione determini la perdita della garanzia patrimoniale del creditore, ma anche quando tale atto comporti una maggiore difficoltà ed incertezza nell’esazione coattiva del credito” (cfr. Cass., sez. II, 29-10-1999, n. 12144; Cass., sez. III, 15-06-1995, n. 6777) e che peraltro “può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore (ad esempio, conseguente alla dismissione dei beni), ma anche ad una variazione qualitativa (ad esempio, conseguente alla conversione del patrimonio in beni facilmente occultabili); tale rilevanza qualitativa e quantitativa dell’atto di disposizione deve essere provata dal creditore che agisce in revocatoria, mentre è onere del debitore, per sottrarsi agli effetti dell’azione revocatoria, provare che il proprio patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore” ( cfr. Cass., sez. III, 06-05-1998, n. 4578, cfr. anche giurisprudenza citata dalla parte attrice unitamente alla propria comparsa conclusionale).

Nella specie l’atto di donazione seppure limitato alla nuda proprietà dell’immobile ivi identificato, peraltro già gravato da iscrizioni pregiudizievoli (due pignoramenti immobiliari), ha determinato una forte riduzione della generica garanzia patrimoniale (cfr. doc. A e B, fasc. attore) e ciò anche nel caso in cui possa ritenersi aggredibile il solo diritto di usufrutto atteso che il valore dello stesso rapportato al credito vantato dal Bifolchetti (cfr. doc. H, fasc. attore i cui parametri di valutazione non sono stati specificatamente contestati dalla parte convenuta, anche in considerazione del valore dichiarato dell’atto di donazione oggetto di causa, pari ad euro 25.380,00).

Con riferimento alla ricorrenza dell’elemento soggettivo, va in primo luogo chiarito che l’atto di donazione, essendo stato rogato in data 10.6.2013, deve ritenersi successivo al momento in cui il credito è sorto ed anzi anche successivo al momento in cui l’obbligazione era divenuta esigibile (cfr. doc. D) sentenza della Corte d’Appello di Perugia in forma esecutiva e relativo atto di precetto, F e G).

Da quanto esposto consegue che l’elemento soggettivo richiesto va individuato nella semplice consapevolezza del pregiudizio per le ragioni creditorie, che nella specie deve ritenersi ricorrente, tenuto conto della circostanza che il YYY risultava titolare di questo solo cespite né la parte convenuta, a ciò onerata, ha addotto elementi di prova contrari.

Sussistendo quindi tutti i presupposti di cui all’art. 2901 n. 1 c.c., deve essere dichiarata l’inefficacia nei confronti di XXX dell’atto di donazione stipulato da YYY Maurizio in favore di YYY in data 10.6.2013, per atto Notar, rep. /TER e racc. /TER.

Ogni ulteriore questione sollevata dalle parti deve ritenersi assorbita dalla presente decisione e ciò anche il relazione all’eccepita nullità (rilevabile anche d’ufficio) dell’atto di donazione in questione per contrasto con gli artt. violazione dell’art. 46 DPR 380/01 e 17 e 40 L47/85.

Secondo parte attrice, infatti, una porzione della particella catastale oggetto del medesimo atto non era di proprietà del donante, bensì del Comune di Arrone e da questo concessa in uso. Invero, deve aderirsi a quanto affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione in merito alla qualificazione del vizio in questione secondo cui “La nullità comminata dall’art. 46 del D.P.R. n. 380 del 2001 e dagli artt. 17 e 40 della L. n. 47 del 1985 va ricondotta nell’ambito del comma 3 dell’art. 1418 c.c., di cui costituisce una specifica declinazione, e deve qualificarsi come nullità “testuale”, con tale espressione dovendo intendersi, in stretta adesione al dato normativo, un’unica fattispecie di nullità che colpisce gli atti tra vivi ad effetti reali elencati nelle norme che la prevedono, volta a sanzionare la mancata inclusione in detti atti degli estremi del titolo abilitativo dell’immobile, titolo che, tuttavia, deve esistere realmente e deve esser riferibile, proprio, a quell’immobile. Pertanto, in presenza nell’atto della dichiarazione dell’alienante degli estremi del titolo urbanistico, reale e riferibile all’immobile, il contratto è valido a prescindere dal profilo della conformità o della difformità della costruzione realizzata al titolo menzionato” (cfr. SU Cass. n. 8230/2019).

Deve quindi concludersi come sopra indicato.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, secondo i valori medi previsti dal DM n. 55/2014 (scaglione da Euro 52.000,01 a Euro 260.000,00), ridotti in considerazione della particolare complessità delle questioni trattate e ciò anche in considerazione della mancata accettazione della proposta conciliativa formulata dal giudicante con ordinanza dell’11 novembre 2021 (accettata da parte attrice).

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da XXX nei confronti di YYY, così provvede:

– accoglie la domanda e per l’effetto dichiara l’inefficacia nei confronti di XXX dell’atto di donazione stipulato da YYY in favore di *** in data 10.6.2013, per atto Notar, rep. /TER e racc. /TER avente ad oggetto la nuda proprietà dell’immobile censito al catasto del Comune di Arrone, località Casteldilago, Via, distinto al catasto fabbricati al foglio, part., sub. come meglio identificato nel predetto atto di donazione;

– ordina al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di provvedere alle relative trascrizioni;

– condanna il convenuto al pagamento in favore dell’attore delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 8.500,00, oltre il 15% del compenso per spese forfettarie, IVA e CAP se dovute per legge.

Così deciso in Terni il 21 ottobre 2022

Il Giudice

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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