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Codice Civile
Codice Penale

Ente proprietario di una strada aperta al pubblico

Ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito, presunzione di responsabilità dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo.

Pubblicato il 11 January 2022 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO

SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 3/2022 pubblicata il 05/01/2022

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2813/2019 promossa da:

XXX (C.F. ),

ATTORE

contro

 COMUNE DI YYY (C.F. ),

CONVENUTI CONCLUSIONI

La parte attrice ha cosi’ concluso:

“Voglia l’On. Tribunale adito, contrariis reiectis: accertare e dichiarare che il danno subito dalla sig.ra XXX  ammonta prudentemente ad €14.339,51, oltre alle spese mediche quantificate in €800,00, o nelle diversa somma che risulterà di giustizia in esito all’espletanda istruttoria e per l’effetto condannare il Comune di YYY, in persona del sindaco pro-tempore, all’indennizzo nella misura che risulterà dovuta nel corso del giudizio anche eventualmente all’esito della disponenda consulenza tecnica d’ufficio; con vittoria di spese, funzioni e onorari di causa”.

La parte convenuta ha cosi’ concluso:

“Voglia codesto Ecc.mo Tribunale, ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione reietta:   – in via principale, respingere la domanda di parte attrice in quanto infondata, in fatto ed in diritto, e, comunque, non provata. Con vittoria di spese ed onorari e con ogni consequenziale pronuncia di ragione e di legge;

– in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, della domanda attorea, accertare e liquidare, in somma giusta ed equa, secondo quelle che saranno le risultanze di causa, i danni effettivamente subiti dall’attrice, diminuendo l’ammontare del risarcimento dovuto dal convenuto Comune secondo la gravità della colpa dell’attrice e l’entità delle conseguenze che ne sono derivate. Spese secondo legge e soccombenza“.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione XXX ha convenuto in giudizio il Comune di Livorno, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni da lei subiti a seguito della caduta a terra, causata da una buca nel manto stradale in via, avvenuta in data 28/05/2017.

Nel costituirsi in giudizio, il Comune di YYY ha rilevato la infondatezza della domanda, chiedendone il rigetto.

Sulla prova dei fatti descritti nell’atto di citazione

La versione dell’accaduto fornita da parte attrice risulta confermata dai testi escussi, i quali hanno riferito di avere visto la XXX cadere a terra, inciampando in una buca mentre camminava in via, nella data indicata, alle 01:00 del mattino.

I testi hanno altresì riconosciuto nelle fotografie prodotte in atti la buca nella quale è inciampata l’attrice nelle circostanze di tempo e di luogo indicate.

Sulla responsabilità del Comune

L’ente convenuto risulta responsabile del sinistro denunciato , tenuto conto del fatto che la situazione dei luoghi quale emerge dalle fotografie prodotte in atti risulta evidenzia l’esistenza di una anomalia nel fondo stradale in una via collocata nel centro abitato della città di Livorno e, come tale, sottoposta  alla vigilanza e al controllo del Comune proprietario della stessa.

La buca in questione risulta invero collocata in una parte centrale della strada e caratterizzata da una discreta profondità (circa 4 cm) e  costituisce pertanto un’anomalia, fonte potenziale di pregiudizio per gli utenti della strada.

Sussiste dunque un nesso causa di causalità tra la  caduta della XXX e la condizione della strada rappresentata nelle fotografie prodotte in atti /(v.sul punto, Cass. ordinanza n. 4160 del 13/02/2019 “La responsabilità ex art. 2051 c.c. dell’ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito è configurabile, nel concorso degli altri presupposti, in presenza di un nesso causale tra la cosa in custodia e l’evento dannoso, il quale sussiste quando la cosa si inserisca, con qualificata capacità eziologica, nella sequenza che porta all’evento e non rappresenti mera circostanza esterna, o neutra, o elemento passivo di una serie causale che si esaurisce all’interno e nel collegamento di altri e diversi fattori”).

La parte convenuta non ha peraltro fornito la prova liberatoria dalla presunzione di responsabilità di cui all’articolo 2051 cc, a non fornendo alcun elemento da cui poter desumere l’esistenza di un caso fortuito ovvero di una condotta anomala  della danneggiata idonea a produrre, di per sé, la caduta denunciata.

Risulta invero principio pacifico in giurisprudenza quello secondo cui “L’ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell’art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura e alla conformazione della strada e delle sue pertinenze, indipendentemente dalla loro riconducibilità a scelte discrezionali della P.A.; su tale responsabilità può influire la condotta della vittima, la quale assume efficacia causale esclusiva soltanto ove sia qualificabile come abnorme, cioè estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto, potendo, in caso contrario, rilevare ai fini del concorso causale ai sensi dell’art. 1227 c.c.” (Cass. n.15761 del 29/07/2016 )

La buca di via integra, inoltre, un’insidia, non essendo visibile se non nelle immediate vicinanze della stessa, tenuto conto delle sue ridotte dimensione e del fatto che la stessa si confonde nel piano stradale, specialmente in ora notturna, come appare dalle fotografie menzionate.

Sul concorso di colpa dell’attrice

Non pare sussistere il concorso di colpa della XXX invocato dal Comune, tenuto conto del fatto che non vi è prova di un comportamento scorretto da parte della danneggiata, che sarebbe stato onere del Comune fornire, e in particolare della violazione dell’obbligo, da parte del pedone, di fare uso del marciapiede, la cui esistenza non si desume dalle fotografie prodotte in atti.

Sulla quantificazione del danno

Dalla espletata CTU emerge che l’attrice ha riportato, a seguito del sinistro, lesioni che ne hanno ridotto la precedente integrità psicofisica nella misura del 5%, con un periodo di inabilità temporanea totale di 42 giorni, e di inabilità temporanea parziale di giorni 30 al 75%, di giorni 30 al 50% e di ulteriori giorni 30 al 25%.

Le conclusioni del CTU appaiono condivisibili in quanto adeguatamente motivate e neppure contestate dalle parti.

Alla luce di quanto esposto, pertanto, all’attrice può essere riconosciuta la somma di euro 15.356,00. sulla base del valore del punto indicato nelle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano nell’anno 2021.

A detta somma devono essere aggiunte le spese mediche, sostenute dalla XXX e documentate in atti, ritenute congrue dal CTU, pari a € 800,00.

Sulla somma complessiva di euro 16.156,00 spettano all’attrice gli interessi legali, previa  devalutazione di detta somma  all’epoca del sinistro e successiva rivalutazione anno per anno sino al saldo

Le spese processuali(ivi comprese quelle di ctp, riconoscibili nella stessa misura di quanto liquidato al ctu, in assenza di documentazione di spesa) seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in virtù dei criteri di cui al D.M. 55/14, tenuto conto del valore della natura e complessità della controversia, del numero dell’importanza e complessità delle questioni trattate

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in ordine alla domanda proposta da XXX,   nei confronti di  COMUNE DI YYY,in persona del Sindaco pro-tempore, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,

CONDANNA

la parte  convenuta al pagamento della somma di euro 16.156,00, oltre agli  interessi legali su detta somma, devalutata al momento del sinistro e successivamente rivalutata anno per anno sino al saldo.

Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 618,00 per spese (comprensive di € 290,00 oltre iva per spese di ctp), € 600,00

per la fase di studio, € 500,00 per la fase introduttiva, €  1.200,00 per la fase istruttoria, € 1.000,00 per la fase decisionale,  oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali, oltre che al pagamento delle spese di ctu.

Livorno, 5 gennaio 2022

Il Giudice

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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