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Distinzione tra contratto autonomo di garanzia e fideiussione

La sentenza chiarisce la distinzione tra contratto autonomo di garanzia e fideiussione, confermando la legittimità della capitalizzazione degli interessi come da normativa e delibera CICR. Viene inoltre ritenuta valida l’applicazione del piano di ammortamento alla francese in assenza di anatocismo.

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Pubblicato il 8 maggio 2025 in Diritto Bancario, Giurisprudenza Civile

N. R.G. 464/2023

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Sondrio SEZIONE UNICA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. NOME COGNOME ha pronunciato la seguente

SENTENZA N._128_2025_- N._R.G._00000464_2023 DEL_28_04_2025 PUBBLICATA_IL_28_04_2025

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 464/2023 promossa da:

P.IVA ), in persona del Liquidatore dott. (C.F. ), con il patrocinio dell’avv. NOME (C.F. ), elettivamente domiciliato in INDIRIZZO 25124 BRESCIA ATTORI contro (C.F. con il patrocinio dell’avv. NOME COGNOME (C.F. ), elettivamente domiciliato in INDIRIZZO 23100 CONVENUTO/I Oggetto: contratti bancari (conto corrente e mutuo) e fideiussione

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come segue.

Per parte attrice:

C.F. C.F. C.F. “In via principale e nel merito:

− accertare e dichiarare la nullità della clausola prevista all’art. 7 bis del contratto di conto corrente n. 2599X06 in quanto anatocistica, e conseguentemente dichiarare che non ha diritto a richiedere la somma indicata nell’intimazione di pagamento datata 14.02.2023;

− accertare e dichiarare la nullità e comunque l’inefficacia, per le ragioni di cui in narrativa, della clausola contrattuale relativa al rapporto di conto corrente n. 2599X06 in relazione alle clausole di determinazione ed applicazione degli interessi ultralegali, delle competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese e dichiarare, quali somme non dovute, quelle corrisposte in forza dell’applicazione delle suddette clausole − accertare e dichiarare la nullità dell’applicazione del c.d. ammortamento alla francese sul contratto di finanziamento n. NUMERO_DOCUMENTO e dichiarare che non ha diritto a richiedere le somme intimate e per l’effetto – con riferimento al contratto di conto corrente n. 2599X06: condannare la convenuta , in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rettifica del saldo di conto corrente alla luce delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse, che si quantificano in € 13.057,97 ovvero nella diversa somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa o che il Giudice riterrà equa, oltre agli interessi legali e rivalutazione dal dovuto sino al saldo effettivo;

– con riferimento al contratto di finanziamento n. NUMERO_DOCUMENTO:

rideterminare l’importo effettivamente ancora dovuto dalla nonché ordinare a di procedere al ricalcolo degli interessi anche con riguardo alle rate già versate dalla ricorrente e condannare alla restituzione degli interessi illegittimamente versati.

In via subordinata e nel merito: compensare la somma in ipotesi dovuta alla con quanto dovuto da parte attrice, per le ragioni di cui in narrativa, mandando assolta quest’ultima da qualsivoglia domanda nei suoi confronti svolta da controparte.

” Per parte convenuta:

“Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:

in via preliminare – accertare e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, la natura autonoma delle garanzie prestata dall’attore signor e, conseguentemente, inammissibile/inopponibile/infondata ogni domanda ed eccezione proposta dal medesimo garante riguardante l’asserita invalidità/inefficacia/illegittimità di pattuizioni relative ai rapporti fondamentali e, quindi, concernente interessi (anche ultralegali, purché non usurari), anatocismo, spese ed ogni altra condizione;

– accertare e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, l’intervenuta decadenza del correntista dal diritto di impugnare gli estratti conto e le comunicazioni periodiche di cui in comparsa;

in INDIRIZZO

– respingere integralmente, per i motivi esposti in narrativa, ogni domanda formulata dagli attori società “ e signor quanto infondata in fatto e diritto.

in via riconvenzionale – accertare e dichiarare, per le causali di cui in narrativa, la (c.f./p.i.) creditrice dell’importo complessivo di euro 124.043,53 nei confronti della società (c.f./p.i.) e del garante signor (c.f. ), quest’ultimo sino alla concorrenza dell’importo di euro 60.000,00, in solido, oltre interessi come in narrativa, ovvero della diversa somma che sarà accertata in corso di causa;

per l’effetto condannare la società “ a pagare C.F. l’importo di euro 124.043,53 e il signor l’importo sino alla concorrenza di euro 60.000,00, in solido, in favore della “ , oltre interessi come in narrativa, ovvero la diversa somma che sarà accertata in corso di causa.

Con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre spese gen., I.V.A. e C.P.A. come per legge.

” Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. Con atto di citazione notificato il 29.05.2023, e il suo fideiussore convenivano in giudizio proponendo “opposizione” avverso gli estratti conto del conto corrente n. 000002599X06 per il periodo compreso tra il 09.02.2018 e il 31.12.2022 nonché avverso il saldo debitore relativo al finanziamento n. 01348430 contratto in data 04.08.2020.

1.1

Gli attori esponevano che era titolare del contratto di conto corrente n. 000002599X06 acceso presso la , con apertura di credito per anticipo fatture pari ad € 40.000,00, nonché di un finanziamento per € 100.000,00 assistito da garanzia di Medio per € 90.000,00.

Lamentavano, tuttavia, l’illegittimità della capitalizzazione degli interessi applicati sul conto corrente, essendo la pattuizione contrattuale nulla per violazione degli artt. 1283 e 1418 co. 2 c.c, e conseguente necessità di applicazione del tasso di interessi previsto dall’art. 117 T.U.B., con una differenza pari ad € 13.057,97 nel periodo di tempo considerato.

Doveva ritenersi illegittimo anche l’addebito di spese, in quanto non pattuite.

Con riferimento al finanziamento, deducevano che la natura del piano di ammortamento c.d. alla francese comportasse effetti anatocistici, sempre in violazione dell’art. 1283 c.c. 1.2 In diritto, gli attori qualificavano, dunque, la propria domanda come accertamento negativo circa la pretesa creditoria di controparte, precisando come fosse esperibile anche in corso di rapporto.

Concludevano, pertanto, chiedendo dichiararsi che non ha diritto a richiedere la somma indicata nell’intimazione di pagamento del 14.02.203, con conseguente rettifica del saldo di conto corrente e del finanziamento, in subordine compensando tali somme con quanto ancora dovuto dagli attori.

2.

Con comparsa di risposta depositata il 31.10.2023 si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle avverse domande con vittoria di spese e, in via riconvenzionale, accertare il credito vantato dalla Banca nei confronti degli attori nella misura di € 124.043,53 (quanto al fideiussore, nei limiti della garanzia di € 60.000,00).

2.1 Preliminarmente, l’istituto di credito rappresentava che si era reso garante della società attrice in virtù di fideiussioni omnibus contratte il 16.03.2018 per € 40.000,00 e il 06.06.2019 per € 20.000,00, da qualificarsi come contratto autonomo di garanzia in forza della clausola a prima richiesta.

Pertanto, egli non era legittimato ad opporre alla alcuna eccezione nel merito del rapporto principale.

2.2

Quanto agli estratti conto, la rilevava che la società attrice era incorsa in decadenza per la loro contestazione ai sensi dell’art. 1832 c.c. e dell’art. 119 T.U.B. Con riferimento al preteso anatocismo, ne evidenziava la legittimità per i rapporti stipulati successivamente alla delibera C.I.C.R. del 9 febbraio 2000, come caso di specie, ai sensi del comma 2 dell’art. 120 T.U.B., così come doveva ritenersi legittima l’applicazione di un piano c.d. alla francese.

Pertanto, sulla base degli estratti conto prodotti, doveva ritenersi provato il credito della pari ad € 51.909,15 quale saldo debitore del conto corrente n. 2599X06 ed € 72.134,38 quale residuo del mutuo n. 01348430.

3.

All’esito della prima udienza del 11.01.2024, con ordinanza 22.01.2024, il Giudice onorario dott. NOME COGNOME ritenuta la causa matura per la decisione, assegnava i termini di cui all’art. 189 c.p.c. Soltanto parte convenuta provvedeva al deposito degli scritti conclusivi.

All’udienza del 08.01.2025, tenutasi ai sensi dell’art. 127 ter c.p.c., la causa veniva rimessa in decisione.

4. Preliminarmente, deve essere esaminata l’eccezione, da qualificarsi come difetto di legittimazione attiva, sollevata da parte convenuta nei confronti di sul presupposto che i contratti di garanzia dallo stesso sottoscritti siano da qualificarsi come contratti autonomi di garanzia e non come fideiussioni.

Bisogna, dunque, procedere alla loro corretta qualificazione.

4.1

Secondo l’orientamento giurisprudenziale ormai unanimemente condiviso, “Il contratto autonomo di garanzia (c.d. ), espressione dell’autonomia negoziale ex art. 1322 c.c., ha la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, che può riguardare anche un fare infungibile (qual è l’obbligazione dell’appaltatore), contrariamente al contratto del fideiussore, il quale garantisce l’adempimento della medesima obbligazione principale altrui (attesa l’identità tra prestazione del debitore principale e prestazione dovuta dal garante); inoltre, la causa concreta del contratto autonomo è quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no, mentre con la fideiussione, nella quale solamente ricorre l’elemento dell’accessorietà, è tutelato l’interesse all’esatto adempimento della medesima prestazione principale.

Ne deriva che, mentre il fideiussore è un “vicario” del debitore, l’obbligazione del garante autonomo si pone in via del tutto autonoma rispetto all’obbligo primario di prestazione, essendo qualitativamente diversa quella garantita, perché non necessariamente sovrapponibile ad essa e non rivolta all’adempimento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore” (Cass. n. 30509/2019). Con specifico riferimento agli elementi distintivi delle due fattispecie, la Suprema Corte ha affermato che “Il contratto autonomo di garanzia si caratterizza, rispetto alla fideiussione, per l’assenza dell’accessorietà della garanzia, derivante dall’esclusione della facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, in deroga all’art. 1945 c.c., e dalla conseguente preclusione del debitore a chiedere che il garante opponga al creditore garantito le eccezioni nascenti dal rapporto principale, nonché dalla proponibilità di tali eccezioni al garante successivamente al pagamento effettuato da quest’ultimo” (Cass. n. 19693/2022). 4.2

Nel caso di specie, i contrati di garanzia – recanti il nomen iuris di fideiussione – non si discostano da tale tipo contrattuale.

Difatti, all’art. 9 è previsto che “Nessuna eccezione può essere opposta dal fideiussore riguardo al momento in cui la Banca esercita la sua facoltà di recedere dai rapporti col debitore”, dal che si deduce che il fideiussore mantiene la possibilità di far valere tutte le altre eccezioni.

Il mero fatto che all’art. 7 (“Il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente all di credito, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio.

”) si faccia riferimento al pagamento “a semplice richiesta scritta” non lo rende un contratto autonomo di garanzia in quanto non è sufficiente a far venire meno il vincolo dell’accessorietà.

4.3 In ogni caso, anche “Nel contratto autonomo di garanzia, il garante è legittimato a proporre eccezioni fondate sulla nullità anche parziale del contratto base per contrarietà a norme imperative.

Ne consegue che può essere sollevata nei confronti della banca l’eccezione di nullità della clausola anatocistica atteso che la soluzione contraria consentirebbe al creditore di ottenere, per il tramite del garante, un risultato che l’ordinamento vieta” (Cass. n. 9071/2023).

4.4 Pertanto, deve essere affermata la legittimazione attiva di 5. Nel merito, occorre dare atto dell’integrale produzione degli estratti conto relativi al conto corrente (doc. 1 attori e doc. 5 e del contratto di conto corrente (doc. 6 attori), del contratto di apertura di credito (doc. 4 , dei contratti di garanzia (doc. e del contratto di mutuo (doc. 7 6. Con riferimento ai contratti di conto corrente e di apertura di credito, giova precisare che, essendo stato stipulato il primo in data 09.02.2018 e il secondo in data 16.03.2018, essi sono soggetti alla disciplina di cui all’art. 120 T.U.B. come modificato dall’art. 17 bis l. 49/2016 e attuato con delibera C.I.C.R. 03.08.2016. Detta norma al comma 2 prevede che “Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria, prevedendo in ogni caso che:

(a) nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori, comunque non inferiore ad un anno;

gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, in ogni caso, al termine del rapporto per cui sono dovuti;

b) gli interessi debitori maturati, ivi compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale;

per le aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento, per gli sconfinamenti anche in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido:

1) gli interessi debitori sono conteggiati al 31 dicembre e divengono esigibili il 1º marzo dell’anno successivo a quello in cui sono maturati;

nel caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi sono immediatamente esigibili;

2) il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l’addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili;

in questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale;

l’autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché prima che l’addebito abbia avuto luogo)”.

La delibera C.I.C.R., all’art. 4, con riferimento agli interessi maturati in relazioni alle aperture di credito regolate in conto corrente, al co. 5 dispone che “Ai sensi dell’art. 120, comma 2, lettera b), del TUB, il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l’addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili;

in questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale”.

6.1

Nel caso di specie, parte attrice censura la clausola di cui all’art. 7 bis del contratto di apertura di credito, ove si legge che “a decorrere dalla data di esigibilità e fino a quando non si verifica il pagamento o l’addebito, sull’importo degli interessi debitori sono dovuti gli interessi di mora.

Detti interessi vengono conteggiati nella misura prevista nel contratto, pari al tasso di interesse per scoperto di conto.

In tutti i casi gli interessi debitori e di mora, addebitati con le modalità di cui ai commi che precedono, diverranno sorte capitale e pertanto produrranno a loro volta interessi”.

Premessa la genericità della censura, considerato che nemmeno dalla relazione di parte allegata alla citazione si evince se e quando siano effettivamente stati applicati interessi di mora, deve comunque notarsi come l’applicazione degli stessi – pur potendo astrattamente rientrare nel concetto di anatocismo – è espressamente consentita dall’art. 120 T.U.B. (“non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora”).

La previsione contrattuale deve, pertanto, essere ritenuta legittima.

6.2

Anche sotto il profilo delle spese la doglianza è generica, non essendo nemmeno indicato in atto di citazione quali spese siano state addebitate e quando, tenuto conto del regolamento contrattuale che prevede espressamente l’applicazione di C.F.A. (commissione sul fido accordato) e C.I.V. (commissione di istruttoria veloce).

7. Infine, con riferimento al contratto di mutuo, si condivide quanto osservato da Cass. S.U. n. 15130/2024, secondo cui “non si riscontra un effetto anatocistico vietato se si ha riguardo alla fisiologia dei rapporti di mutuo a restituzione frazionata, riferendosi il divieto ex art. 1283 c.c. (comunque superabile alle condizioni ivi previste) al momento patologico del rapporto, cioè alla pattuizione (anticipata) avente ad oggetto la produzione di interessi su interessi «scaduti» cioè non pagati alla scadenza, mentre nella specie il contratto è stato interamente onorato. Al riguardo sono pertinenti le considerazioni di questa Corte secondo cui «non può ritenersi sufficientemente specifica la censura sollevata denunciando soltanto, e del tutto astrattamente, la pretesa realizzazione, mediante l’utilizzo del sistema di ammortamento cd. “alla francese”, di un risultato anatocistico, senza che tale asserzione sia accompagnata da specifiche deduzioni ed argomentazioni volte a dimostrare l’avvenuta concreta produzione, nella specie, di un tale risultato.

“Va aggiunto, come evidenziato nella sentenza impugnata, che gli interessi dovuti sull’intero finanziamento vengono ripartiti nelle singole rate e sono calcolati sul capitale residuo, non ancora restituito, senza quindi che si verifichi l’addebito di interessi sugli interessi maturati, che è l’ipotesi disciplinata dall’art. 1283 cod. civ.”» (Cass. n. 13144/2023).

” 8. Respinte le censure di parte attrice, deve da ultimo essere presa in esame la domanda riconvenzionale di parte convenuta.

Atteso che il credito è provato per il tramite della produzione in giudizio dei contratti e degli estratti conto e che nessuna ulteriore censura è stata sollevata dagli attori in memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c., la domanda deve essere accolta.

9. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/2014 previsti per le cause di valore compreso tra € 52.001,00 ed € 260.000,00, con riconoscimento di tutte le fasi nei medi ad eccezione di quella di trattazione che viene liquidata nei minimi attesa l’assenza di attività istruttoria.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

rigetta le domande proposte da in accoglimento della domanda riconvenzionale di parte convenuta, condanna in solido tra loro, quest’ultimo sino alla concorrenza delle garanzie prestate per complessivi € 60.000,00, a pagare a la somma di € 51.909,15, oltre interessi, quale saldo debitore del conto corrente n. 2599X06 e di € 72.134,38, oltre interessi, quale residuo del mutuo n. NUMERO_DOCUMENTO;

condanna altresì in solido tra loro, a rimborsare a le spese di lite, che si liquidano in € 759,00 per spese ed € 11.268,00 per compenso, oltre spese generali, I.V.A. e c.p.a. come per legge.

28/04/2025 Il Giudice NOME COGNOME

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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