La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 20007/2025, ha stabilito un principio fondamentale sugli interessi moratori avvocato. In un caso di recupero crediti per compensi professionali, la Corte ha chiarito che il tasso di interesse maggiorato, previsto per le transazioni commerciali (art. 1284, comma 4, c.c.), decorre dalla data della costituzione in mora, e non dalla successiva domanda giudiziale. La sentenza impugnata, che aveva applicato un doppio regime di interessi, è stata cassata su questo punto. La Corte ha invece rigettato la richiesta di maggiorazione del compenso per l’uso di modalità telematiche, specificando che il solo deposito di file PDF non è sufficiente a giustificare l’aumento.
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