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Codice Civile
Codice Penale

Lesione del rapporto parentale, risarcibilità del danno

La risarcibilità del danno non patrimoniale consistente nella definitiva e radicale lesione del rapporto parentale che legava la vittima ai suoi congiunti.

Pubblicato il 02 April 2022 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte D’Appello dell’Aquila composta dai seguenti Magistrati:

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA DEFINITIVA Sentenza n. 486/2022 pubblicata il 31/03/2022

Nella causa civile iscritta al R.G. n. 264/2019 in grado di appello promossa

DA

XXX, rappresentata e difesa dall’Avv.

APPELLANTE

CONTRO

“YYY ASSICURAZIONI S.P.A.”, in persona del legale rappresentante pro tempore, dott.

APPELLATA IN VIA PRINCIPALE
APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE

ZZZ e KKK, appellate contumaci.

Avverso la sentenza n. 1290/2018 del Tribunale di Pescara, pubblicata il 6 settembre 2018, pronunciata a definizione del procedimento n. RG 3057/2013.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I. Breve ricostruzione del procedimento di primo e di secondo grado.

I.1. Con atto di citazione ritualmente notificato XXX, odierna appellante, ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Pescara ZZZ, KKK e la YYY Assicurazioni. odierni appellati, per il risarcimento dei danni patiti a seguito del sinistro occorso in Pescara il 18 giugno 2011 nel quale era deceduto il suo convivente ***.

I.2. Deduceva l’attrice che il sinistro era stato causato da ZZZ che alla guida dell’autovettura Toyota RAV 4 tg, assicurata con la YYY Assicurazioni spa e di proprietà di KKK, aveva tamponato violentemente la vettura Hyundai tg condotta da *** provocandone la morte assieme al ferimento della stessa attrice.

I.3. Il processo penale contro la ZZZ presso il Tribunale di Pescara, per i reati di omicidio e lesioni colpose (proc. N. /2011 R.G.N.R. Procura della Repubblica di Pescara e N. /2012 R.G. G.I.P.) in cui si era costituita parte civile XXX, convivente more uxorio con *** e YYY Assicurazioni quale terzo civilmente obbligato al risarcimento, si concludeva con la condanna di ZZZ per i reati ad essa ascritti, alla pena di anni uno di reclusione a seguito di patteggiamento ex art 444 cpp.

I.4. L’odierna appellante principale già attrice in primo grado allegava diverse ragioni di danno chiedendo che le convenute fossero condannate a pagare in solido tra di esse, il danno patrimoniale di €4.000,00 per esborsi relativi alle spese funebri, €726,00 per la consulenza medico legale del dott. ***, € 174.230,02 per sorte capitale residua al 31 maggio 2011 del mutuo contratto con la CariChieti per l’acquisto dell’abitazione coniugale, €450.000,00 per il contributo economico che *** avrebbe assicurato alla sua compagna. A titolo di danno biologico iure proprio non minore al 35% pari, secondo le tabelle stilate dal Tribunale di Milano, € 178.870,00, ed €308.700,00 per danno morale-esistenziale nonché per gli ulteriori danni subiti per effetto della riduzione della propria capacità lavorativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria sui crediti risarcitori dal giugno 2011 fino a quello di effettivo pagamento.

I.5. Si costituiva la sola YYY Assicurazioni spa chiedendo la reiezione delle richieste tutte dell’attrice o, in subordine, che il risarcimento dei danni dovuto fosse quantificato in misura diversa ed inferiore a quella domandata.

I.6. Restavano contumaci le altre parti convenute in giudizio.

I.7. Il giudice di primo grado con ordinanza depositata il 5 febbraio 2014 assegnava all’attrice una somma di € 250.000,00 a titolo di provvisionale e, nel contempo, dopo due CTU di cui una con l’ing. *** per accertare la dinamica del sinistro ed altra con il dott. *** per accertare i danni patiti dall’attrice e dopo l’istruttoria testimoniale, decideva con il dispositivo che si riporta:

I.8. “Definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata da XXX (), attrice, contro ZZZ e KKK, convenute contumaci e la YYY Assicurazioni S.p.a. (), in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore rag., convenuta, contrariis reiectis, così provvede:- condanna le convenute in solido al pagamento in favore dell’attrice, per i titoli di cui in motivazione, della somma di € 169.808,00, [ulteriori rispetto alla provvisionale già ottenuta e pari a euro 250.000,00] oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza all’effettivo soddisfo; – condanna le convenute in solido alla rifusione in favore dell’attrice delle spese del giudizio, che liquida in complessivi € 22.891,92, di cui € 1.504,92 per esborsi ed € 21.387 per compensi d’avvocato, oltre 15 % rimb. forf., I.V.A. e C.A.P.; – pone in via definitiva a carico delle convenute in solido le spese di c.t.u., già liquidate quanto a quella dell’ing. e che liquida, quanto a quella del dott., in € 800,00 per onorario comprensivi dell’anticipazione, oltre I.V.A. e C.A.P. come per legge.”

I.9. Proposto appello, con le note di trattazione scritta depositate il 14 dicembre 2021, XXX ha concluso come segue:

“Piaccia all’On.le Corte d’Appello adita, per le causali in premessa spiegate, in accoglimento dei motivi di gravame:

1 Dichiarare in parziale riforma della sentenza del primo grado del giudizio, il diritto di XXX a norma degli artt.2043- 2054-2059-2056 del c.c. ed agli art.2-29 e 30 Cost., al risarcimento dei danni patrimoniali, patiti e patiendi a seguito della morte del suo compagno di vita con lei convivente more uxorio per oltre venti anni e per l’effetto condannare gli appellati, in solido tra loro ed ognuno nella loro rispettiva qualità, in ragione di quanto esposto ed argomentato nel secondo motivo d’appello, per il contributo economico che *** avrebbe assicurato all’odierna appellante, al pagamento della somma di € 383.550,00 in favore di XXX o a quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giugno 2011 al soddisfo;

2 in parziale riforma della sentenza del primo grado del giudizio, in ragione di quanto esposto ed argomentato nel primo motivo d’appello, dichiarare che XXX all’epoca del sinistro avvenuto il 18 giugno 2011 aveva 46 anni essendo nata il 2 agosto 1964 e non anni 65 come erroneamente indicato nella sentenza gravata e, pertanto, dichiarare che per la percentuale di danno biologico dalla stessa subito pari al 30% come accertato dal CTU dott., le compete, secondo le tabelle stilate dal Tribunale di Milano ed applicate dal Giudice di prime cure, un risarcimento pari ad € 144.241,00 ( € 6.130,30 valore punto x 30 percentuale d’invalidità x 0,775 coefficiente demoltiplicatore per l’età della danneggiata, 46 anni all’epoca del fatto) e non la minore somma di €125.058,00 come erroneamente indicato nella impugnata sentenza e, pertanto, condannare le convenute in solido tra loro al pagamento in favore dell’appellante della ulteriore residua somma di €19.183,00 oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza impugnata al soddisfo;

3 Confermare nel resto l’impugnata sentenza con condanna delle convenute, in solido tra loro, a rimborsare all’attrice le spese di patrocinio legale del presente giudizio.”

Inoltre il difensore dell’appellante, anche in ragione dell’accoglimento delle conclusioni come sopra precisate, chiede che sia respinto perché infondato ed inammissibile l’appello incidentale proposto dalla convenuta società assicuratrice.”

I.10. Si costituiva la sola appellata YYY Assicurazioni la quale rassegnava le seguenti conclusioni, appellando la sentenza in via incidentale:

“Voglia l’Ecc.ma Corte d’Appello adita, respinta ogni contraria istanza:

– In via principale:

1) rigettare l’appello principale, siccome inammissibile e comunque infondato in fatto ed in diritto, per tutte le ragioni di cui in narrativa;

2) in accoglimento dell’appello incidentale ed in riforma della sentenza gravata, accertare e dichiarare che il sinistro si è verificato, per tutte le ragioni di cui in narrativa, per colpa esclusiva del Sig. *** e per l’effetto condannare la Sig.ra XXX al rimborso totale o parziale, nella misura che risulterà di giustizia, di tutte le somme che la società deducente ha versato alla predetta a seguito della sentenza di primo grado, pari alla somma complessiva di € 465.173,28 S.E.& O. comprendente sorte capitale liquidata con la provvisionale ed in sentenza (€ 419.808,00), le relative tasse di registrazione (€12.654,15) e le spese legali (€ 32.711,13), oltre interessi e rivalutazione.

– in subordine e per la denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse ritenersi sussistente una percentuale di corresponsabilità, in ordine alla causazione del sinistro di cui è causa, in capo alla Sig.ra ZZZ: 3) rigettare l’appello principale, siccome inammissibile e comunque infondato in fatto ed in diritto, per tutte le ragioni di cui in narrativa;

4) in accoglimento dell’appello incidentale ed in riforma della sentenza gravata, accertare e dichiarare, per tutte le ragioni di cui in narrativa, la responsabilità concorrente del Sig. *** in ordine alla causazione del sinistro e per l’effetto condannare la Sig.ra XXX al rimborso totale o parziale, nella misura che risulterà di giustizia, di tutte le somme che la società deducente ha versato alla predetta a seguito della sentenza di primo grado, pari alla somma complessiva di € 465.173,28 S.E.& O. comprendente sorte capitale liquidata con la provvisionale ed in sentenza (€ 419.808,00), le relative tasse di registrazione (€12.654,15) e le spese legali (€ 32.711,13), oltre interessi e rivalutazione;

5) rideterminare, per le ragioni di cui in narrativa, l’ammontare del danno di natura non patrimoniale alla stessa spettante, disconoscendo il danno per perdita del rapporto parentale (in quanto assorbito in quello biologico alla psiche), ovvero, in ulteriore subordine, procedendo ad una liquidazione dello stesso mediante personalizzazione di quello biologico.

– In via ulteriormente subordinata, per la denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell’appello principale e di rigetto di quello incidentale,

6) ridurre l’ammontare delle somme eventualmente liquidate a titolo di danno patrimoniale, nei limiti di quanto risulterà provato;

7) rideterminare, comunque, per le ragioni di cui in narrativa, l’ammontare del danno di natura non patrimoniale alla stessa spettante, disconoscendo il danno per perdita del rapporto parentale (in quanto assorbito in quello biologico alla psiche) ovvero in ulteriore subordine, procedendo ad una liquidazione dello stesso mediante personalizzazione di quello biologico. Con YYY di spese del doppio grado di giudizio”.

Rimangono contumaci anche in appello ZZZ e KKK.

II. Motivazioni della decisione.

II.1. Impugnazione incidentale di YYY Assicurazioni.

Primi due motivi di gravame: circa il concorso di responsabilità del danneggiato.

II.2. Il contenuto dell’impugnazione incidentale comporta il prioritario esame dei motivi di questa riguardanti la contestazione dell’esclusione del concorso di colpa del danneggiato.

II.3. In proposito la YYY Assicurazione lamenta che il giudice di primo grado avrebbe trascurato alcuni rilevanti dettagli dei due accertamenti peritali esperiti in merito alla dinamica dell’incidente automobilistico. Il primo di tali accertamenti, avvenuto in sede penale ad opera del perito industriale *** avrebbe riconosciuto una condotta imprudente anche in capo al deceduto *** (“… il comportamento di *** … è stato poco prudente, perché viaggiare a velocità bassissima sullo scorrimento veloce a doppia carreggiata, nonostante che marciasse accostato a destra utilizzando anche la banchina transitabile, di fatto costituisce intralcio alla circolazione…” (pag. 12 relazione del C.T. al P.M.).

II.4. Inoltre, secondo la compagnia, quand’anche la signora ZZZ, conducente della Toyota RAV4 proveniente da tergo non avesse rispettato il limite di velocità (procedendo a una velocità massima stimata di 105 km/h in un tratto con un limite di 90 km/h) comunque l’incidente si sarebbe verificato a causa del fatto che il *** occupava la corsia veloce a un’andatura molto bassa (40 km/h). Secondo la difesa di YYY Assicurazioni il giudice avrebbe dovuto concludere per la responsabilità esclusiva del conducente della Hyundai i10, ***.

II.5. Inoltre, il primo giudice avrebbe escluso che il mancato uso della cintura di sicurezza fosse in rapporto causale con il decesso del ***. Le evidenze raccolte nel processo, invece, sottolinea la difesa dell’appellante incidentale, raccontano una diversa storia poiché sia la signora ZZZ sia l’appellante XXX riportavano solo delle fratture delle costole mentre dalle dichiarazioni rese alla Polizia Stradale dalla XXX il 24 giugno 2011 emergerebbe che il *** veniva sballottolato all’interno dell’abitacolo della sua vettura per il resto rimasto intatto. Proprio l’ondeggiamento ripetuto del corpo del *** lascia intendere, secondo le dichiarazioni della XXX, che il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza debba considerarsi decisivo nell’eziologia del decesso.

II.6. I primi due motivi dell’impugnazione incidentale non hanno fondamento. II.7. L’appellante incidentale sostiene la tesi paradossale che il superamento del limite di velocità da parte della ZZZ non è in rapporto di causalità con il tamponamento dell’auto del *** che procedeva lentamente all’estremo margine destro della carreggiata e quindi adottava una condotta ritenuta imprudente anche dal perito del p.m. nella sua relazione in sede di processo penale. La motivazione con cui il primo giudice ha superato l’osservazione della difesa della compagnia è da condividersi. La velocità, di 15 km/h oltre il limite prescritto, non è l’unico fattore che ha determinato il sinistro la cui genesi, interamente riconducibile alla guida della ZZZ, è la mancata osservanza della distanza di sicurezza, ossia la violazione del precetto ex articolo 149 del codice della strada. La velocità rappresenta un fattore di accelerazione ossia di aggravamento della condotta della ZZZ che in questo modo non ha mantenuto la distanza necessaria ad evitare l’urto e ha pure mantenuto una velocità elevata. Correttamente il primo giudice ha osservato che la presenza di un’automobile lungo una strada (la SS 16 Adriatica) a Pescara non è evento inatteso, imprevisto e imprevedibile e che per quanto il *** potesse procedere lentamente nulla impediva ad una guida anche solo normalmente accorta di chi sopraggiunga di evitare l’urto con un mezzo antistante.

II.8. Quanto invece al mancato utilizzo della cintura di sicurezza, l’appellante incidentale non ha offerto la prova che il *** non la indossasse posto che, come rilevato dal primo giudice nessuna deposizione testimoniale, nessun rilievo della polizia stradale intervenuta, nessuna osservazione nel verbale di ispezione cadaverica hanno confermato che il conducente dell’auto tamponata non indossasse la cintura di sicurezza. Gli elementi addotti dalla compagnia non assumono nemmeno i connotati dell’indizio rimanendo a livello di mere inferenze astratte. Difatti, la circostanza che il *** sia deceduto mentre la signora XXX e la signora ZZZ hanno riportato “solo” una frattura delle costole, non è di per sé un indizio posto che le ragioni delle più gravi conseguenze a carico del *** possono discendere da molti altri fattori ignoti (ad esempio il punto in cui il *** può aver subito l’urto). Giustamente il giudice di primo grado non ha ritenuto di dover ricavare elementi significativi dalla dichiarazione che la XXX ha reso alla polizia stradale nei quali non si dice che il compagno non indossasse la cintura ma solo che egli fu sballottolato all’interno dell’abitacolo. Una sensazione piuttosto ovvia quando sia l’osservato sia l’osservante si trovano in un veicolo tamponato che finisce per girare su sé medesimo. Se poi si tiene conto che la dichiarazione è stata resa non molto tempo dopo l’incidente quando la XXX si trovava in ospedale, verosimilmente provata dallo shock subito, si deve necessariamente concludere che gli argomenti suggeriti dall’appellante incidentale appaiono insufficienti a fondare una conclusione diversa da quella già raggiunta nella sentenza di primo grado.

II.9. Terzo motivo di appello incidentale: Rapporto tra danno parentale e banno biologico.

II.10. Sostiene la YYY Assicurazioni che erroneamente il primo giudice abbia liquidato in favore della danneggiata sia il danno per la perdita del rapporto parentale (quantificato in euro 300.000,00) sia il danno biologico di natura psichica sofferto dalla compagna del defunto (quantificato in euro 125.058,00), proprio in forza dello shock provocato dal decesso del ***. Le due conseguenze, sostiene la compagnia, sono sovrapponibili per cui il giudice avrebbe dovuto procedere, al più, con una personalizzazione del danno da perdita parentale.

II.11. Anche questo motivo di appello non può essere accolto per le ragioni che trovano risposta già nella decisione del giudice di primo grado le cui considerazioni sono meritevoli di condivisione e di conferma.

II.12. Preliminarmente, è da dire che l’appellante incidentale non contesta le risultanze della CTU medico-legale condotta in primo grado all’esito della quale è stato accertato che XXX, valutata la documentazione clinica, sottoposta a due ulteriori valutazioni in ambito clinico-psicologico con l’utilizzo di test ed in ambito psichiatrico, ha accumulato, in conseguenza del sinistro sofferenze che si sono consolidate in un disturbo permanente medicalmente diagnosticato legato sostanzialmente all’insuccesso nell’elaborazione del lutto denominato “DSPT, disturbo da stress post-traumatico di tipo “grave complicato”. Ad esso si collega una percentuale di invalidità permanente del 30% come quantificata dal dott., CTU in primo grado.

II.13. Lo stesso evento conseguente all’illecito è in grado di realizzare più offese e quindi più danni conseguenza separati senza che questo comporti una duplicazione delle voci di danno. Allorchè, come nel caso qui considerato, siano lese differenti sfere di interessi e beni, da un lato quello insito nella relazione affettiva con tutto il suo portato e dall’altro, separatamente e direttamente, la propria stessa salute, in ragione del medesimo evento traumatico, è ben possibile che oggetto del risarcimento siano due danni ontologicamente distinti. Questa stessa Corte (20/09/2021 n. 1375) ha avuto modo di affermare che: “La risarcibilità del danno non patrimoniale consistente nella definitiva e radicale lesione del rapporto parentale che legava la vittima ai suoi congiunti è indiscussa nella giurisprudenza di legittimità. Ogni significativa lesione (tanto più se definitiva e radicale) del rapporto parentale compromette, invero, i diritti inviolabili della famiglia alla serenità ed integrità dei rapporti tra i suoi componenti e le conseguenze pregiudizievoli di simile compromissione, anche di natura non patrimoniale, devono essere risarcite a prescindere dalla sussistenza di eventuali danni biologici dei familiari della vittima primaria (che, ove sussistenti, devono formare oggetto di autonoma liquidazione, così come peraltro accaduto in specie).”

II.14. Del resto, ciò corrisponde alla giurisprudenza della stessa Corte di Cassazione la quale esclude la sussistenza di una duplicazione pur ammettendo che il giudice possa liquidare il danno unitariamente: “Rimane, infine, altresì ferma la netta distinzione tra il descritto danno da perdita, o lesione, del rapporto parentale e l’eventuale danno biologico che detta perdita o lesione abbiano ulteriormente cagionato al danneggiato, atteso che la morte di un prossimo congiunto può causare nei familiari superstiti, oltre al danno parentale, consistente nella perdita del rapporto e nella correlata sofferenza soggettiva, anche un danno biologico vero e proprio, in presenza di una effettiva compromissione dello stato di salute fisica o psichica di chi lo invoca, l’uno e l’altro dovendo essere oggetto di separata considerazione come elementi del danno non patrimoniale, ma nondimeno suscettibili – in virtù del principio della onnicomprensività” della liquidazione – di liquidazione unitaria (Sez. 3, Sentenza n. 21084 del 19/10/2015, Rv. 637744 – 01).” (Cass. n. 28989 dell’11/11/2019).

II.15. Poiché è dimostrato e, in verità, nemmeno contestato che la XXX abbia, da un lato, sofferto la perdita di un legame già di lunga durata con il proprio compagno di vita e, dall’altro, lesa nella sua integrità e nella sua salute, correttamente il giudice di primo grado ha inteso che sia il danno parentale sia il danno biologico dovessero essere risarciti, com’è avvenuto con la sentenza gravata che sul punto merita conferma.

II.16. Primo motivo di impugnazione principale: ”sull’entità e sulla quantificazione dei danni patiti dall’attrice per danno biologico secondo le tabelle milanesi – erronea valutazione delle risultanze probatorie documentali.”

II.17. L’appellante principale sostiene che il giudice nel quantificare il danno biologico subito dalla XXX abbia erroneamente calcolato l’età della danneggiata che all’epoca del sinistro aveva 46 anni e non 65. Ciò si riflette nel calcolo del risarcimento dovuto in considerazione dell’influenza dell’età nel calcolo del quantum. Con un punto di euro 6.130,30 e un demoltiplicatore, quello corretto, di 0,775 (invece di quello erroneo di 0,680) si ottiene la somma di euro 144.241,00 e non euro 125.058,00, liquidata dal primo giudice. È una differenza di euro 19.183,00.

II.18. La compagnia assicuratrice sostiene però che il momento rilevante al fine di determinare l’età del danneggiato non è quello del sinistro ma quello del consolidamento della patologia sì da risultare che la menomazione è permanente. La compagnia assicuratrice ritiene che questo momento ricorra nel 2015 poiché nella CTU redatta l’11 aprile 2015 si dice che: “…la signora XXX continua tuttora a lamentare un profondo strato di prostrazione: riferisce di aver perso fino a 20 kg di peso, la cui stabilità si è riscontrata solo negli ultimi due-tre mesi.” II.19. Il motivo di appello è fondato.

II.20. La considerazione sviluppata dall’appellata assicurazione si riferisce a casi in cui esiste continuità tra il trauma temporaneo e quello definitivo sicchè l’invalidità permanente nasce con la fine di quella temporanea mentre nel caso che qui si valuta, la lesione è di natura psichica e costituisce uno sviluppo post traumatico dipendente totalmente dal sinistro e quindi insorto con esso, parallelamente a quello temporaneo. D’altro canto il processo di consolidamento del malessere psichico misurato con la CTU a distanza di tempo non esclude che esso si sia materializzato immediatamente dopo il sinistro.

II.21. Anzi, la CTU medico-legale espletata in primo grado, pare dimostrare proprio l’insorgenza immediata di una profonda sofferenza psichica con connotati patologici: “E’ bene soffermarsi sul momento del sinistro: la signora XXX viaggiava in auto, al fianco del conducente, il defunto ***; negli attimi immediatamente successivi all’impatto tra le auto, la signora XXX ha riferito di essere rimasta lucida e di avere avuto fin da subito consapevolezza della morte del proprio compagno; la visione di “quel rivolo di sangue che fuoriusciva dalla bocca” del ***, rappresenta un’immagine reiterata nel racconto della perizianda proposto non solo nel corso delle operazioni peritali, ma anche in ambito delle stesse valutazioni psicologiche-psichiatriche; è bene avere in mente tale riferimento anamnestico per le argomentazioni che seguiranno. Il decesso del XXX (rectius ***), comportava nella perizianda l’instaurarsi di un ingravescente stato di sofferenza interiore tutto incentrato sulla perdita del “compagno per la vita”; già nelle 32 settimane successive all’evento luttuoso, la perizianda ricorreva a terapie farmacologiche antidepressive prescritte dalla propria curante; quindi, stante il persistere e l’aggravamento in particolare dello stato depressivo, si ricorreva ad approfondimenti specialistici in ambito psicologico e psichiatrico che comportavano ulteriori rimodulazioni della terapia farmacologica e psico-terapeutica, tra l’altro, ovviamente, tuttora in corso, con risultati però, ancora poco soddisfacenti.”

II.22. Conseguentemente il primo motivo di appello principale dev’essere accolto e rideterminato secondo il calcolo effettuato dall’appellante. È dunque dovuta alla danneggiata una differenza di euro 19.183,00.

II.23. Secondo motivo di impugnazione principale: circa il danno patrimoniale.

II.24. Il giudice ha negato il risarcimento dei danni patrimoniali richiesti dalla XXX, la quale aveva domandato: “Per danno patrimoniale €4.000,00 per esborsi relativi alle spese funebri, €726,00 per la consulenza medico legale del dott. ***, € 3.350,00 per sedute psicoterapeutiche svolte con il dott. Franco Idone nel 2015, € 174,.230,02 per sorte capitale residua al 31 maggio 2011 del mutuo contratto con la CariChieti per l’acquisto dell’abitazione coniugale, €450.000,00 per il contributo economico che *** avrebbe assicurato alla sua compagna.”

II.25. Il rigetto della richiesta di risarcimento per il danno patrimoniale è stato motivato con il difetto di prova.

II.26. L’appellante principale afferma di aver depositato i seguenti documenti: “I documenti di che trattasi sono quelli che di seguito si elencano con la numerazione riportata nell’indice in calce alle note istruttorie depositate il 18 aprile 2014 depositato telematicamente: doc. n. 12 (nn. 12A e 12B) mod. 730 XXX anni 2012 -2013 doc n.12 (nn.12C e 12D) mod 730 *** anni 20092010 doc. 13 busta paga dicembre 2012 XXX; doc. 18 documentazione attività *** (A e B); doc. 19 riepilogo periodi lavorativi ***; doc. 20 cessazione attività ***; doc. 21 documentazione patrimoniale Fondazione “***”; doc. 22 contratto di compravendita del 21/07/2006; doc. 23 contratto di mutuo del 21/07/2006.”

II.27. L’appellante principale ritiene di aver diritto a vedersi risarcito il danno patrimoniale per la perdita della contribuzione del proprio convivente il cui reddito, prima del decesso e dalle ultime dichiarazioni dei redditi disponibili, era pari alla pensione erogata dall’INPS pari a € 19.799,00 lordi (come da ultima dichiarazione dei redditi depositata all’agenzia delle entrate da ***) ed a € 16.157,00 al netto di ritenute fiscali.

II.28. Inoltre, l’appellante principale sottolinea come il defunto *** fosse un pittore affermato che aveva abbandonato l’insegnamento per dedicarsi interamente alla pittura e che i quadri del ***, secondo le perizie eseguite, anche di recente giungono a valere tra i 105.000,00 e i 120.000,00 euro.

II.29. È stato dunque provato il reddito del XXX negli anni precedenti al sinistro per i quali è disponibile la dichiarazione dei redditi. Secondo l’appellante, inoltre, la documentazione relativa alla stima del valore delle opere del *** dimostrerebbe anche l’esistenza di un reddito derivante dalla vendita dei propri lavori artistici stimato in euro 40.000,00 lordi e 30.000,00 netti.

II.30. Anche solo stimando il reddito annuo da pensione pari a euro 16.157,00, al netto delle ritenute fiscali, la signora XXX avrebbe diritto a una somma di euro 206.567,25 che salgono a euro 383.550,00 prendendo a base un reddito netto di euro 30.000,00 annui.

II.31. L’appellante principale sostiene che con la morte del compagno sarebbe venuto meno l’apporto finanziario al pagamento del mutuo contratto da entrambi per l’acquisto della casa destinata a ospitare i due conviventi ma di proprietà della sola XXX e sita in Pescara, alla via Tirino. Tuttavia, con ciò, la XXX, a differenza di quanto affermato in primo grado, non chiede che la condanna delle appellate riguardi l’importo del mutuo ma solo il lucro cessante rappresentato dal venire meno della contribuzione del compagno defunto.

II.32. La domanda dev’essere rigettata per difetto della prova della contribuzione del *** al pagamento del mutuo e in generale alle esigenze di coppia.

II.33. La Suprema Corte (Cassazione civile sez. VI, 16/03/2018, (ud. 14/12/2017, dep. 16/03/2018), n.6619) ha chiarito che: “L’uccisione d’una persona può causare ai suoi familiari un danno patrimoniale da lucro cessante, consistente nella perdita dei benefici economici che la vittima destinava loro: o per legge (ad es., ex artt. 143 o 147 c.c.), o per costume sociale, a condizione che non si trattasse di sovvenzioni episodiche (le quali ovviamente a cagione della loro sporadicità non consentirebbero di presumere ex art. 2727 c.c. che, se la vittima fosse rimasta in vita, sarebbero continuate per l’avvenire)”.

II.34. Deve considerarsi che la casa acquistata con il mutuo è di proprietà della sola XXX mentre il mutuo è stato contratto dalla coppia congiuntamente. Bisogna tener conto anche del fatto documentato (all. 12 a), 12 b), 12 c) e 12 d di parte appellante principale in primo grado) che il reddito della XXX era molto superiore a quello di *** (euro 28mila circa della prima contro gli euro 19mila circa del secondo). L’appellante principale avrebbe dovuto provare l’effettività e la continuità dell’apporto del compagno nel pagamento delle rate di mutuo contratto nel lontano 2006, ossia cinque anni prima del decesso del ***. Solo per completezza di argomentazione, si osserva che il ruolo del *** come coobbligato solidale non è di per sé decisivo data la consuetudine delle banche di avere un coobbligato diretto dell’effettivo mutuatario a scopo di garanzia. D’altro canto, ciò collima anche con la circostanza che la casa di Pescara è stata acquistata dalla sola XXX.

II.35. Esclusa, in quanto non provata, la contribuzione del *** al pagamento del debito bancario, manca la prova che tale contribuzione riguardasse anche la vita ordinaria. Certo, è presumibile anche ex articolo 2727 c.c. che ciò avvenisse, com’è presumibile però che la stessa XXX contribuisse al ménage dei conviventi secondo due presunzioni che si elidono, come si elidono normalmente con alterne fortune gli apporti finanziari in una coppia sostanzialmente omogenea dal punto di vista economico. I casi giurisprudenziali citati dall’appellante principale si riferiscono generalmente a ipotesi di famiglie monoreddito in cui viene meno il percettore di risorse destinate al sostentamento del coniuge sprovvisto di lavoro o del figlio non occupato o minore. Nel caso qui esaminato la XXX percepiva un reddito superiore a quello del coniuge e anche dal punto di vista patrimoniale non si trovava in una condizione di svantaggio.

II.36. Per altro verso, bisogna negare che la documentazione depositata dall’appellante principale comprovi che XXX avesse un reddito netto di euro 30.000,00. Ciò è contraddetto dalla documentazione fiscale che avrebbe dovuto riportare anche i ricavi delle vendite dei quadri del ***. Le stime sul valore delle opere del *** offre un quadro del patrimonio del defunto ma non del reddito del medesimo.

II.37. Il secondo motivo di appello principale è quindi infondato e dev’essere rigettato.

III. Regime delle spese.

III.1. L’accoglimento dell’appello principale, solo parziale, per un ammontare significativamente inferiore alla somma globalmente richiesta (soli euro 19.183,00 a fronte di una richiesta di euro 402.000,00) e il rigetto dell’appello incidentale, giustifica la compensazione integrale delle spese tra le parti per il secondo grado.

IV. Raddoppio contributo unificato.

IV.1. Il rigetto dell’appello incidentale comporta che a carico di YYY ASSICURAZIONI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, dott., ricorrano i presupposti applicativi dell’’articolo 13, comma 1quater, del Dpr n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’articolo 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012.

PQM

La Corte di Appello di L’Aquila, definitivamente pronunciandosi in contraddittorio delle parti costituite nella causa civile iscritta al R.G. n. 264/2019 in grado di appello sull’appello principale proposto da XXX contro YYY ASSICURAZIONI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore e sull’appello incidentale di quest’ultima, avverso la sentenza n. 1290/2018 del Tribunale di Pescara, pubblicata il 6 settembre 2018, pronunciata a definizione del procedimento n. RG 3057/2013, così provvede:

A. Accoglie l’appello principale di XXX come da motivazione e per l’effetto, in riforma della decisione di primo grado, condanna YYY ASSICURAZIONI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore a pagare, in aggiunta a quanto stabilito dalla sentenza di primo grado e dedotto quanto dalla stessa già versato, la somma di euro 19.183,00 con gli accessori riconosciuti dalla medesima sentenza.

B. Rigetta l’appello incidentale.

C. Dichiara integralmente compensate le spese.

D. Accerta che a carico dell’appellante incidentale YYY ASSICURAZIONI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, dott., ricorrano i presupposti applicativi dell’’articolo 13, comma 1-quater, del Dpr n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’articolo 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012.

Così deciso in L’Aquila, nella Camera di Consiglio svoltasi da remoto mediante mezzi telematici in data 29 marzo 2022.

IL GIUDICE AUSILIARIO ESTENSORE IL PRESIDENTE

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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