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Codice Penale

Eccezione sulla notifica della cessione del credito

L’eccezione sulla notifica della cessione del credito non può valere ad escludere o inficiare la pretesa del creditore cessionario.

Pubblicato il 25 March 2022 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Quarta CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 959/2022 pubblicata il 10/03/2022

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 109/2019 promossa da:

XXX (C.F.),

YYY (C.F.),

ATTORI contro

ZZZ SPV SRL A SOCIO UNICO (C.F.),

CONVENUTO

KKK SPV S.R.L. (C.F.)

INTERVENUTO CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d’udienza di precisazione delle conclusioni.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Secondo le regole sull’onere della prova il creditore, che agisce per il pagamento del debito, deve provare soltanto il titolo da cui deriva il suo diritto, cioè l’esistenza del credito. Non incombe su di lui, invece, l’onere di provare l’inadempimento. È il debitore, che, dopo la dimostrazione fornita dal creditore, deve eccepire di aver compiuto il pagamento, quale fatto estintivo dell’obbligazione. Per ottenere la soddisfazione del proprio credito il creditore opposto ha agito con ricorso per decreto ingiuntivo, provvedimento concesso inaudita altera parte a contraddittorio eventuale e differito, qualora sia opposto dal debitore ingiunto. L’opposizione a decreto ingiuntivo, infatti, determina la nascita di un normale procedimento di cognizione. Nella quale fase, successiva al procedimento monitorio, il ricorrente ex art. 633 e ss. c. p. c., convenuto in senso formale assume la qualità di attore in senso sostanziale, con conseguente applicazione delle normali regole sulla ripartizione dell’onere della prova (Cass.: n. 9579 del 2000 , n. 2765 del 1992). Pertanto, non si realizza affatto l’inversione nella posizione delle parti, essendo il ricorrente onerato a fornire la prova del diritto di credito per la soddisfazione del quale ha agito nella fase a cognizione sommaria. Ciò comporta che la valutazione delle prove si debba basare non più e non solo sulle condizioni dettate dalla legge per l’emanazione del decreto ingiuntivo, ma sull’esistenza del pretesa creditoria, riguardata nel suo complesso (Cass. n. 9927del 2004). Nel caso in questione l’opponente non ha mosso alcun rilievo sulla consistenza del saldo debitore riportato dal piano finanziario prodotto in giudizio, per cui è stato azionato il decreto ingiuntivo (Cass.: S.U. n. 6707/1994; n. 2751 del 2002, n. 12233 del 2003, n. 11749 del 2006). Nello stesso appaiono registrate tutte le movimentazioni e l’ultimo saldo, così come a seguito delle stesse si è determinato. Il ricorrente assolve al proprio onere probatorio, dimostrando il diritto di credito vantato nei confronti del debitore nel suo preciso ammontare con la produzione del contratto e del piano finanziario. Il quale se prodotto a fondamento dell’ingiunzione nel procedimento monitorio, conserva ovviamente la sua efficacia anche nella fase dell’opposizione fino a prova contraria. Secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità anche quando il creditore non abbia comunicato al debitore il conto in via stragiudiziale prima del giudizio, la successiva produzione dello stesso nel corso del processo, rappresentando una forma di trasmissione, determina per il debitore il necessario svolgimento di specifiche contestazioni sulla validità delle annotazioni riportate nel conto. La mancata contestazione, in base ai principi sull’onere della prova, esonera colui che ha allegato il fatto dall’onere di provarlo, in quanto questo assume il valore di fatto incontroverso. (Cass. S.U. n. 12065 del 2014, n. 1045 del 2015). Né possono valere, invece, contestazioni di carattere generico, come quelle operate dal debitore sulla forma del contratto (in particolare sulla grandezza dei caratteri della copia del contratto consegnata) e sulla vessatorietà delle sue clausole, né la generica affermazione di nulla dovere.

L’eccezione sulla notifica della cessione del credito, sulla base dell’affermazione che la notifica non sia avvenuta, circostanza non incontroversa sulla scorta della documentazione depositata agli atti, non può valere ad escludere o inficiare la pretesa del creditore cessionario, anche quando fosse provata la mancata notifica. Essendo il debitore ceduto soggetto estraneo rispetto al contratto di cessione, anche se parte del rapporto giuridico, il trasferimento del credito comporta la perdita del diritto da parte del cedente rispetto al debitore ceduto, senza che occorra il suo consenso. Infatti, per il ceduto non assume rilievo giuridico la persona del creditore, dovendo, comunque, effettuare l’adempimento. Il debitore resta obbligato esclusivamente nei confronti del cessionario, unico legittimato a pretendere il pagamento, essendo la notifica della cessione necessaria solo al fine di escludere l’efficacia liberatoria del pagamento fatto al cedente. Per cui la notificazione, la cessione o la conoscenza sono requisiti di efficacia della cessione ai sensi dell’art. 1264 c.c. solo nel senso che rimuovono il limite della tutela del debitore in buona fede (Cass.: n. 15964 del 2011, n. 22280 del 2010, n. 13954 del 2006, n. 2511 del 1976, n. 2243 del 1977, n. 4432 del 1977, n. 3959 del 1977). In ogni caso la notifica della cessione del credito è atto a forma libera, potendo realizzare il fine di rendere il debitore consapevole dell’avvenuta cessione, aliunde, in qualsiasi modo e anche attraverso la notifica del ricorso per decreto ingiuntivo o la comunicazione, come nel caso che ci occupa, operata nel corso del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo (Cass: n. 1770 del 2014).

Secondo l’indirizzo consolidato e costante della giurisprudenza di legittimità e di merito (Cass.: n. 2242 del 1972, n. 18768 del 2004, n. 3690 del 2006, n. 22460 del 2017; Trib. Perugia del 2014, Trib. Benevento, del 2018, Trib. Verona del 2017, Trib. Matera del 2015, Trib. Cremona del 1989; Trib. Pordenone del 2009) il disconoscimento di una scrittura privata non può essere esperito nei confronti di un contratto parzialmente eseguito. Poiché l’esecuzione, seppur parziale, di un contratto ne produce il riconoscimento tacito, quando lo stesso abbia avuto un principio d’esecuzione da parte del debitore. Il pagamento di alcune rate del finanziamento, che nel caso in questione è avvenuto con addebito diretto sul conto corrente intestato al debitore, costituisce una tipica ipotesi di esecuzione volontaria parziale del contratto di finanziamento, che avendo avuto un principio di esecuzione produce il riconoscimento tacito del documento contrattuale e delle sottoscrizioni apposte su di esso, escludendo così la necessità di procedere alla sua verificazione e rendendo privo di effetti il disconoscimento operato in sede giudiziale, avendo l’opponente, seppur parzialmente, onorato il debito assunto con la società finanziaria. Per cui la parte che intenda avvalersi del documento, a seguito dell’avvenuto disconoscimento fatto in sede giudiziale della scrittura privata, non è neppure tenuta a proporre l’istanza di verificazione. Infatti, il riconoscimento della scrittura privata può essere anche implicito ed essere efficacemente compiuto in sede extragiudiziale. Tale riconoscimento anche se tacito rende inammissibile il disconoscimento della scrittura privata ai sensi dell’art. 214 c.p.c. , incompatibile e logicamente inconciliabile con il riconoscimento compiuto. Infatti, il riconoscimento, espresso o tacito, se effettuato fuori dal processo, si inquadra nella fattispecie della dichiarazione confessoria stragiudiziale di cui all’art. 2735 c.c. ovvero della condotta concludente incompatibile con l’esercizio del disconoscimento in giudizio. Ne consegue che la parte che, prima del giudizio, abbia tacitamente riconosciuto un documento da essa sottoscritto non può, nel giudizio successivamente instaurato, legittimamente disconoscere la scrittura privata prodotta e fatta valere contro di lei, ostando a ciò il limite di cui all’art. 2732 c.c., che vieta la revoca della confessione.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

1) Rigetta l’opposizione avverso il decreto ingiuntivo di cui agli atti del procedimento, che conferma integralmente;

2) Condanna gli opponenti verso l’opposta e l’intervenuta al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano complessivamente in € 4.835,00, oltre rimborso spese generali ed Iva e Cap come per legge; 3) Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.

Bari, 10 marzo 2022

Il Giudice

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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