fbpx
Generic filters
Parola esatta ...
Cerca nei titolo
Search in excerpt
Filtra per categoria
Codice Civile
Codice Penale

Responsabilità del professionista commercialista

Responsabilità del professionista commercialista, danno patito in nesso eziologicamente riconducibile al detto negligente comportamento.

Pubblicato il 17 March 2022 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FERRARA
SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 176/2022 pubblicata il 10/03/2022

nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2731/2020, promossa da:

XXX (C.F.), con il patrocinio dell’avv.

ATTORE/I contro

YYY (C.F.), con il patrocinio dell’avv.

CONVENUTO/I

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d’udienza di precisazione delle conclusioni 1-12-2021.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e domanda riconvenzionale, il cui valore eccedeva la competenza del giudice adito, XXX, conveniva avanti il Giudice di Pace di Ferrara, YYY

Remo chiedendo l’accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via preliminare: ci si oppone all’eventuale richiesta ex adverso di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;

In via principale nel merito: revocare e porre nel nulla, nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo n. 692/19 emesso dal giudice di Pace di Ferrara in data 28/06/2019 per i motivi di cui in narrativa;

In via subordinate nel merito: nella denegata ipotesi e non creduta ipotesi in cui il giudice accerti la posizione debitoria del sig. XXX nei confronti del Sig. YYY, ridurre la pretesa avversa delle somme non dovute fino ad equità.

In via riconvenzionale: accertato e dichiarato che il Sig. XXX ha subito un danno patrimoniale derivante dalla imperizia e negligenza da parte del sig. YYY, chiede condannarsi quest’ultimo al risarcimento a favore dell’opponente della somma che si determina in via prudenziale in € 14.000,00 o in quella superiore o inferiore che risultasse di giustizi.

Il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.”.

Si costituiva in giudizio YYY concludendo come segue: “In via pregiudiziale:

1) dichiarare la propria incompetenza per valore della domanda riconvenzionale e rimettere le parti avanti il Tribunale di Ferrara competente per valore, concedendo i termini di legge;

2) concedere la provvisoria esecuzione ex art. 648 cpc, del decreto ingiuntivo impugnato, in mancanza della presunta prova scritta che sarebbe impeditiva.

Nel merito:

respingere l’opposizione e convalidare il decreto ingiuntivo opposto.

In via istruttoria fissarsi udienza per la precisazione delle conclusioni.

Vinte le spese diritti ed onorari di causa.”.

Successivamente XXX riassumeva la domanda riconvenzionale risarcitoria avanti al Tribunale di Ferrara.

Ciò premesso, nel merito, XXX domanda in questa sede l’accertamento dell’inadempimento contrattuale del professionista YYYRemo nell’esecuzione dell’incarico professionale al medesimo conferito ed il risarcimento del danno.

Parte attrice assume che il convenuto, ragioniere, era legale rappresentante pro-tempore dello *** sas, incaricato dall’attore di tenere la contabilità dell’azienda di autotrasporto del Sig. XXX. Il professionista, odierno convenuto, in tesi di parte attrice, avrebbe accettato di aiutare il cliente, seppure nell’ambito della ordinaria attività di amministrazione contabile per quest’ultimo, ed avrebbe dovuto portare a termine il medesimo con la diligenza del professionista. Orbene, il mandato può avere forma orale ed essere dimostrato con ogni mezzo di prova.

Sul punto è pacifico in causa che il convenuto abbia svolto in favore di parte attrice un’opera di consulenza e mediazione tra l’attore e il terzo sig. *** onde tentare di porre rimedio alla complessa situazione debitoria di parte attrice, come emerge dalla documentazione versata in atti.

L’attore allega tuttavia solo genericamente un mandato professionale ma non ne delinea il contenuto e le obbligazioni assunte specificamente dal professionista.

L’attività di consulenza svolta in favore di parte attrice emerge in particolare dalla fattura n. 6 del 30 novembre 2018, per l’importo di euro 1.578,47, emessa da parte convenuta con la causale: “Gestione della pratica di cessione del contratto di leasing e dei rapporti con il Sig. ***”.

Le prove orali offerte da parte attrice non delineano il contenuto del mandato: hanno infatti ad oggetto esclusivamente le trattative intercorse direttamente tra il XXX e il terzo sig. *** per la cessione del contratto di leasing e, per il resto, hanno un contenuto generico e valutativo e non risultano dunque rilevanti, né ammissibili, posto che, non sono idonee a dimostrare specifiche obbligazioni assunte dal convenuto (sul punto v. capitolo 5 seconda memoria ex art. 183 co VI cpc di parte attrice: ““Vero che il Sig. XXX chiedeva assistenza professionale al Rag. YYY al fine di assisterlo nella trattativa per la cessione del diritto di riscatto del semirimorchio in capo al Sig. ***”).

L’attore imputa al convenuto in particolare di “non aver il professionista interrotto le procedure per la cessione del contratto di leasing”, attribuendo in sostanza al convenuto il danno conseguente ad un inadempimento del terzo, sig. ***, il quale pur avendo raggiunto un accordo con XXX, grazie all’opera di mediazione del convenuto, non provvedeva poi al pagamento del corrispettivo pur a fronte dell’intervenuto trasferimento della proprietà del semirimorchio in leasing.

E’ principio consolidato in giurisprudenza con particolare riferimento all’onere della prova in tema di responsabilità del professionista-commercialista, che incombe sul cliente la prova oltre che della sussistenza del mandato professionale, del danno patito in nesso eziologicamente riconducibile al detto negligente comportamento (Cass. Civ., Sez. III, n. 9917/2010).

Parte attrice ha fornito prova del mandato professionale avente ad oggetto la mera assistenza in sede di trattative contrattuali con un terzo. Non ha tuttavia adeguatamente allegato, né dimostrato le specifiche obbligazioni assunte da parte convenuta e la condotta negligente o contraria a buona fede del convenuto. Né, tantomeno, il YYY risulta aver garantito in alcun modo il committente in ordine all’esatto adempimento da parte del terzo.

Non emerge in particolare la violazione dell’obbligo di fornire adeguate informazioni al cliente. All’esito delle trattative intercorse tra le parti, il convenuto ha ricevuto copia dell’assegno a favore di parte attrice ed ha ritenuto perciò, ragionevolmente, ormai andato a buon fine l’affare. Non può pertanto attribuirsi alcuna responsabilità al convenuto in ordine al comportamento in violazione dell’obbligo di buona fede e all’inadempimento da parte del terzo (che recide il nesso causale tra la condotta del “consulente” ed il danno subito dall’attore) avendo il terzo creato la legittima aspettativa del buon esito dell’affare.

Per le ragioni esposte, in mancanza di compiuta allegazione dell’inadempimento del professionista in ordine ad obbligazioni specificamente assunte dal convenuto e di dimostrazione del nesso causale tra la denunciata omissione (asseritamente negligente) ed il danno subito, la domanda di parte attrice non può trovare accoglimento.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di XXX nei confronti di YYY, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

– respinge la domanda riconvenzionale svolta da XXX;

– condanna l’attore alla rifusione in favore del convenuto delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 808,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie ed accessori di legge.

Ferrara, 10 marzo 2022

Il Giudice

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

Desideri approfondire l'argomento ed avere una consulenza legale?

Prenota un appuntamento. La consultazione può avvenire in studio a Milano, Pesaro, Benevento, oppure in videoconferenza / conference call e si svolge in tre fasi.

Prima dell'appuntamento: analisi del caso prospettato. Si tratta della fase più delicata, perché dalla esatta comprensione del caso sottoposto dipendono il corretto inquadramento giuridico dello stesso, la ricerca del materiale e la soluzione finale.

Durante l’appuntamento: disponibilità all’ascolto e capacità a tenere distinti i dati essenziali del caso dalle componenti psicologiche ed emozionali.

Al termine dell’appuntamento: ti verranno forniti gli elementi di valutazione necessari e i suggerimenti opportuni al fine di porre in essere azioni consapevoli a seguito di un apprezzamento riflessivo di rischi e vantaggi. Il contenuto della prestazione di consulenza stragiudiziale comprende, difatti, il preciso dovere di informare compiutamente il cliente di ogni rischio di causa. A detto obbligo di informazione, si accompagnano specifici doveri di dissuasione e di sollecitazione.

LexCED
Desideri approfondire l’argomento ed avere una consulenza legale?

Articoli correlati