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Codice Penale

Contratto di somministrazione di energia elettrica

Contratto di somministrazione continuata di energia elettrica, molteplici interruzioni del servizio lamentate dal contraente.

Pubblicato il 28 February 2022 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CROTONE

Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa, ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 183/2022 pubblicata il 25/02/2022

nella causa civile iscritta al n. 1949/2017 R.G. vertente

TRA

XXX;

-ATTORE-

E

YYY s.p.a.,

-INTERVENUTA-

Oggetto: responsabilità da sbalzi di tensionerisarcimento del danno.

Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 24.11.2021, in cui le parti si sono riportate agli atti ed ai verbali di causa ed hanno chiesto la decisione della controversia, con termini per lo scambio di comparse conclusionali e repliche.

Fatto e diritto

1. Con atto di citazione notificato il 29.9.2017, XXX esponeva:

che in data 18.5.2017, a causa dell’abbassamento e innalzamento di tensione, si erano verificati vari danni a componenti elettrici siti nel locale di proprietà, indicati in citazione; che aveva inviato una lettera di messa in mora ad *** in data 27.6.2017, senza esito.

Chiedeva, pertanto, che la società convenuta fosse condannata a ristorare l’attore della somma complessiva di € 6.646,68 a titolo di risarcimento del danno subito o della somma maggiore o minore da accertarsi in corso di causa.

2. Si costituiva con propria comparsa di intervento YYY s.p.a. la quale negava l’esistenza di qualsiasi addebito di responsabilità per i lamentati sbalzi di tensione elettrica, considerato che l’attore non aveva dimostrato di aver installato dispositivi salvamotore-salvavita per proteggere gli utenti da sovraccarichi e mancanza di fase e che aveva adottato tutte le misure idonee. Contestava anche la risarcibilità di un danno enunciato solo genericamente.

3. Nel corso del giudizio era espletata la prova per testi ed era rigettata la richiesta di c.t.u. formulata dall’attore.

4. All’udienza del 24.11.2021, precisate le conclusioni, la causa era trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all’art. 190 c.p.c.

I. Nel merito, la domanda proposta è infondata e deve essere rigettata.

Va, infatti, rilevato che l’attore ha assolto l’onere della prova su di lui gravante, secondo consolidata giurisprudenza in tema di obbligazioni contrattuali, provando non solo la fonte negoziale del suo diritto (pacificamente riconducibile al contratto di somministrazione di energia elettrica di cui alla documentazione in atti), peraltro non contestata dalla società convenuta, ed allegando l’esistenza del lamentato inadempimento o inesatto adempimento (consistente, nel caso di specie, in alcune interruzioni della linea elettrica avvenute in data 18.5.2017, di mattina presto), mentre il convenuto non ha dimostrato l’esistenza del fatto estintivo dell’altrui pretesa, incombendo sull’ente erogatore, convenuto per il risarcimento del danno (e tenuto alla esecuzione della propria prestazione secondo buona fede), l’onere di provare che l’interruzione della erogazione energetica lamentata dal somministrato sia dipesa da una delle cause di giustificazione previste in specifica clausola contrattuale di esonero di responsabilità (forza maggiore, lavori di manutenzione, esigenze di servizio, cause accidentali, scioperi) espressamente sottoscritta dall’utente all’atto della stipula del negozio o, in subordine, da una causa ad esso non imputabile ex art. 1218 c.c. (Cass., n. 5144 del 09/06/1997), il tutto sulla base dei principi generali in materia contrattuale (per tutte, Cass. SS.UU, n. 13533/2001).

Infatti, l’esonero da responsabilità della società fornitrice di energia elettrica può aversi solo in caso di interruzioni o limitazioni della fornitura per cause accidentali, scioperi, esigenze di servizio o disposte dalle competenti autorità, in accordo con il dettato generale di cui all’art. 1218 c.c. (che esclude la responsabilità per inadempimento laddove lo stesso dipenda da causa non imputabile al debitore).

La giurisprudenza sul punto ritiene, infatti, che “atteso che il contratto di utenza concluso con l’*** ha la natura di contratto di somministrazione continuata di energia elettrica, l’onere probatorio della sussistenza di una delle giuste cause contrattualmente indicate (forza maggiore, lavori di manutenzione, esigenze di servizio, cause accidentali, scioperi) ovvero che le molteplici interruzioni del servizio lamentate dal contraente non rientrano tra quelle determinate dalle suddette cause di giustificazione previste nella stessa clausola di esonero, ricade sull’***. Il medesimo Ente è infatti tenuto, secondo buona fede, all’esecuzione del rapporto, e, a fronte della mancata erogazione della prestazione contrattuale, ha l’onere di provare che l’interruzione dell’erogazione dell’energia elettrica è dipesa da una delle cause di giustificazione previste nella clausola contrattuale di esonero, espressamente accettata dall’utente” (così Trib. Bari, 9.5.2011, n. 1599)

Nel merito, infatti, va osservato che, all’esito dell’istruttoria espletata, l’*** non è riuscita a fornire prova convincente in merito alla natura accidentale dell’interruzione del servizio, avvenuta nella data indicata dall’attore.

La teste escussa ha confermato che in data 18.5.2017, intorno alle 5 del mattino, in ***, nella zona nella quale è sito il locale di proprietà del XXX, si erano verificati alcuni sbalzi di tensione elettrica (teste ***). La teste *** ha anche precisato di essere entrata nel negozio del XXX e di aver visto che la fotocopiatrice, un computer a postazione fissa ed una stampante non funzionavano e che ella, salita in casa del XXX, vide che la lavatrice, il frigorifero e la televisione non funzionavano più.

La società convenuta pertanto aveva l’onere di documentare la natura dei guasti e tipologia delle attività effettuate in occasione degli stessi, al fine di dimostrare che i singoli guasti fossero derivati da fattori esterni non riconducibili a difetto di quella diligenza che il debitore è tenuto ad osservare per porsi nelle condizioni di poter adempiere e che quindi il lamentato inadempimento sia tale che alle relative conseguenze il debitore non possa con eguale diligenza porre riparo (Cass., 8 novembre 2002, n. 15712), ossia facendo tutto il possibile per adempiere l’obbligazione (v., Cass., 26 agosto 2002, n. 12477), per cui, in assenza di tale specifica dimostrazione, deve ritenersi che le singole interruzioni siano derivate da inadempimento imputabile alla convenuta.

Il teste di parte convenuta, ***, impiegato YYY, ha riferito che per la data del 18.5.2017 non era stato registrato alcun abbassamento e innalzamento della tensione elettrica.

La mancata esatta esecuzione del contratto di fornitura di energia elettrica obbliga, infatti, la parte inadempiente al risarcimento dei danni. Risultando l’utente adempiente alla propria prestazione e non essendo stata individuata un’altra causa delle dimostrate interruzioni del servizio, la convenuta, in altri termini, sarà da dichiararsi inadempiente agli obblighi assunti e, conseguentemente, responsabile dei danni da tale inadempimento scaturiti.

La domanda, tuttavia, deve essere rigettata in quanto il materiale probatorio esibito non consente di ritenere dimostrato il nesso causale, nonché l’entità del pregiudizio.

Gli argomenti difensivi addotti sul punto dalla parte attrice non depongono in senso favorevole all’accoglimento della domanda.

In primo luogo, la circostanza dedotta dall’attore, circa la custodia degli elettrodomestici e delle apparecchiature danneggiate nella propria abitazione e nel locale commerciale è assertiva, mancando del materiale fotografico che consentisse di visionare gli oggetti folgorati, di verificarne lo stato o la condizione e di riscontrarne la corrispondenza con la tipologia indicata nelle fatture e preventivi allegati. Sul punto la testimonianza della teste di parte attrice è generica, essendo stati indicati alcuni oggetti dalla stessa visionati, ma senza precisione in merito alle condizioni.

La fattura, inoltre, in seno al giudizio ordinario di cognizione assume un limitato valore probatorio. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che una fattura commerciale è un atto giuridico a contenuto partecipativo e di formazione unilaterale attraverso il quale si rendono noti alla controparte elementi negoziali, relativi ad un rapporto contrattuale tra loro intercorrente che assume valore di mero indizio e non di prova (cfr. Cass. Civ., sent. n. 299 del 2016).

Tale dato è avvalorato nel caso in cui alla fattura non sia allegata la copia di un bonifico o di un assegno che attestino il pagamento della somma portata in fattura.

L’attore esibisce inoltre: un preventivo di un negozio di elettrodomestici, avente ad oggetto tv, pc, alimentatore, lavatrice, frigo e telefono cellulare, del 13.6.2017, non seguito da fattura di acquisto o da prova del bonifico di pagamento per l’acquisto; una fattura di acquisto di un fotocopiatore del 2014 (al fine di dimostrarne il valore), una nota di un negozio di riparazione, con accluso preventivo per la riparazione del fotocopiatore, anch’esso non seguito da fattura di acquisto o prova del bonifico ed un altro preventivo per la riparazione del pc e della stampante.

In assenza di prova del pagamento di somme per la riparazione, di documentazione fotografica, di fatture commerciali di acquisto nessun danno, in conclusione, può essere risarcito.

L’aver, poi, invocato l’espletamento di una c.t.u. per l’accertamento dei danni e per la loro quantificazione non è argomento dirimente ai fini di causa, poiché la consulenza tecnica d’ufficio non costituisce un mezzo di prova e non è un mezzo istruttorio in senso proprio (cfr. Cass. Civ., ord. n. 15521 del 2019), avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti che non si sostituisce all’onere della prova del fatto costitutivo della pretesa azionata, gravante in tal caso sul danneggiato.

Per tali ragioni, la mancata dimostrazione del nesso causale e dell’entità del pregiudizio subito dal danneggiato depongono per il rigetto della domanda.

II. Tenuto conto del riconoscimento della fondatezza della domanda in merito all’an debeatur e del rigetto della richiesta risarcitoria, sussistono i presupposti della reciproca soccombenza per disporre la compensazione integrale delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale di Crotone, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte, sulla domanda proposta da XXX, , in qualità di titolare della dotta *** di XXX, cod. fisc./P., con atto di citazione ritualmente notificato, contro YYY s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., cod. fisc./p.IVA (R.G. n. 1949/2017), contrariis rejectis:

– Rigetta la domanda di risarcimento danni; – Compensa integralmente le spese di lite.

Così deciso in Crotone, il 25 febbraio 2022.

Il Giudice

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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