REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano La Corte di Appello di Firenze Sezione lavoro osì composta:
r. NOME COGNOME Presidente r. NOME COGNOME Consigliera rel. r. NOME COGNOME Consigliera ella causa iscritta al n. 476 / 2024 RG, promossa da Avv. NOME COGNOME NOME COGNOME appellante contro Avv. NOME COGNOME appellato vente ad oggetto:
appello della sentenza n. 70 / 2024 del Tribunale di Lucca quale giudice del lavoro, pubblicata il ebbraio 2024 ll’esito della camera di consiglio dell’udienza 15 aprile 2025 con lettura del dispositivo ha pronunciato la seguente
SENTENZA N._265_2025_- N._R.G._00000476_2024 DEL_28_04_2025 PUBBLICATA_IL_28_04_2025
Questa in sintesi la vicenda controversa, ricostruita sulla base degli atti e dei documenti delle parti, di nazionalità albanese, era presente in Italia con un permesso di soggiorno per cure mediche rilasciato 1 marzo 2022, con scadenza il 20 gennaio 2023 (doc. 1
ric. 1°), titolo che in seguito senza soluzione di continuità er ato rinnovato fino al 20 settembre 2023, e di nuovo fino al 22 marzo 2025 (essendo attualmente in corso la procedur i ulteriore rinnovo)
21 giugno 2022 egli aveva proposto domanda amministrativa per il riconoscimento dell’invalidità civile, ed all elativa visita del 16 settembre 2022 era stato riconosciuto invalido con totale e permanente inabilità lavorativa a 00%, con decorrenza dalla stessa domanda (doc. 2
ric. 1°) uttavia, il 20 settembre 2022 l gli aveva comunicato il rigetto della domanda di prestazione poiché (all’epoca gli era titolare di un permesso di soggiorno di durata inferiore ad un anno (doc. 3
ric. 1°) aveva convenuto l avanti al Tribunale di Lucca chiedendo il riconoscimento della pensione di invalidit ivile con decorrenza dalla domanda amministrativa del 21 giugno 2022 poiché era stata proposta in presenza de equisito sanitario (100% di invalidità civile accertato alla visita amministrativa del 16 settembre 2022), mentre eg ra titolare del permesso di soggiorno per cure mediche di 10 mesi di durata, ottenuto quale cittadino straniero i ondizioni di salute di particolare gravità (art. 19 comma 2 lett. D bis D. Lgvo n. 286/1998) sostegno della domanda, aveva invocato la giurisprudenza costituzionale e di legittimità secondo la quale eran legittime le norme che escludevano le prestazioni di invalidità civile per gli stranieri extra Unione europea no tolari di carta di soggiorno / permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo; aveva affermato che, i aso di prestazioni destinate a sostenere la persona ed a salvaguardare condizioni di vita accettabili nel contest amiliare, qualsiasi discrimine fra cittadini e stranieri legalmente soggiornanti in Italia sarebbe stato ingiustificato, pe ontrasto con il principio di non discriminazione n concreto, il diritto alla prestazione di invalidità civile spettava poiché, al momento della domanda amministrativa gli era in possesso dei relativi requisiti sanitari, nonché di un permesso di soggiorno di durata superiore a tre mesi, uindi non occasionale o di breve durata secondo l’art. 4 comma 4 D. Lgvo n. 286/1998 aveva chiesto il rigetto della domanda sul presupposto che, secondo la medesima giurisprudenza costituzional d illegittimità, le prestazioni di invalidità civile potevano essere riconosciute agli stranieri regolarmente soggiornan n Italia solo a condizione che il permesso fosse della durata di almeno un anno (durata prevista allo scopo dall’art. 4 U Immigrazione) on la sentenza appellata, il tribunale aveva accolto la domanda ritenendo che la giurisprudenza richiamata d ntrambe le parti debba interpretarsi nel senso che le prestazioni di invalidità civile spettavano agli stranieri forniti de elativi requisiti sanitari, purché presenti in Italia con un permesso di soggiorno di durata superiore a tre mesi, che i uanto tale doveva ritenersi non occasionale o di breve durata ai sensi dell’art. 41 comma 4 D. Lgvo n. 286/1998; pe i più, se al momento della domanda amministrativa il ricorrente era fornito di un permesso di soggiorno di durat maggiore di tre mesi, in seguito aveva ottenuto successivi rinnovi per ulteriori anni;
una lettura costituzionalmente orientata della disciplina in tema di invalidità civile doveva portare ad accogliere le domande dei titolari di permesso di soggiorno per cure mediche, trattandosi di coloro che erano autorizzati a permanere sul territorio nazionale in conseguenza di un grave stato patologico, poiché nemmeno potevano rientrare nel paese di origine;
le spese di lite vanno compensate per intero per la novità della questione giuridica dirimente.
aveva appellato la sentenza per violazione dell’art. 41 del D. Lgvo n. 286/1998 TU immigrazione e condizion ello straniero.
In fatto, aveva evidenziato che, al momento della domanda amministrativa del giugno 2022, l’appellato disponeva d n permesso di soggiorno per cure mediche di durata inferiore a un anno, rilasciato nel marzo 2022 con scadenza ennaio 2023.
Era invece irrilevante che, in seguito, tale permesso fosse stato rinnovato fino ad oltre l’ann omplessivo di durata.
Secondo la regola generale propria delle condizioni dell’azione, la durata superiore ad un ann on poteva emergere a posteriori (sommando la durata originaria con quella dei successivi rinnovi), bensì dovev ssere presente già in relazione al titolo posseduto in origine al momento della domanda.
In diritto, aveva aggiunto che la regola secondo la quale le prestazioni di invalidità civile non potevano esser conosciute agli stranieri non comunitari che soggiornavano in Italia in modo episodico o con titoli di breve durata er abilita dallo stesso art. 41 TU Immigrazione che, a tal fine, poneva il discrimine della durata annuale del permesso d oggiorno.
si era costituito chiedendo il rigetto dell’appello, con conferma della sentenza.
In fatto, il permesso di soggiorno originario della durata di 10 mesi, di cui egli era titolare al momento della domand mministrativa per la prestazione di invalidità civile, nelle more del primo grado era stato rinnovato fino al 2 ettembre 2023, ed in seguito ancora fino al 22 marzo 2025 (essendo attualmente pendente la procedura per l’ulterior nnovo).
La sua presenza in Italia non era quindi episodica bensì di lunga durata, e ciò proprio per motivi di cura dell rave patologia per la quale era già stato riconosciuto invalido civile al 100%, in occasione della visita amministrativ he gli aveva attribuito i requisiti sanitari con decorrenza dalla domanda amministrativa.
In diritto, aveva invocato una interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 41 TU Immigrazione, che s mponeva in materia di diritti fondamentali della persona, come le prestazioni di invalidità civile per coloro ch ossero forniti del più alto grado di invalidità per motivi sanitari, se stranieri purché regolarmente soggiornanti ne erritorio italiano in modo non occasionale né di breve durata.
§§§ econdo il collegio, l’appello è infondato e va respinto.
presente giudizio ruota essenzialmente sui principi di diritto ricavabili dalla interpretazione fornita dall iurisprudenza costituzionale e di legittimità della disciplina statale in materia di prestazioni di invalidità civile per g ranieri extra unione europea che non siano forniti del titolo di soggiorno quinquennale in Italia.
All’esito di tale complessa vicenda giurisprudenziale, secondo l’appello dell sarebbe venuta meno la sol revisione normativa della necessità di un titolo di soggiorno quinquennale (collegato peraltro a un requisito redditual he mal si concilia con le prestazioni di invalidità civile), mentre rimane comunque ferma la necessità di un titolo d oggiorno almeno annuale (come espressamente richiesto dall’art. 41 D. Lgvo n. 286/1998, ancora in vigore), del qual l momento della domanda amministrativa l’appellato era pacificamente privo. l contrario, secondo il tribunale, che sul punto recepiva la prospettazione dell’appellato, lo stesso art. 41 cit. dovev ssere interpretato in modo costituzionalmente orientato nel senso che il discrimine per la prestazione di invalidit ivile non era la durata ultra annuale del permesso posseduto al momento della domanda amministrativa di invalidit ivile, bensì un permesso riferito ad un soggiorno non episodico né di breve durata (da valutare in concreto).
Nel caso in esame si discute quindi esclusivamente del valore da attribuire ai titoli di soggiorno dell’appellato.
Non vi sono infatti ulteriori questioni a proposito del fatto che, al momento della domanda amministrativa del giugn 022, egli fosse invalido con inabilità lavorativa totale e permanente al 100%, come accertato nella visita eseguita i ede amministrativa.
Né vi sono dubbi sul fatto che egli fosse fornito del requisito reddituale della pensione d nvalidità civile, quale prestazione spettante sulla base di tale requisito sanitario.
permesso di cui l’appellato era fornito al momento della domanda amministrativa era per 10 mesi, rilasciato ne marzo 2022 con scadenza al gennaio 2023.
In seguito, senza soluzione di continuità, era stato rinnovato più volte fino all’ultima scadenza di marzo 2025, essend l momento in fase di ulteriore rinnovo (doc. C memoria di costituzione in appello).
In proposito, l aveva censurato la valutazione del tribunale secondo il quale tale titolo era sufficiente ai fini dell restazione di invalidità civile, affermando la violazione dell’art. 41 D. Lgvo n. 286/1998 che subordinava conoscimento del diritto al possesso di un permesso di soggiorno di durata almeno annuale, esistente al moment esso nel quale la domanda amministrativa era proposta ed i requisiti sanitari sussistevano.
Per contro, secondo il Collegio, la sentenza appellata deve essere confermata nei suoi riferimenti normativi giurisprudenziali, secondo i quali una volta che è stata dichiarata incostituzionale la regola nazionale che esigeva l arta di soggiorno quinquennale / permesso di soggiorno di lunga durata, in presenza dei requisiti sanitari e amministrativi delle prestazioni di invalidità civile (nel caso in esame pacifici), ai fini del riconoscimento del diritto non era più dirimente la durata annuale del permesso di soggiorno di cui la parte era titolare al momento dell domanda amministrativa. piuttosto, l’unico requisito perché non fosse discriminatorio il diverso trattamento riservato agli invalidi stranie spetto ai cittadini italiani era che il soggiorno dei primi in Italia fosse legittimo, nonché non occasionale né di brev urata.
La giurisprudenza di legittimità, a sua volta ispirata da quella costituzionale richiamata negli atti delle parti (Cort Cost. sentenze n. 306/2008, n. 11/2009, n. 187/2010, n. 329/2011, n. 40/2013, n. 22/2015), fondava la decisione qui appellata.
Secondo Cass. n. 28141/2021: < si è già ritenuto, infatti, (Cass. Ord.za n. 23763/2018, Sent. n. 17397/2016) che lo straniero, legalmente soggiornante nel territorio dello Stato da tempo apprezzabile e in modo non episodico, rescindere dal superamento del limite temporale quinquennale che condiziona il rilascio della carta di soggiorno, ha diritto alla pensione di invalidità civile, ove in possesso degli ulteriori requisiti di legge, rientrando tale prestazione a le provvidenze destinate al sostentamento della persona, nonché alla salvaguardia di condizioni di vita accettabile per il contesto familiare in cui il disabile è inserito, che, alla luce della giurisprudenza costituzionale che ha espunto ulteriore condizione della necessità della carta di soggiorno, devono essere erogate senza alcuna discriminazione tra cittadini e stranieri che hanno titolo alla permanenza nel territorio dello Stato, pena la violazione del principio di no discriminazione sancito dall’art. 14 CEDU >,. Ancora più centrata sulla questione qui dirimente, Cass. n. 13789/2021 aveva riconosciuto il diritto ad una prestazione di invalidità civile in favore di un straniero extra Unione europea privo della carta di soggiorno, e il cui titolo di soggiorno in Italia per durata ultra annuale non si fondava sulla durata originaria del permesso di cui egli era titolare a momento della domanda amministrativa per la prestazione di invalidità civile, bensì sulla sommatoria dei diversi permessi di soggiorno che con continuità egli aveva ottenuto nel tempo, anche successivo alla domanda amministrativa. In proposito, Cass. n. 13789/2021 aveva affermato che:
in seguito alla declaratoria di illegittimità costituzionale della disciplina in materia di prestazioni di invalidità civil er gli stranieri extra Unione europea che condizionava il diritto al titolo quinquennale di soggiorno in Italia, il fatt he fosse ancora vigente l’art. 41 D. Lgvo n. 286/1998, riferito alla durata ultrannuale del permesso di soggiorno qual resupposto per le prestazioni di invalidità civile, non rappresentava un ostacolo al riconoscimento di tale diritto i tuazioni nelle quali tale durata ultra annuale si potesse comunque ottenere per la sommatoria di permessi d oggiorno ottenuti nel tempo la giurisprudenza costituzionale aveva escluso la necessità di un titolo di soggiorno quinquennale quale presuppost er attribuire a cittadini extra Unione europea le prestazioni di invalidità civile che coinvolgono valori essenzia salvaguardia della salute, esigenze di solidarietà rispetto a condizioni di elevato disagio personale e sociale, doveri d ssistenza per le famiglie), a tal fine ponendo l’unico limite del soggiorno legale da tempo apprezzabile ed in mod on episodico in fatto, il giudice di merito poteva valutare in modo adeguato il carattere non episodico e di non breve durata dell ermanenza legale dello straniero in Italia, tenendo conto dei permessi di soggiorno ripetutamente ottenuti, al di l ella durata di ciascuno di essi e di indipendentemente da quale fosse la durata dello specifico permesso ottenuto a momento in cui la prestazione di invalidità civile era richiesta, in presenza dei relativi requisiti sanitari sussistevano. n conclusione, l’applicazione al caso in esame del complesso di tale principi conferma l’accoglimento della domand isposto dal tribunale.
Va infine considerato che, da un lato, il permesso di soggiorno per la durata di 10 mesi di cui era titolare l’appellato a momento della domanda di invalidità civile mostrava già una presenza non episodica e non di breve durata in Italia.
Dall’altro lato, il permesso di soggiorno per ragioni di cura (art. 19 comma 2 lett. d bis D. Lgvo n. 286/1998) è previst er una durata temporale non superiore ad un anno, ma è prorogabile senza limiti al persistere delle necessità sanitari he ne giustificano il rilascio.
Quindi, a fronte di uno straniero che da anni risiede stabilmente in Italia sulla base d ermessi di soggiorno per ragioni di cura sempre rinnovati, sarebbe irragionevole escludere una prestazione d nvalidità civile, essenziale per lui e la sua famiglia, per il solo motivo che al momento della domanda amministrativ a Questura gli aveva rilasciato un titolo di durata inferiore all’anno.
pese di lite e C.U. e spese di lite di secondo grado seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo in relazione agli impor minimi dello scaglione di valore indeterminabile di complessità bassa, esclusa la fase istruttoria non svolta nel present rado che si è esaurito in un’unica udienza di discussione e decisione sulla base degli atti e dei documenti.
e spese vanno distratte in favore della procuratrice NOME COGNOME che si è dichiarata antistataria Nei confronti dell soccombente, vanno dichiarati i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato.
La Corte, definitivamente pronunciando, respinge l’appello e conferma la sentenza appellata.
condanna l al pagamento delle spese di lite, liquidate in €. 3.473,00 oltre spese generali 15% Iva e Cpa, d istrarre in favore della procuratrice antistataria NOME COGNOME.
Dichiara che nei confronti dell sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato.
Firenze, 15 aprile 2025.
a Consigliera est. La Presidente r. NOME COGNOME dr. NOME COGNOME
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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