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Contratti di appalto soggetti al D.Lgs. 81/2008

La sentenza chiarisce la distinzione tra contratti di appalto soggetti al D.Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza e quelli esclusi. Inoltre, viene ribadito che l’eventuale mancata redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento non comporta la nullità del contratto, ma l’applicazione di specifiche sanzioni. Infine, la sentenza affronta il tema del risarcimento danni ex art. 96 c.p.c., escludendone l’applicabilità nel caso di specie.

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Pubblicato il 13 giugno 2025 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DI ROMA Terza

Sezione Civile Così composta:

Dott.

NOME COGNOME

Presidente rel. Dott. NOME COGNOME Consigliere, Dott. NOME COGNOME Consigliere.

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A N._3574_2025_- N._R.G._00003685_2022 DEPOSITO_MINUTA_09_06_2025_ PUBBLICAZIONE_09_06_2025

nella causa civile di II

° grado iscritta al N. 3685/2022 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, riservata in decisione in data 26.2.2025 avente ad oggetto:

appello avverso sentenza Tribunale di Roma n. 7658/2022 e vertente tra e in concordato preventivo, rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME e NOME COGNOME appellante – appresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME appellata – IN FATTO E IN DIRITTO Rilevato che:

-il Tribunale di Roma, con la sentenza di cui in epigrafe, ha respinto l’opposizione della ora appellante avverso il decreto ingiuntivo n. 17269/2028, per l’importo di euro 22.998,00, oltre accessori, emesso dal medesimo Tribunale nei suoi confronti e in favore dell’odierna appellata il decreto ingiuntivo era stato chiesto e concesso con riferimento a fatture relative a contratti di appalto inter partes;

– le vicende di causa possono così riassumersi:

incaricava, rispettivamente nel 2013 e nel 2017, per l’esecuzione dei lavori di cui a due ordini (ordine n. 167 del 2013 – ordine di cui all’offerta del 7-9/02/2017);

i lavori venivano eseguiti e mai contestati, sotto il profilo della effettiva e corretta esecuzione.

Detti lavori, come dettagliatamente elencati nei suddetti ordini, avevano ad oggetto:

ordine n. 167 del 2013:

la profilatura scarpata con scavo, rinterro e movimentazione in cantiere del materiale di scavo per una distanza massima di 200ml con relativo spianamento, nonché pulizia della parte soprastante in muro in cemento armato;

offerta del 7-9/02/2017:

1) la fornitura e posa in opera di griglia carrabile con relativo collegamento di scarico mediante tubazioni in pvc compreso scavo e ripristino, 2) fornitura e messa in quota posa di n. 4 chiusini in ghisa con botola circolare;

3) messa in quota n. 2 chiusini esistenti;

4) pulizia delle caditoie esistenti;

5) fornitura e posa in opera di mano d’attacco con emulsione bituminosa per mq. 563,00;

6) fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di base, steso e compattato con rulli per mq. 563,00;

7) fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura per mq. 563,00.

Nei confronti di risultata inadempiente rispetto al pagamento delle fatture emesse dalla fronte dei succitati lavori, veniva emesso dal Tribunale di Roma il decreto ingiuntivo n. 17269/2028, per l’importo di euro /2008, che prevede che nei contratti di appalto devono essere “ specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell’art. 1418 del codice civile i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni ” Bel eur nel corso del giudizio di primo grado veniva inoltre ammessa a concordato preventivo procedura n. 24/2019 del Tribunale di Roma, poi omologato in data 18 febbraio 2021 e precisava che avrebbe potuto provvedere al pagamento secondo le modalità previste dal piano concordatario, al quale veniva ricompresa l’odierna parte appellata quale creditrice chirografaria. Il giudice di prime cure, all’esito dell’istruttoria, ha respinto l’opposizione, e condannato alla refusione in favore delle spese di giudizio liquidate in Euro 4.835, oltre spese generali Iva e CPA come per legge.

ha proposto appello, per i seguenti motivi che si riportano:

“(I) Il Tribunale ha apoditticamente affermato che i lavori di causa rientrano nella definizione di cantieri temporanei o mobili.

L’affermazione è del tutto apodittica e non motivata.

(II) Anche se si fosse trattato di cantieri temporanei o mobili, avrebbe dovuto:

(i) accettare il PSC di cui all’art. 100 del D.lgs. 81/2008;

e (ii) redigere il POS (Piano Operativo di Sicurezza).

Nessuno dei predetti adempimenti è stato svolto dalla controparte, con la conseguenza che i Contratti di Appalto risulterebbero nulli anche ai sensi della disciplina speciale sui cantieri mobili o temporanei.

Anche tali circostanze di fatto non sono state smentite, eppure il Tribunale non ha preso in considerazione nulla di tutto ciò, limitandosi a riportare il contenuto degli articoli e a dichiarare, in maniera del tutto apodittica, che “non sussistono i presupposti a sostegno della declaratoria di nullità dei contratti”.

Anche in questo caso, dunque, da un lato, l’affermazione contenuta nella Sentenza non è motivata, dall’altro, è smentita da quanto emerso in corso di giudizio.

” si è costituita e ha chiesto in via pregiudiziale dichiararsi l’inammissibilità dell’appello per violazione degli articoli 342 e 348 bis c.p.c., e nel merito il rigetto dell’appello;

-la Corte, con ordinanza resa all’esito della udienza del 25.2.2025 ex art. 127 ter c.p.c., ha assegnato la causa in decisione con termini ex art. 190 c.p.c.;

– sia parte appellante, sia parte appellata, hanno depositato le comparse conclusionali e memorie di replica;

Ritenuto che, a scioglimento della riserva:

-l’appello è infondato e va rigettato e infatti:

va premesso, come del resto eccepito dalla (ma si tratta di profili rilevabili d’ufficio) che l’appello presenta profili di inammissibilità;

l’appellante non ha individuato chiaramente i motivi per i quali viene contrastato il ragionamento svolto dal giudice di prime cure e si è limitato a contestazioni apodittiche, non fornendo adeguate argomentazioni a sostegno delle proprie ragioni;

né ha individuato specificamente le disposizioni che sarebbero state violate ;

apodittico (e senza che siano stati almeno dedotti riscontri giurisprudenziali) l’affermazione relativa alla qualificazione dei contratti di appalto de quo quali contratti relativi a cantieri esclusi dall’ambito di applicazione del titolo IV del D. Lgs. 81/2008;

-si tratta di profilo dirimente;

l’appello però è anche, nel suo complesso, manifestamente infondato, tenuto conto della indiscutibile esistenza ed esigibilità del credito vantato da per l’effettivo avvenuto svolgimento dei lavori oggetto dei contratti (a fronte della emissione delle relative fatture, vi è l’ammissione del credito stesso tra i crediti rientranti nel piano concordatario della -più specificamente, per completezza:

con il primo motivo l’appellante sostiene che il Tribunale abbia apoditticamente affermato che i lavori in causa rientrano nella definizione di cantieri temporanei o mobili.

Deve sottolinearsi che il giudice di prime cure ha motivato questa sua affermazione sulla base dei lavori effettuati, dettagliatamente indicati nei due ordini (ordine n. 167 del 2013 – ordine di cui all’offerta del 7-9/02/2017) prodotti in giudizio, che sono stati raffrontati con l’elencazione contenuta nell’allegato X che viene richiamato dal titolo IV del D. Lgs. 81/2008 in materia di cantieri temporanei o mobili, risultandone perfettamente compatibili.

La sola circostanza, addotta dall’appellante, che i lavori oggetto di causa si siano svolti nell’ambito della costruzione di un vasto complesso immobiliare e che vi sarebbe stata interferenza con soggetti terzi che lavoravano in parallelo sul cantiere non prevale sulla natura dei lavori stessi, che di per sé combaciano con la descrizione contenuta nel succitato allegato X e che presentano le caratteristiche di temporaneità e mobilità;

venendo al secondo motivo di appello, si rileva che l’appellante, in subordine, richiama gli obblighi cui avrebbe dovuto adempiere l’impresa esecutrice dei lavori in caso di qualificazione degli stessi nella definizione di cantieri temporanei o mobili, ovvero la accettazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento e la redazione del Piano Operativo di Sicurezza.

Ma l’appellante, nel richiamare gli inadempimenti di controparte, tralascia di enunciare il principale obbligo a proprio carico, relativo alla predisposizione, in qualità di impresa committente, nella persona del coordinatore per la atto di comparsa di costituzione e risposta che lo stesso dovrebbe essere nella disponibilità di in quanto da quest’ultima predisposto.

Il mandato adempimento dei suddetti obblighi, che non è oggetto di domanda giudiziale in primo grado, non comporterebbe, in ogni caso, nullità del contratto ma le sanzioni di cui al D. Lgs. 81/2008.

Occorre rilevare che la domanda attorea proposta in primo grado, come riproposta in appello, è volta esclusivamente ad ottenere l’accertamento della nullità dei contratti di appalto del 6 agosto 2013 e del 28 febbraio 2017 in relazione all’art. 26, quinto comma del D. Lgs. 81/2008, senza nulla riferire in merito a possibili altre qualificazioni dei lavori (di natura temporanea o mobile) che avrebbero determinato un diverso esame delle questioni oggetto di causa, e senza nulla contestare in merito alla circostanza che i lavori oggetto dei suddetti contratti sono stati effettivamente eseguiti. Sotto questo profilo, risulta corretto anche quanto evidenziato dalla appellata quando afferma che la società pur sostenendo la nullità dei contratti e pur non avendo versato il corrispettivo, ha continuato a beneficiare dei lavori effettivamente eseguiti dalla accettati e mai contestati;

pertanto, si configurerebbe astrattamente un idoneo titolo restitutorio in favore della appellata ai sensi degli art. 2033 e ss, c.c., come riproposto dalla stessa con domanda ex art. 346 c.p.c. -Quanto alla domanda proposta dall’appellata di risarcimento del danno ai sensi dell’art. 96 cpc., pur dovendosi ritenere infondato nel merito l’appello, non si ravvisa nel caso di specie una specifica condotta di mala fede o colpa grave da imputare all’appellante, né un abuso del processo, né le altre circostanze che possano legittimare la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento del danno: ciò anche in considerazione del fatto che non sono stati prodotti nel corso dei giudizi di primo e secondo grado, da nessuna delle due parti, i documenti comprovanti il rispetto delle normative in materia di sicurezza, conseguenti alla pregiudiziale qualificazione della natura dei lavori;

Al rigetto dell’appello segue la condanna dell’appellante alle spese, come liquidate in dispositivo;

sussistono, altresì, i presupposti per il raddoppio del c.u. ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater D.p.r. 115/2002.

P.Q.M

Rigetta l’appello e condanna l’appellante alle spese, che liquida, in favore di ciascuna delle parti costituite, in euro oltre competenze di legge;

sussistono i presupposti per il raddoppio del c.u. ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater D.p.r. 115/2002. Roma, data del deposito Il presidente est. (dr. NOME. COGNOME)

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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