TRIBUNALE DI PESCARA
ORDINANZA N._R.G._00002133_2024 DEL_14_01_2025 PUBBLICATA_IL_14_01_2025
Il giudice, dott. NOME COGNOME letti gli atti della domanda formulata ai sensi degli artt. 688 cpc e 1172 cc nel procedimento n. 2133/2024 R.G. (c. f. ) e (c. f. ), rappresentati e difesi dall’Avv. NOME COGNOME giusta procura in atti;
-ricorrente-
nei confronti di (c.f. , e (c.f. , rappresentati e difesi dall’Avv. NOME COGNOME come da mandato in atti;
-resistenti- sciolta la riserva formulata all’esito dell’udienza del 14.1.2025, OSSERVA Con ricorso regolarmente notificato unitamente al decreto di fissazione dell’udienza di comparizione, hanno premesso:
1) di essere comproprietari di un immobile di civile abitazione sito in Sant’Eufemia a Maiella (Pe) alla INDIRIZZO identificato in NCEU del Comune di Sant’Eufemia a Maiella al Foglio 4, particella 2707, sub. 1, Cat A/3, di vani 4,5;
2) che la predetta unità immobiliare, costituita da fabbricato posto in aggregato ad altri fabbricati edificata su C.F. C.F. C.F. C.F. di quasi totale demolizione del predetto, contiguo, fabbricato in comproprietà dei sig.ri , rimasto privo di copertura e non demolito solo con riferimento alla parte muraria perimetrale del piano terra posto a livello stradale, i ricorrenti, preoccupati dalla insorgenza a carico del proprio muro di confine, posto in aderenza con il predetto fabbricato di controparte, di infiltrazioni di acque piovane che andavano ad interessare, danneggiandone gli intonaci, tinteggiature e rivestimenti, il vano ingresso e il vano bagno posti a confine con la proprietà dei sig.ri provvedevano a notiziare la proprietà confinante affinchè effettuasse tutti gli interventi necessari a far cessare le lamentate infiltrazioni provvedendo, altresì, a risarcire il danno nel frattempo verificatosi che ci si riservava di quantificare; 4) che nonostante il predetto sollecito scritto nessun riscontro o intervento veniva effettuato dai proprietari confinanti di guisa che i ricorrenti, preoccupati dal fatto che i fenomeni infiltrativi già presenti si andavano aggravando ed estendendo, incaricavano proprio tecnico di fiducia, nella persona dell’Ing. onde verificare quale fosse l’origine delle predette infiltrazioni al fine di individuare le opere necessarie a farle cessare con quantificazione dei costi necessari anche al ripristino dei danni; 5) che in ottemperanza dell’incarico ricevuto il predetto professionista, effettuati i sopralluoghi e i rilievi del caso, rimetteva, in data 18.01.2024, relazione tecnica, dalla quale si evince, che << Dal sopralluogo, lo scrivente professionista riscontra e fa rilevare che nella demolizione del fabbricato contiguo di proprietà Sig. , residente in Tocco da Casauria (PE), in INDIRIZZO i rifiuti della stessa costituiti da pietrame, piastrelle, intonaci, pianelle, profilati in ferro, travi in legno, tavelle, tegole, ecc. risultano costipati e compattati nel piano terra per un’altezza di circa 2,00 m e sono protetti provvisoriamente dalle intemperie da una soletta sommitale in conglomerato cementizio eseguita post demolizione. Detti materiali di risulta nel tempo si sono imbevuti di acque piovane con rigonfiamento della porzione di muro originario in pietrame di contenimento, all’odierno non rimosso (v. foto allegato c).
Orbene, tale situazione ha comportato infiltrazioni di acque piovane nel muro di confine in aderenza alla proprietà Sig. che hanno interessato gli intonaci e le tinteggiature dei vani bagno ed ingresso alla predetta unità immobiliare.
La porzione di muro, di legno che non possono assolvere nella maniera più assoluta a nessuna opera provvisionale e protettiva da pericolo di crollo del sito in questione essendo i legnami impiegati di scarsa consistenza e fortemente ammalorati.
Pertanto, si consiglia e prescrive di procedere con urgenza alla rimozione di tutti i materiali di risulta accatastati nell’area di sedime ed al successivo trasporto a discarica degli stessi comprendente anche la demolizione dell’ultimo tratto di muro del fabbricato collabente ed al momento costituente, in maniera molto precaria, il contenimento dei materiali di demolizione di parte del fabbricato con pericolo di crollo dello stesso sulla pubblica via ed il trasporto a discarica dei materiali di risulta.
Relativamente, alla muratura del confinante in aderenza, proprietà , messa incautamente a nudo con la demolizione del fabbricato, proprietà , si è determinato una duplice criticità ovvero l’aumento della trasmittanza termica della parete (messa a nudo) nonché infiltrazioni di acque piovane nell’unità immobiliare stessa e l’esposizione della stessa alle intemperie climatiche quali:
piogge, neve, umidità, infiltrazioni di acque piovane ecc..
In definitiva, l’eliminazione di dette criticità possono trovare rimedio, per l’esterno, mediante la realizzazione di complanarità della parete messa a nudo con spicconatura di pietrame e degli intonaci (ex interni) residuali ammalorati, la realizzazione di nuovo intonaco in malta premiscelata e rasatura finale, la successiva realizzazione del cappotto termico mediante impiego di pannelli di polistirene XPS di idoneo spessore, la finitura con rivestimento a spessore in acrilsilossanico (pittura traspirante ed idrorepellente) e l’installazione della scossalina di sormonto e protezione dell’estremità di falda della copertura, per l’interno mediante spicconatura degli intonaci ammalorati da infiltrazioni di acque piovane, la successiva realizzazione di intonaco con finitura al civile e la finitura con pittura simile all’esistente; il lavoro comprende altresì la realizzazione del massetto impermeabile dell’area di sedime (piano di campagna del fabbricato demolito) messa a nudo onde evitare future infiltrazioni di acque piovane nel piano terra del fabbricato del confinante, proprietà.
Da ultimo, lo scrivente professionista tiene a precisare ed a mettere in risalto che in mancanza di pronto intervento i danni già individuati ed evidenziati, considerata anche la stagione premesso, i ricorrenti hanno chiesto di ordinare ai sig.ri , nella loro qualità di comproprietari dell’unità immobiliare confinante in aderenza a quella dei ricorrenti, la rimozione, mediante l’effettuazione sulla medesima loro proprietà posta a confine e aderenza con la proprietà dei ricorrenti, degli opportuni interventi manutentivi urgenti indicati dal consulente di parte, affinchè vengano fatte cessare le infiltrazioni di acqua piovana, che hanno arrecato e continuano ad arrecare danno alla proprietà dei ricorrenti, anche in termini di mancato pieno godimento dell’immobile ad uso abitativo gravato da forte odore di muffa, e determinano la presenza di un immanente pericolo di ulteriori danni strutturali all’immobile dei ricorrenti. Si sono costituiti in giudizio i sigg.ri , che hanno chiesto il rigetto del ricorso per insussistenza dei presupposti dell’azione cautelare.
*** Il ricorso è fondato.
Orbene, l’azione proposta da parte ricorrente è stata correttamente qualificata come denunzia di danno temuto (art. 1172 c.c.), considerato che i sigg.ri hanno inteso agire a tutela del loro immobile contro il pericolo grave e prossimo proveniente da cosa altrui.
L’azione di denunzia di danno temuto ha come presupposti di diritto sostanziale:
1) un pericolo di danno futuro, minacciato da cosa a cosa;
2) la gravità del pericolo, che minacci di distruggere o di danneggiare gravemente la cosa, alla quale sovrasta;
3) la prossimità, in ordine spazio-temporale, del pericolo sovrastante la cosa.
In particolare, per la sussistenza del pericolo di danno grave e prossimo non è necessario attendere il concreto verificarsi di un pregiudizio tale da minacciare la stabilità dell’immobile, un crollo imminente o un cedimento strutturale, essendo sufficiente un pericolo ragionevole in tal senso:
l’azione di danno temuto va accolta non soltanto quando vi sia il rischio di distruzione o di danno notevole alla cosa, ma anche ove il mancato intervento manutentivo determini l’inevitabile e prossimo aggravamento del danno già esistente.
Ed invero dalla relazione di CTU disposta, da intendersi qui richiamata (le cui innanzitutto una precisa descrizione dello stato di degrado dell’immobile della parte ricorrente.
Per quel che maggiormente rileva in questa sede, è emerso che all’interno dell’abitazione di proprietà , sulle pareti verticali (piano terra, piano primo) lato nord, poste a confine con la proprietà , risultano macchie e aloni generati da infiltrazioni di acqua piovana provenienti dalla demolizione del fabbricato esistente e dalla messa a nudo del muro a confine tra le due proprietà;
in particolare si legge nella CTU che “La demolizione del fabbricato esposto alle intemperie e agli agenti atmosferici (acqua piovana, neve, irraggiamento solare, ecc.) l’originaria parete interna di proprietà per l’intera superficie da cielo a terra.
Tale superficie, prima dell’intervento di parziale demolizione, era protetta dal manufatto abitativo.
La demolizione del fabbricato ha permesso all’acqua piovana di infiltrarsi facilmente all’interno della proprietà in quanto la parete esposta non presenta alcuna protezione adeguata ad evitare l’esposizione agli agenti atmosferici.
Al piano terra, all’interno del vano sottoscala e in prossimità della porta d’ingresso si rilevano infiltrazioni d’acqua diffuse;
si evidenzia altresì il distacco del rivestimento ceramico (mattonelle), all’interno del vano scala posto alle spalle della muratura interessata da infiltrazioni d’acqua piovana”.
Ciò posto, risulta dunque che la demolizione del fabbricato di proprietà dei resistenti ha già causato un danno all’immobile di parte ricorrente, sicchè sussiste certamente l’interesse della parte ricorrente ad agire.
Deve inoltre ritenersi sussistente un pericolo di un prossimo aggravamento del danno già esistente a causa delle infiltrazioni:
l’azione di danno temuto va accolta non soltanto quando vi sia il rischio di distruzione o di danno notevole alla cosa, ma anche ove il mancato intervento manutentivo determini l’inevitabile e prossimo aggravamento del danno già esistente.
Nella fattispecie, come evidenziato sopra, il processo di infiltrazione è attivo ed anche consistente.
Appare perciò evidente che il suo perdurare provocherà, progressivamente, ulteriore pregiudizio alla consistenza degli ambienti.
Non v’è dubbio, in conclusione, che sussistano i presupposti che fondano l’azione CTU ha infine individuato i lavori urgenti al fine di eliminare le cause delle infiltrazioni d’acqua piovana e procedere con la messa in sicurezza dei luoghi, vale a dire:
1) dare corso a quanto richiamato nell’ordinanza del Sindaco del Comune di Sant’Eufemia e cioè procedere nella completa demolizione della struttura esistente (rudere) con il conseguente smaltimento di tutti i calcinacci compresi anche quelli attualmente confinati all’interno del rudere;
2) realizzare un massetto cementizio a completa copertura dell’impronta del fabbricato , contenente una canalizzazione che convogli le acque meteoriche verso la caditoia sulla strada comunale INDIRIZZO
3) impermeabilizzazione delle superfici comprese tra l’attacco verticale e la parete di proprietà con la superficie orizzontale del massetto cementizio presso la proprietà con uso di guaine bituminose impermeabilizzanti;
4) realizzazione di idoneo intonaco idrorepellente per esterno presso la parete nuda di proprietà con la completa chiusura dei fori presenti sulla facciata;
5) tinteggiatura della nuova superficie intonacata con uso di pittura idrorepellente ed impermeabile.
6) Realizzazione di recinzione sulla proprietà al fine di garantire la pubblica e privata incolumità.
Ha altresì individuato le opere necessarie al ripristino dell’immobile di parte ricorrente.
Questi rimedi dovranno essere adottati dai resistenti.
Infine, non sussistono i presupposti per disporre, ai sensi del secondo comma dell’art. 1172 c.c., una idonea garanzia per i danni eventuali, non sussistendo elementi idonei a lasciar presumere che i resistenti non siano in grado di far fronte alle eventuali e future richieste risarcitorie.
Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo (tenendo conto della natura cautelare del procedimento), seguono la soccombenza;
sono definitivamente poste a carico degli stessi resistenti le spese di CTU liquidate nel corso del giudizio.
Il giudice, in accoglimento del ricorso proposto:
1) ordina ai resistenti di eseguire le opere meglio descritte nella relazione di CTU in atti, alla quale si rimanda, con inizio dei lavori nel termine di gg. 30 dalla notifica della ) condanna i resistenti al pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente, che si liquidano per come richiesto in €. 3.437,00 per compensi (dm 147/22 scaglione da 5.200 a 26 mila euro), €. 171,10 per spese, oltre 15% per rimborso forfettario, iva e cap come per legge, ponendo definitivamente a carico dei resistenti le spese di CTU liquidate nel corso del giudizio. Pescara, 14.1.2025.
Il giudice dott. NOME COGNOME
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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