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Condanna alla restituzione per arricchimento senza causa in caso di versamenti eccedenti i limiti di proporzionalità durante una convivenza more uxorio

In caso di convivenza more uxorio, la presunzione di gratuità delle prestazioni effettuate non si applica quando i contributi di uno dei conviventi eccedono i limiti di proporzionalità e adeguatezza. Nel caso di specie, la Corte d’Appello ha confermato la condanna alla restituzione di una somma di denaro versata da uno dei conviventi per l’acquisto di un immobile intestato solo all’altro convivente, in quanto tale somma è stata ritenuta sproporzionata rispetto alle condizioni economiche della coppia.

N. R.G. 5308/2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D’APPELLO DI MILANO

Sezione Prima civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. NOME COGNOME Presidente dr.
NOME COGNOME Consigliere dr.
NOME COGNOME Consigliere relatore ha pronunciato la seguente

SENTENZA N._3364_2019_- N._R.G._00005308_2017 DEL_25_07_2019 PUBBLICATA_IL_30_07_2019

nella causa iscritta al n. r.g. 5308/2017 promossa in grado d’appello (C.F. , con il patrocinio dell’avv. , elettivamente domiciliato presso il difensore avv. , giusta procura in atti APPELLANTE CONTRO (C.F. ), con il patrocinio dell’avv. e dell’avv. NOME elettivamente domiciliato in 20129 presso il difensore avv. giusta procura in atti APPELLATO

Oggetto:
Arricchimento senza causa

conclusioni Per

“Piaccia all’Ill.ma Corte d’Appello adita, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, in integrale riforma della sentenza impugnata, per tutti i motivi di cui in premessa:
– rigettare ogni avversa domanda siccome infondata in fatto e in diritto e del tutto sfornita di prova;
– In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui siano ravvisate residue pretese creditorie del Sig. nei confronti del Sig. limitare gli importi riconosciuti in ragione dell’eventuale eccesso rispetto a quanto già corrisposto dal a vantaggio dell’appellato, di cui agli atti e documenti versati nel giudizio, tenendo altresì in considerazione la diminuzione di valore dell’immobile sito in di proprietà dell’appellante ed il godimento dello stesso avutone dal Sig. – Sempre in via subordinata, in difetto di integrale rigetto delle avverse domande, accertare e dichiarare la nullità della sentenza per il vizio di ultrapetizione ex art. 112 c.p.c. meglio argomentato nelle premesse, e per l’effetto ridurre gli importi da riconoscere al Sig. a titolo di prezzo per l’acquisto dell’immobile de quo ad € 38.000,00, ulteriormente ridotti tenendo in considerazione la diminuzione di valore dell’immobile sito in di proprietà dell’appellante, ed il godimento dello stesso avutone dal Sig. – In via ulteriormente subordinata, accertare e dichiarare la nullità della sentenza di primo grado per vizio di violazione del contraddittorio ex art. 101 e 183 c.c., con adozione dei conseguenti provvedimenti, meglio argomentati nella superiore narrativa; – In ogni caso, condannare il Sig. a restituire in favore del Sig. tutti gli importi a qualsiasi titolo da costui già corrisposti all’appellato in forza della sentenza di primo grado, integralmente o nell’eccedenza rispetto alle eventuali residue pretese creditorie del Sig. che l’Ill.ma Corte d’Appello dovesse ravvisare, il tutto maggiorato degli interessi legali dalla data della ricezione all’effettivo soddisfo.
– In ogni caso, rigettare l’appello incidentale proposto dal Sig. in quanto totalmente infondato in fatto e in diritto e del tutto sfornito di prova”.
– Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio, da determinarsi in applicazione del D.M. 55/2014”.

In via istruttoria, chiede ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli:
1) “Vero che il mutuo stipulato in data dal Sig. con per € 150.000,00 serviva per ristrutturare l’abitazione di che il Sig. e il Sig. avevano intenzione di adibire ad agriturismo”;
2) “Vero che il suddetto mutuo è stato estinto dal Sig. nel corso del 2013”;
3) “Vero che il Sig. provvedeva al pagamento dei canoni di locazione dell’appartamento di in cui viveva il Sig. mediante pagamenti in contanti“.
Si indica a testimone su tutti i capitoli la Sig.ra domiciliata in Ci si oppone all’ammissione dei mezzi di prova ex adverso articolati nella comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale.

Per :
respingere l’appello proposto per l’infondatezza, in fatto e in diritto, dei relativi motivi.
In via incidentale: accogliere i motivi dell’appello incidentale e, per l’effetto, riformare la sentenza incidentalmente impugnata nei capi indicati.
Con condanna dell’appellante alla restituzione della complessiva somma di euro 11.269,95 ed alla restituzione dei beni di proprietà dell’appellato.
In ogni caso:
Con vittoria di spese, diritti e onorari.

In via istruttoria:
si chiede l’ammissione della prova per testi e interrogatorio formale del convenuto sui seguenti capitoli di prova da intendersi preceduti dalle parole “vero che”:
1) La somma pari ad € 73.291,00 per l’acquisto dell’immobile intestato al Sig. sito in veniva corrisposta al venditore dell’immobile stesso Sig. a mezzo di assegni circolari tratti sul conto corrente del Sig. nell’interesse del Signor (si rammostrano i documenti n. 2 e 3)
2) La somma di € 2.436,00 veniva pagata dal Signor fornitore nell’interesse del Signor per la ristrutturazione della sua casa (doc. 6 e 7).
Teste: legale rappresentante della
3) La somma di € 4.600,00 veniva corrisposta dal Signor fornitore nell’interesse del Signor per ristrutturazione della sua casa (doc. 8).
Teste: legale rappresentante/titolare della
4) La somma di € 4.600,00 veniva corrisposta dal Signor fornitore nell’interesse del Signor per la ristrutturazione della sua casa (doc. 8).
Teste:
5) La somma di euro 2.066 veniva corrisposta dal Signor fornitore nell’interesse del Signor per la ristrutturazione della sua casa (doc. 9).
Teste: legale rappresentante/titolare della
6) La somma di € 1.100,00 veniva pagata dal Signor fornitore nell’interesse del Signor per gli infissi relativi alla ristrutturazione della sua casa (doc. 9).
Teste: legale rappresentante della
7) La somma di € 2.408,00 veniva pagata dal Signor fornitore nell’interesse del Signor al fornitore per il trasporto del materiale edile (doc. 10 e 11). legale rappresentante della
8) La somma di euro 5.003,50 veniva corrisposta pagando direttamente il fornitore del , con assegno n. 065, mentre ulteriori € 6.515,00 con bonifico in data (doc. 12 e 13, 14 e 15) dal Signor nell’interesse del Signor COGNOME: legale rappresentante/titolare della
9) La somma di euro 734 veniva corrisposta pagando direttamente l’arch. (doc. 16 e 13) da parte del Signor nell’interesse del Signor COGNOME: Arch.
10) Il Signor contribuiva con risorse proprie alle spese ordinarie ed alla gestione della vita comune:
teste
11) Le spese e i costi indicati nell’atto di citazione ai punti da 5 a 15 da intendersi espressamente richiamati sono stati sostenuti dal Signor per l’acquisto, la ristrutturazione e la gestione straordinaria dell’abitazione del Signor COGNOME:
12) Vero che il Signor ha ricevuto ad accettato una proposta di acquisto dell’immobile in per 220.000 euro.

Per interrogatorio formale.
13) Vero che il lampadario in vetro di , del valore di mercato superiore a € 4.500 – come da documentazione di base d’asta online com.
, l’Applique a 8 coppe di il cui valore di mercato non è inferiore ai 2.000 euro, salottino viennese déco con due poltroncine e una panchetta il cui valore non è inferiore ai € 2000 e il trapano sono stati alienati dall’appellante.
***

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il giudizio di primo grado.
1. Con sentenza n. 4404/2017, il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa n.75024/2013 RG, promossa da nei confronti di ha così deciso:

PQM

condanna a pagare a la somma di euro 77.561,00 oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 9.500,00 per compenso d’avvocato, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario 15%.

2.
Il giudice di primo grado ha così sintetizzato i fatti oggetto della controversia.
E’ pacifico in questa causa che i due contendenti fino al abbiano intrattenuto “una relazione sentimentale, in comunione di vita, condividendo ogni aspetto della loro vita materiale e sentimentale”.

Da questa relazione cessata ha origine l’odierna lite, per la ripetizione di spese sopportate dall’uno ed alla fine godute dall’altro.

L’attore ha allegato di aver effettuato spese per acquisto e ristrutturazione di un immobile a che è rimasto di proprietà del convenuto e ha chiesto la ripetizione di queste somme, a titolo di arricchimento senza causa.

La controparte ha negato la propria obbligazione sul presupposto che si trattasse di spese fatte per un progetto di vita comune, forse per iniziare un’attività, invocando la parificazione del rapporto intervenuto a quello di coniugio quanto al regime delle spese da sopportare.

La causa è stata ritenuta matura per la decisione senza attività istruttoria e le parti hanno precisato le conclusioni all’udienza del Il giudizio di secondo grado.

3.
La sentenza del Tribunale di Milano è stata impugnata, in via principale, , che ne ha chiesto la riforma sulla base dei seguenti motivi:

A. Errata valutazione delle prove.
Insussistenza di esborsi economici da parte del sig. con indebito vantaggio per il sig.
B.Mancanza di un ingiustificato arricchimento.
C. Erronea esclusione degli importi corrisposti dal sig. dall’ambito delle obbligazioni naturali ex art 2034 c.c. d. In via subordinata, vizio della sentenza per avere il tribunale ritenuto che non fossero sollevate contestazioni sul valore dell’immobile.
e-
In via subordinata, nullità ai sensi degli artt. 112 e 161 c.p.c., per avere il giudice di prime cure ritenuta la simulazione relativa del prezzo di compravendita dell’immobile sito in in mancanza di domanda di accertamento dell’avvenuta simulazione.
f.
In via ulteriormente subordinata, nullità della sentenza per violazione degli artt. 101 e 183 c.p.c. e violazione del contraddittorio.
g. Sugli importi corrisposti dall’appellante in favore del sig. in forza della sentenza di primo grado.
Condanna alla restituzione.

4. L’appellato si è costituito, chiedendo il rigetto dell’appello principale e, con appello incidentale, la condanna della controparte alla restituzione dell’ulteriore somma di euro 11.269,95 ed alla restituzione dei beni di proprietà dell’appellato.
5. Le parti hanno precisato le conclusioni all’udienza del La causa
è stata decisa nella camera di consiglio del *** L’appello principale

6. Il giudice di prime cure ha accertato l’inesistenza della giusta causa in relazione ai versamenti effettuati in favore di dal sig.
nel corso del rapporto di convivenza, condannando il alla restituzione della somma di euro 77.561,00.

Si tratta dei seguenti esborsi effettuati dal sig.
– euro 73.291,00 a titolo di pagamento del prezzo di compravendita dell’immobile sito in – euro 3.536,00 quale importo corrisposto alla ditta come da fattura dell , per la posa di persiane e finestre nella casa – euro 734,00 per attività fatturata nel , svolta presso l’immobile di

7. Errata valutazione delle prove.
Con il primo motivo di appello, il sig. ha contestato che i versamenti sopra indicati siano avvenuti e che l’attore abbia provato che essi fossero corrisposti in relazione all’immobile sito in acquistato dal A tale fine, ha affermato che depongono in senso contrario la dichiarazione del venditore, sig. di avere ricevuto il pagamento del prezzo alla data della stipula dell’atto di vendita e il prezzo risultante dal medesimo atto, inferiore rispetto ai versamenti che sarebbero stati effettuati dal

8. Il giudizio ha fatto accertare che l’attore ha emesso due assegni, per l’importo complessivo di euro 73.291,00, in favore del sig.
, il , data coincidente con quella del rogito ( doc 2 e 3).
Il sig. è il venditore dell’immobile, che è stato acquistato dal in pari data.
Tale immobile avrebbe dovuto essere destinato, secondo le pacifiche e, sul punto, concordanti dichiarazioni delle parti, ad un’attività di agriturismo.

Gli assegni provenivano dal conto corrente del sig. (doc. 4), avevano la stessa data dell’atto di compravendita (doc 1) ed erano intestati al venditore della casa.

La corrispondenza della data degli assegni con quella del rogito, l’identità del beneficiario delle somme con il venditore dell’immobile di intestato all’appellante provano univocamente la circostanza della destinazione al sig. , quale venditore dell’immobile di della somma risultante dagli assegni, pari complessivamente ad euro 73.291,00, per l’acquisto dell’immobile (composto da fabbricato e terreno con ulivi) intestato al

La circostanza che dal rogito risultasse che il prezzo fosse “stato pagato prima d’ora” è compatibile con la dazione dei due assegni prima dell’atto di vendita, sebbene nella stessa giornata.

La data dell’emissione, corrispondente a quella del rogito, e quindi la contestualità temporale, è semmai prova, unitamente all’identità del beneficiario, della ragione giustificatrice dei versamenti.

La circostanza che il prezzo risultante dal rogito fosse inferiore non è idonea ad escludere l’efficacia probatoria dei versamenti in favore del venditore dell’immobile.

A prescindere dalla possibile indicazione nel rogito di un valore catastale non coincidente con il prezzo pattuito, già si è rilevato che le circostanze temporali e di modo dei versamenti e, soprattutto, l’identità del destinatario con il venditore dell’immobile fanno univocamente ritenere che essi fossero destinati all’acquisto dell’immobile in di proprietà del

9. Considerato che sono relativi ai versamenti per l’acquisto dell’immobile, si rileva sin d’ora che i motivi proposti, in via subordinata, sub e) ed f), concernenti la violazione del principio della domanda e del contraddittorio, non sono fondati.

9.1.L’appellante si è doluto che il tribunale abbia accertato la simulazione del prezzo della vendita dell’immobile sito in in assenza di domanda.

9.2. Ritiene la Corte che il giudice di prime cure non abbia emesso alcuna pronuncia, con effetto di giudicato, sulla simulazione, ma, nel pronunciarsi sulla domanda di arricchimento senza causa, si sia limitato ad affermare, in via incidentale, che la coincidenza del destinatario e delle date fanno presumere che vi sia stata una simulazione del prezzo.

Il tribunale non è incorso nel vizio di ultrapetizione, essendosi pronunciato, con efficacia vincolante per le parti, sulla domanda di condanna alla restituzione per arricchimento senza causa.

A tale fine, ha valutato, come era nei suoi poteri, la valenza probatoria dei documenti prodotti dalle parti, nel rispetto dei principii della domanda e del contraddittorio.

La causa e l’importo dei versamenti sono stati accertati sulla base degli assegni, dell’estratto conto e delle circostanze temporali e di modo dei versamenti, unitamente all’identità del beneficiario con il venditore dell’immobile acquistato dal 10. I motivi di appello principale sub b) e c) vengono trattati congiuntamente per la loro stretta connessione.

10.1.
Con il primo, l’appellante ha denunciato la mancanza del presupposto dell’ingiustificato arricchimento, considerato che il giudice non avrebbe bilanciato l’impoverimento subito dal con i vantaggi da lui conseguiti, tenuto conto delle spese sostenute dal nell’interesse del per gli affitti delle abitazioni di Con il motivo sub c), il ha censurato l’erronea esclusione degli importi corrisposti dal dall’ambito delle obbligazioni naturali ex art 2034 c.c.

Secondo l’appellante, gli importi corrisposti dal , parametrati alle condizioni sociali e patrimoniali dei componenti la coppia di fatto, non avrebbero travalicato il limite della proporzionalità, presupposto indispensabile per la ripetizione di somme corrisposte nell’ambito della convivenza e riconducibili alla sfera delle obbligazioni naturali.

10.3.

I detti motivi non sono fondati con riguardo agli ingenti versamenti effettuati dal per l’acquisto da parte del dell’immobile sito in

10.4. Come noto, in relazione all’arricchimento senza giusta causa, ai sensi degli artt. 2041 e 2042 c.c., i presupposti per la proposizione dell’azione generale di arricchimento senza causa vanno ravvisati:
a) nell’arricchimento senza causa di un soggetto;
b) nell’ingiustificato depauperamento di un altro;
c) nel rapporto di causalità diretta ed immediata tra le due situazioni, di modo che lo spostamento risulti determinato da un unico fatto costitutivo;
d) nella sussidiarietà dell’azione, nel senso che essa può avere ingresso solo allorché chi la eserciti, secondo una valutazione da compiersi in astratto e perciò prescindendo dalla previsione del suo esito, non possa esercitare un’altra azione per farsi indennizzare il pregiudizio subito (Sez. Unite, , n. 28042; Cass 30713/2018).

L’attore è onerato dalla prova dell’inesistenza della giusta causa delle attribuzioni patrimoniali a favore del convenuto, sia pure limitatamente ai rapporti intercorsi tra le parti, dedotti in giudizio ( Cass 20522/2018).

L’intenzione liberale vale ad escludere l’obbligo restitutorio.

Nell’ambito dei rapporti familiari, sussiste la presunzione di gratuità delle prestazioni effettuate affectionis vel benevolentiae causa.
In caso di convivenza more uxorio i contributi di ciascun convivente risultano giustificati in base a un principio di reciprocità.

Sono configurabili gli estremi dell’arricchimento senza causa solo ove si tratti di contributi che travalichino i limiti di proporzionalità ed adeguatezza (Cass 11330/2009), da valutarsi in relazione alle circostanze concrete, quali, tra le altre, l’entità dell’esborso e le condizioni sociali del solvens ( Cass 2554/2011).

10.5.
Applicando questi principii al caso di specie, gli ingenti versamenti effettuati dal sig., pari ad euro 73.291,00, per l’acquisto da parte del solo dell’immobile sito in non risultano giustificati dal rapporto di convivenza more uxorio e dal rapporto di reciprocità che fanno presumere la gratuità e liberalità dei versamenti.

La titolarità dell’immobile in capo al solo già proprietario del confinante immobile, la consistente entità dei versamenti, la finalità estranea agli esborsi della vita quotidiana, depongono univocamente per il superamento dei limiti di proporzionalità ed adeguatezza;
presupposti questi necessari per la valutazione di gratuità e di liberalità degli esborsi effettuati.

11.
Venendo agli altri versamenti effettuati dal sig. , che sono oggetto sia dell’appello principale che di quello incidentale, in applicazione dei principii sopra enunciati (§ 10.4) va ritenuta, invece, sussistente la presunzione di gratuità delle prestazioni effettuate affectionis vel benevolentiae causa.

Si tratta di plurimi versamenti, avvenuti durante la convivenza, in un arco di tempo protrattosi dal 2005 al 2008 che, tenuto conto del significativo lasso di tempo nel quale furono compiuti, della non rilevante entità, della pacifica comunione di vita e della reciprocità degli esborsi, non superano i limiti di proporzionalità ed adeguatezza rispetto alle condizioni economiche della coppia.

In relazione ad essi non può, quindi, ritenersi superata la presunzione di gratuità delle prestazioni effettuate nel corso del rapporto familiare, connotato da reciprocità di esborsi per la conduzione della vita in comune (Cass. 2554/2011).

La circostanza che, per alcuni di essi, possa ritenersi provata la destinazione al pagamento dei lavori di ristrutturazione dell’immobile di proprietà del sig. di per sé sola, non esclude la presunzione di gratuità alla luce del mancato travalicamento della proporzionalità dei versamenti e della reciprocità degli esborsi per la conduzione della vita in comune.

Tale presunzione non può ritenersi superata, tenuto conto della reciprocità degli esborsi e dei beni, nonché del rapporto di convivenza, neppure per gli apporti consistiti in beni di arredamento e beni destinati alla vita comune.

12. Alla luce di tali considerazioni, in parziale accoglimento dell’appello principale, il sig. è condannato al pagamento in favore del sig della somma di euro 73.291,00, oltre interessi legali decorrenti dalla domanda al saldo.

13. E’ invece rigettato l’appello incidentale volto ad ottenere la condanna del sig.
al pagamento di ulteriori somme che si allega essere state versate nel corso del rapporto di convivenza e la restituzione di beni di arredamento e di uso nella vita domestica (lampadario, poltrone, trapano).

14. La conferma della sentenza di primo grado per la gran parte dell’importo azionato dall’attore comporta la conferma del capo della sentenza concernente le spese di giudizio.

Quanto a quelle di secondo grado, tenuto conto della proposizione dell’appello incidentale e valutato l’importo di cui alla relativa domanda, le spese sono compensate per un quinto e, quindi, vengono liquidate in favore dell’appellato , nella misura dei 4/5, come da dispositivo.

PQM

La Corte d’Appello di Milano, definitivamente pronunciando nella causa d’appello promossa da nei confronti di così dispone:
in parziale accoglimento dell’appello principale, condanna pagare a la somma di euro 73.291,00, oltre interessi legali decorrenti dalla domanda al saldo.
II.
Rigetta l’appello incidentale proposto da III.
Compensate per un quinto le spese di lite tra le parti, condanna al pagamento dei quattro quinti delle spese di lite in favore di , liquidate, in tale misura (già ridotta), in complessivi euro 7.612,00, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in Milano il Il Consigliere est Il Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME

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