Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 10679 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 10679 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 20/04/2023
ORDINANZA
sul ricorso 2693-2018 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO
— ricorrente —
-contro-
COGNOME *NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME NOME COGNOME NOME*
avverso la sentenza n. 1059/2017 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 14/06/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/12/2022 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione notificato il 12.5.2000, COGNOME NOME e COGNOME NOME, da una parte, COGNOME NOME e COGNOME NOME, dall’altra parte, evocavano in giudizio RAGIONE_SOCIALE ed COGNOME NOME in proprio dinanzi il Tribunale di Avezzano, invocandone la condanna al pagamento della somma di lire 40.231.000, in favore di NOME e NOME, e di lire 40.000.000, in favore di COGNOME e NOME, per i vizi riscontrati nei due appartamenti rispettivamente acquistati dagli attori.
Con altro atto di citazione notificato il 14.11.2000, COGNOME NOME e COGNOME NOME proponevano identica domanda nei confronti dei medesimi convenuti, instando per il pagamento di lire 40.000.000 a fronte dei difetti riscontrati in un terzo appartamento, da loro acquistato.
Le due cause, riunite, venivano decise con sentenza n. 655/2010, con la quale il Tribunale disponeva l’estromissione dal giudizio di COGNOME e COGNOME, che medio tempore avevano ceduto il loro immobile a COGNOME NOME, e di COGNOME NOME, ed accoglieva in parte la domanda, condannando RAGIONE_SOCIALE al pagamento, rispettivamente, di € 10.982,63 in favore di COGNOME, di € 13.195,11 in favore di COGNOME e COGNOME, e di € 11.697,95 in favore di COGNOME e COGNOME.
Con la sentenza impugnata, n. 1059/2017, la Corte di Appello di L’Aquila accoglieva in parte il gravame interposto dagli originari convenuti, rigettando la domanda proposta nei loro confronti da NOME; confermava, nel resto, la sentenza impugnata, condannando gli appellanti alle spese del grado in favore degli altri appellati COGNOME, COGNOME e COGNOME.
Propone ricorso per la cassazione di detta decisione COGNOME NOME, sia in proprio che in veste di socio illimitatamente
responsabile della disciolta RAGIONE_SOCIALE, affidandosi a quattro motivi.
Le parti intimate non hanno svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.
In prossimità dell’adunanza camerale, la parte ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1489 e ss., 1667 e 1669 c.c., nonché l’omesso esame di fatto decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente ritenuto che la domanda proposta dagli originari attori non fosse prescritta, o comunque che non fosse decorso il termine di decadenza di cui all’art. 1495 c.c. Il ricorrente evidenzia, in proposito, che i tre immobili oggetto di causa erano stati venduti, rispettivamente: a COGNOME e COGNOME, con atto del 25.2.1991; a COGNOME e COGNOME, con atto del 21.4.1993; a COGNOME e COGNOME, con atto del 2.8.1993; e che da tali date erano decorsi, alla data di notificazione delle due citazioni introduttive dei giudizi poi riuniti in prime cure (12.5.2000 per COGNOME, COGNOME, COGNOME e COGNOME, e 14.11.2000 per COGNOME e COGNOME), i termini di cui agli artt. 1490, 1667 e 1669 c.c. Ad avviso del ricorrente, in particolare, il giudice di merito aveva riconosciuto agli attori soltanto le somme che il CTU aveva individuato per ovviare ai vizi dei beni compravenduti, escludendo invece il risarcimento per la perdita di valore riferita alla loro regolarizzazione urbanistica; di conseguenza, avrebbe dovuto rilevare la prescrizione dell’azione di garanzia , sia per decorso dell’anno dalla consegna, ex art. 1495 c.c., sia dei dieci anni dall’esecuzione delle opere, ex art. 1669 c.c.
La censura è infondata.
La Corte di Appello afferma che ‘Il motivo di gravame, relativo alla decadenza degli attori dalla garanzia per i vizi della costruzione
ed alla prescrizione dell’azione, appare infondato. Invero, dall’analisi degli atti di causa risulta che la scoperta dei vizi è stata tempestivamente denunciata, allorquando -nell’anno 2000le acquirenti presentavano al Comune di Pereto la domanda di abitabilità dei rispettivi appartamenti e venivano edotte della necessità di integrare la documentazione per la definizione delle sanatorie in corso e che l’impianto elettrico risultava costruito in difformità delle norme di legge. Non avendo ricevuto alcun riscontro positivo alla diffida inoltrata alla RAGIONE_SOCIALE, venivano instaurati nei termini di legge i giudizi di fronte al Tribunale di Avezzano’ (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata). Secondo l’accertamento in punto di fatto condotto dalla Corte distrettuale, che non è suscettibile di riesame in sede di legittimità, i vizi oggetto della domanda proposta dagli attori in prime cure avevano dunque ad oggetto la costruzione dei beni immobili compravenduti ed erano stati tempestivamente denunciati, rispetto alla loro scoperta, collocata dal giudice di merito in un momento successivo alla sottoscrizione dei rispettivi rogiti di acquisto, evidentemente in ragione della natura occulta dei vizi predetti.
Sul punto, va precisat o che l’art. 1495 c.c. prevede che il compratore decada dal diritto alla garanzia per i vizi della cosa venduta se non denunzia i vizi entro otto giorni dalla loro scoperta (primo comma) e che l’azione si prescriva, in ogni caso, in un anno dalla consegna del bene (terzo comma). L’art. 1669 c.c. prevede invece, per i beni immobili, la responsabilità dell’appaltatore per la rovina totale o parziale del bene per dieci anni dal compimento dell’opera, a condizione che la denunzia del vizio avvenga entro un anno dalla scoperta (primo comma) e che non sia decorso il termine di prescrizione di un anno dalla denunzia (secondo comma). La Corte ha applicato, nel caso di specie, i termini più ampi previsti dall’art. 1669 c.c., facendo corretta applicazione dei principi affermati da questa Corte, secondo cui ‘ La circostanza che
il venditore sia anche il costruttore del bene compravenduto non vale ad attribuirgli le veste di appaltatore nei confronti dell’acquirente con la conseguenza che quest’ultimo non acquista la qualità di committente nei confronti del primo. L’acquirente non può pertanto esercitare l’azione per ottenere l’adempimento del contratto d’appalto e l’eliminazione dei difetti dell’opera a norma degli artt. 1667 e 1668 c.c., spettando tale azione, di natura contrattuale, esclusivamente al committente nel contratto d’appalto, diversamente da quella prevista dall’art. 1669 c.c. di natura extracontrattuale operante non solo a carico dell’appaltatore ed a favore del committente, ma anche a carico del costruttore ed a favore dell’acquirente’ (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 26574 del 09/11/2017, Rv. 646074; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 11450 del 19/10/1992, Rv. 479056; nonché Cass. Sez. 2, Sentenza n. 20877 del 30/09/2020, Rv. 659208, che conferma il richiamato orientamento, pur se nella massima è introdotto un riferimento alla specifica assunzione, da parte del venditore, di una posizione di diretta responsabilità nella costruzione del bene, nei confronti dei terzi e degli acquirenti, che tuttavia non si rinviene nel testo della decisione).
Nella fattispecie, considerando le date dei tre rogiti (25.2.1991 per COGNOME e COGNOME, 21.4.1993 per COGNOME e COGNOME, e 2.8.1993 per COGNOME e COGNOME) si ricava che, da tali date, non erano decorsi, alla data di notificazione delle due citazioni introduttive dei giudizi poi riuniti in prime cure (12.5.2000 per COGNOME, COGNOME, COGNOME e COGNOME, e 14.11.2000 per COGNOME e COGNOME), i termini di cui agli artt. 1669 c.c., applicabili nella fattispecie, in ragione della natura extracontrattuale della relativa azione, a prescindere dal l’esistenza di un contratto di appalto direttamente intercorso tra la società venditrice e gli acquirenti degli immobili.
La Corte distrettuale aggiunge inoltre che ‘… la controversia verte essenzialmente sulla dedotta difformità degli immobili
rispetto alla normativa urbanistica, nonché sulla cattiva esecuzione delle opere relative agli impianti elettrico, idraulico e termico. Al fine di accertare l’esistenza dei vizi denunciati, è stata espletata CTU, che ha rilevato la sussistenza di varie difformità degli immobili rispetto alla normativa urbanistica, la carenza del nulla osta del Genio civile al progetto in sanatoria e del certificato di abitabilità degli immobili compravenduti. Il consulente ha altresì evidenziato l’esistenza di vizi occulti negli impia nti elettrico, idraulico e termico degli appartamenti, specificando che i danni subiti dalle parti attrici potevano essere determinati valutando l’onere da sostenere per il ripristino degli immobili a regola d’arte. Bene ha fatto il Tribunale a recepire le conclusioni della CTU che quantificava il danno patito in € 10.982,63 per l’immobile di COGNOME, in € 13.195,11 per l’immobile di COGNOME ed in € 11.697,95 per l’immobile di COGNOME (cfr. pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata).
Con tale passaggio della motivazione, la Corte abruzzese dà atto che i vizi riscontrati nei tre immobili si riferivano tanto alle irregolarità urbanistiche, che alla cattiva esecuzione degli impianti elettrici, idrici e termici, ed individua le somme riconosciute ai diversi attori in ragione delle spese occorrenti per il ripristino dei beni a regola d’arte. Ne consegue l’infondatezza della deduzione, proposta dal ricorrente, secondo cui il risarcimento sarebbe stato limitato ai soli vizi della cosa venduta: esso, piuttosto, si riferisce a tutte le difformità riscontrate negli immobili di cui è causa, e solo l’importo della somma dovuta dalla società ai tre acquirenti è stato determinato in base al criterio delle spese occorrenti per il ripristino. Di tale liquidazione, semmai, potevano dolersi i danneggiati, ma non certo il danneggiante.
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la nullità della sentenza e del procedimento, per violazione dell’art. 112 c.p.c., nonché l’omesso esame di fatto decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 4 e 5, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe
erroneamente riconosciuto ai danneggiati somme non dovute, relative ad oneri di trasloco e locazione, nonché di rifacimento degli impianti ritenuti viziati, in presenza di una domanda limitata ai danni da difformità degli immobili alle normative urbanistiche ed ai vizi relativi all’impianto elettrico ed alle infiltrazioni riscontrate nei beni oggetto di causa.
La censura è inammissibile.
La Corte di Appello ha, come già detto, individuato i vizi, in coerenza con le conclusioni del CTU, e ritenuto congrui gli importi quantificati dall’ausiliario per ovviarvi. Il ricorrente evidenzia che, in appello, aveva proposto censura alla decisione di prima istanza in quanto il CTU aveva individuato e quantificato i vizi in applicazione delle disposizioni di cui alla legge n. 46/90, la quale tuttavia era intervenuta successivamente all’ultimazione dei tre alloggi di cui è causa; la sua applicazione al caso di specie, dunque, avrebbe dovuto essere limitato ai soli interventi di sezionamento e protezione prescritti per gli impianti elettrici già esistenti, onde avrebbe errato, il CTU, nell’affermare che gli impianti predetti dovevano essere totalmente sostituiti. Con il motivo in esame, il ricorrente si duole che la sentenza impugnata abbia confermato sic et simpliciter le conclusioni della CTU, senza confrontarsi con le doglianze che erano state proposte, sul punto, in appello.
In primo luogo, la censura difetta del necessario grado di specificità, poiché il ricorrente non ripropone il passaggio dell’elaborato peritale che avrebbe affermato la necessità del completo rifacimento degli impianti elettrici. Inoltre, essa si risolve in una contestazione degli accertamenti in punto di fatto condotti dal giudice di merito ai fini della quantificazione del danno; sul punto, merita di essere ribadito il principio secondo cui ‘L’esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità
di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata’ (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006, Rv. 589595; conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014, Rv. 631448; Cass. Sez. L, Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv. 631330).
Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 108, 109 e 111 c.p.c., nonché l’omesso esame di fatto decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., perché la Corte territoriale avrebbe erroneamente compensato le spese nei confronti di COGNOME NOME, pur confermandone l’estromissione dal giudizio, già disposta dal primo giudice, per difetto di legittimazione passiva, essendo egli stato evocato in giudizio in proprio, e non quale socio della RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE.
Con il quarto motivo il ricorrente lamenta infine la violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 92 e 111 c.p.c., nonché l’omesso esame di fatto decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente compensato le spese nei confronti di COGNOME NOME, nei cui confronti il gravame era stato accolto. La Corte distrettuale infatti, aveva riconosciuto la carenza di legittimazione attiva dello NOME, essendo stato l’immobile oggetto del rogito del 21.4.1993 acquistato dalla sola moglie COGNOME, con l’intervento in atto del
coniuge ai limitati fini di cui all’art. 179 c.c., ovverosia per confermare che si trattasse di acquisto di bene personale. Inoltre, il giudice di seconda istanza avrebbe erroneamente rigettato il motivo di gravame relativo alla condanna dell’odierno ricorrente alla refusione delle spese nei confronti di COGNOME NOME, esso pure riconosciuto carente di legittimazione attiva, in relazione all’im mobile oggetto del rogito del 2.8.1993, acquistato dalla sola COGNOME, anche in questo caso con l’intervento in atto del coniuge COGNOME ai fini di cui all’art. 179 c.c.
Le due censure, suscettibili di esame congiunto, sono infondate.
In relazione alle posizioni processuali di COGNOME NOME e NOME NOME, la Corte di Appello ha ritenuto opportuno, rispettivamente: a) per il primo, confermare la statuizione di compensazione già operata dal Tribunale; b) per il secondo, estendere anche nei suoi confronti la compensazione di cui anzidetto.
In relazione alla posizione dell’COGNOME , va evidenziato che la Corte distrettuale afferma che, in primo grado, i convenuti avevano invocato la sua estromissione dal giudizio per carenza di legittimazione passiva, e che il Tribunale non aveva fatto altro che accogliere tale richiesta; solo in appello, gli originari convenuti avevano mutato la loro linea difensiva, chiedendo il rigetto della domanda proposta nei confronti di COGNOME NOME in proprio. La conferma della compensazione delle spese disposta dal primo giudice nei riguardi dell’RAGIONE_SOCIALE, dunque, si giustifica alla luce dell’originaria posizione processuale assunta dallo stesso in prime cure.
Inoltre, la Corte territoriale afferma che ‘… l’assenza d i litisconsorzio necessario tra società e soci non significa mancanza di titolo di responsabilità anche a carico di costoro i quali non devono, ma possono essere chiamati in giudizio nel caso in cui
siano illimitatamente e solidalmente responsabili per le obbligazioni sociali, salvo il beneficio dell’escussione’ (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata).
Quest’ultima statuizione è coerente con gli insegnamenti di questa Corte: il fatto che ‘ La sentenza di condanna pronunciata in un processo tra il creditore della società ed una società di persone costituisce titolo esecutivo anche contro il socio illimitatamente responsabile, in quanto dall’esistenza dell’obbligazione sociale deriva necessariamente la responsabilità del socio’ (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1040 del 16/01/2009, Rv. 606369; conf. Cass. Sez. L, Sentenza n. 30441 del 19/12/2017, Rv. 646510) non esclude infatti la possibilità di configurare un interesse, in capo al creditore, alla costituzione di un titolo anche nei diretti confronti dei soci illimitatamente responsabili (cfr. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 21768 del 28/08/2019, Rv. 655030) e dunque di evocare, nel giudizio proposto nei confronti della società, anche il socio illimitatamente responsabile, nei cui confronti, ovviamente, resta salvo il criterio del beneficio di escussione. La configurabilità di un interesse del creditore all’evocazione diretta, nel giudizio intrapreso contro la società debitrice, anche del socio illimitatamente responsabile, esclude la possibilità di ritenere pretestuosa l’ estensione del contraddittorio anche nei confronti dell’COGNOME in proprio.
Nei confronti dello COGNOME e del COGNOME, invece, la Corte di Appello, dopo aver espressamente rilevato l’estraneità dei due mariti, COGNOME e COGNOME, in relazione agli acquisti operati dalle rispettive mogli, COGNOME e COGNOME (cfr. pag. 5 della sentenza) ha, rispettivamente:
quanto allo COGNOME, disposto la compensazione delle spese senza fornire alcuna motivazione specifica;
quanto al COGNOME, omesso di assumere una specifica statuizione, in relazione alla domanda avente ad oggetto i vizi dell’immobile acquistato dalla moglie COGNOME.
L’estensione della compensazione delle spese anche nei riguardi dello NOME, tuttavia, è giustificata -anche in assenza di specifica statuizione sul punto -dal fatto che la domanda di riconoscimento dei vizi, originariamente proposta dallo COGNOME unitamente alla consorte NOME, era stata accolta, sia pure soltanto parzialmente ed in favore della sola moglie.
Nei confronti del COGNOME, invece, va osservato che egli, dopo aver proposto domanda di accertamento dei vizi di un bene immobile che poi, all’esito del doppio grado di merito, era stato riconosciuto essere di proprietà della sola moglie COGNOME, aveva pacificamente acquistato in corso di causa da COGNOME e COGNOME, succedendo nella posizione processuale di questi ultimi. Il COGNOME dunque, pur essendo risultato soccombente in relazione alla domanda avente ad oggetto il primo immobile, era invece risultato vittorioso in relazione all’analoga domanda relativa al secondo immobile, ottenendo quindi, già in prime cure, un riconoscimento, sia pure parziale, delle proprie pretese. La Corte distrettuale ha pertanto confermato la statuizione in punto di spese del Tribunale, che conteneva una liquidazione unitaria delle spese di primo grado, in favore ‘degli attori e dell’interventore’ , ritenendola non erronea, in considerazione del rilievo che, comunque, la domanda complessivamente proposta dagli attori nei confronti dell’odierno ricorrente era stata accolta, sia pure in misura ridotta rispetto al petitum originario.
In definitiva, il ricorso va rigettato.
Nulla per le spese, in assenza di svolgimento di attività difensiva da parte intimata nel presente giudizio di legittimità.
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto -ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater , del D.P.R. n. 115 del 2002 -della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
PQM
la Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda