Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 10724 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 10724 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/04/2023
COMPRAVENDITA -PAGAMENTO RESIDUO SALDO E RIDUZIONE PREZZO
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7201/2019 R.G. proposto da COGNOME NOME E COGNOME NOME, in difetto di elezione di domicilio in ROMA, domiciliati per legge ivi presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO
-ricorrenti – contro
COGNOME NOME E COGNOME NOME, in difetto di elezione di domicilio in ROMA, domiciliate per legge ivi presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentate e difese dall’AVV_NOTAIO
-controricorrenti e ricorrenti incidentali -avverso la sentenza n. 27/2018 della CORTE D ‘ APPELLO DI CAGLIARI -SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI, depositata il 19 gennaio 2018; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 febbraio 2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME e NOME COGNOME, eredi di NOME COGNOME, chiesero giudizialmente nei confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME l’accertamento del proprio diritto di proprietà su una porzione di immobile adibita a locale magazzino della superficie di mq 508 circa (nonché sulla circostante area), ubicata nel Comune di Nuoro, oggetto di scrittura privata di compravendita tra il COGNOME e il COGNOME.
Nel costituirsi, i convenuti spiegarono domanda riconvenzionale per la condanna al pagamento del residuo saldo del prezzo di vendita (quantificato in euro 38.000) nonché della IVA relativa alla cessione del bene alienato. In via di reconventio reconventionis, le attrici instarono per la riduzione del prezzo e del saldo da corrispondere, in ragione del mi nor valore dell’immobile per come effettivamente condonato.
Definendo il giudizio di prime cure, il Tribunale di Nuoro, reietta ogni altra domanda, accertò il diritto dominicale delle attrici sul cespite, ma le condannò al pagamento in favore di NOME COGNOME dell ‘importo di euro 35.000, quale residuo corrispettivo della vendita, e della somma dovuta a titolo di IVA sull’intero prezzo versato.
In parziale accoglimento dell’appello interposto dalle attrici, la decisione in epigrafe indicata ha ridotto ad euro 24.044 la somma da versare quale saldo prezzo, confermando per il resto la sentenza.
Ricorrono uno actu per cassazione NOME COGNOME e NOME COGNOME, affidandosi a tre motivi; resistono, articolando altresì ricorso incidentale in due motivi, NOME COGNOME e NOME COGNOME.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo del ricorso principale denuncia nullità della sentenza ai sensi de ll’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., per violazione degli artt. 132, primo comma, num. 4, e 156, secondo comma, cod. proc. civ., nonché dell’art. 111 della Costituzione.
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Ad avviso di parte ricorrente, l’impugnata sentenza è inficiata da una motivazione « omessa o apparente (perché insufficiente o contraddittoria) » circa la valutazione della consulenza tecnica di ufficio, in quanto compiuta obliterando le risultanze di prove documentali (in specie, il contenuto della scrittura privata del 31 marzo 2006).
1.1. Il motivo è in parte infondato ed in parte inammissibile.
È infondato laddove deduce la carenza motivazionale.
In ordine al minor valore dell’immobile compravenduto, il giudice territoriale ha fondato il suo convincimento sulla scorta delle valutazioni operate dal consulente tecnico di ufficio, di cui la sentenza riporta il contenuto ed argomenta la persuasività (alla luce, in diritto, della « necessità di ristabilire il rapporto di corrispettività tra prestazione e controprestazione »): motivazione del tutto adeguata, poiché senza dubbio idonea a dare conto delle ragioni giustificanti il dictum e, in ogni caso, non affetta da alcuna anomalia denunciabile innanzi il giudice di legittimità alla stregua degli angusti limiti all’uopo rilevanti posti dall’art. 360, primo comma, num. 5, del codice di rito.
È invece inammissibile nella parte in cui intende sollecitare questa Corte ad un riesame delle emergenze istruttorie acquisite in giudizio, attività tipicamente riservata al giudice di merito e del tutto estranea a lla natura ed alla funzione dell’impugnazione di legittimità.
Con il secondo mezzo del ricorso principale, per violazione e falsa applicazione dell’art. 61 « cod. civ. » ( rectius, cod. proc. civ.) in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., si contesta l ‘ ammissione della consulenza tecnica di ufficio disposta dal giudice territoriale (nella parte in cui richiedeva all’ausiliario di accertare se la mancata sanatoria della superficie di mq 85 avesse determinato minor valore dell’immobile ), siccome di natura meramente esplorativa.
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2.1. Il motivo è inammissibile, per la carente esposizione del fatto processuale, con palmare inosservanza del requisito di contenutoforma prescritto dall’art. 366, primo comma, num. 3, del codice di rito .
Nel breve ed assiomatico sviluppo del motivo (limitato, in sostanza, all’affermazione del carattere esplorativo della c.t.u. espletata) non si rinviene una (pur non analitica o particolareggiata, ma quantomeno) minima esposizione dei fatti di causa, dalla quale poter inferire le reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto rispettivamente addotti: resta per l ‘effetto precluso a questa Corte il vaglio sulla fondatezza della censura, oltremodo articolata in maniera del tutto generica, mancante cioè dell’enunciazione di specifici argomenti idonei ad evidenziare il contrasto con la norma regolatrice della consulen za tecnica officiosa (l’art. 61 cod. proc. civ.) invocata a suffragio dell’anelata cassazione della sentenza.
Con il terzo motivo di ricorso principale, si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ., dell’art. 116 cod. proc. civ. e della legge regionale Sardegna 26 febbraio 2004, n. 4, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ..
Ad avviso di parte impugnante, la Corte territoriale: ha omesso di considerare la circostanza che la parte acquirente avesse accettato le difformità edilizio-urbanistiche, sottoscrivendo la scrittura privata; ha fatto proprio l’apprezzamento del consulente tecnico di ufficio circa la determinazione del minor valore dell’immobile, basato su una erronea ed incompleta lettura dei documenti prodotti in lite.
3.1. Duplice ragione di inammissibilità connota il motivo de quo. In primo luogo, perché non attinge criticamente la ratio decidendi
.
La gravata sentenza individua il fondamento causale del diritto alla riduzione del prezzo (praticata in conformità alla stima compiuta dal c.t.u.) nel contegno del venditore, consistente nell’aver presentato « domanda per una superficie condonabile inferiore a quella che invece
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si sarebbe potuta ottenere nel rispetto della normativa edilizia »: a fronte di ciò, inconferente si palesa la contestazione qui sollevata circa l’accettazione delle difformità edilizio -urbanistiche.
In secondo luogo, poiché difetta l ‘ allegazione del momento e del luogo in cui (cioè a dire quando e con quale atto) i rilievi critici alla consulenza tecnica di ufficio sono stati introdotti nel giudizio di merito (nei termini e con le modalità consentiti, come diffusamente chiarito da Cass., Sez. U, 21/02/2022, n. 5624): in mancanza di tale necessaria deduzione, la questione, palesandosi come nuova, non può essere esaminata nel giudizio di legittimità (sul tema, tra le tantissime, Cass. 30/01/2020, n. 2193; Cass. 13/08/2018, n. 20712; Cass. 31/07/2018, n. 20313; Cass. 06/06/2018, n. 14477).
Con il primo motivo di ricorso incidentale, asserendo violazione degli artt. 1375 e 1489 cod. civ., si lamenta che la consulenza tecnica di ufficio, in parte qua recepita dalla Corte territoriale, abbia, in modo « manifestamente illogico » determinato la misura della riduzione del prezzo facendo « applicazione in concreto di quanto poteva essere sanato sulla base della legge regionale del condono » e non già, come invece richiesto nel ques ito formulato all’ausiliario, alla stregua della « differenza tra la superficie commerciale sanata (mq 42,67) e quella ipotizzata nella scrittura privata (mq. 85) ».
4.1. Il motivo è inammissibile, per ragioni analoghe a quelle già illustrate in relazione al terzo mezzo del ricorso principale.
La lunga dissertazione del ricorrente incidentale si risolve in una contestazione dei risultati sui perviene la consulenza tecnica di ufficio (di cui sono trascritti consistenti stralci), in thesi esorbitanti dai quesiti formulati dal giudice e frutto di operazioni illogiche: ma, anche in questo caso, non è indicato quando e come dette osservazioni critiche siano state sottoposte al vaglio del giudice di merito talché la questione
su cui si incentra il motivo appare nuova, come tale inammissibile nell’àmbito del giudizio di legittimità.
Il secondo motivo di ricorso incidentale, lamentando violazione dell’art. 38 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, contesta la sentenza gravata nella parte in cui ha disatteso l’appello r elativo alla condanna al pagamento dell’IVA sul prezzo della vendita, irrogata benché parte venditrice non rivestisse la qualità di imprenditore: il trasferimento era invece assoggettato ad imposta di registro.
5.1. La doglianza è inammissibile, per una duplice ragione.
Innanzitutto, perché non censura la motivazione della sentenza impugnata la quale, in parte qua , non ha pronunciato sul merito della statuizione resa in prime cure, ma ha disatteso l’appello in quanto formulato in maniera generica e con argomenti non conferenti (cfr. pag. 9: « le appellanti non hanno dedotto con sufficiente chiarezza elementi che possano portare a dedurre il necessario assoggettamento dell’atto ad un regime diverso »).
Ancora, perché richiede una nuova indagine sull’accertamento di fatto posto a fondamento della condanna (lo status di imprenditore di NOME COGNOME): una pronuncia esulante dalle finalità e dalle caratteristiche del sindacato devolvibile alla Corte di legittimità.
In definitiva: il ricorso principale è rigettato, il ricorso incidentale è dichiarato inammissibile.
La soccombenza reciproca giustifica l’integrale compensazione delle spese del grado tra le parti in contesa.
Atteso l’esito della lite, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento – ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall ‘art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 – da parte dei ricorrenti principali e dei ricorrenti incidentali di
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un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto, ove dovuto, rispettivamente per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, a norma dell’art. 1 -bis dello stesso art. 13.
p. q. m.
Rigetta il ricorso principale.
Dichiara inammissibile il ricorso incidentale.
Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti principali e dei ricorrenti incidentali dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto, rispettivamente, per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1bis .
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione
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