Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 16757 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 16757 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/12/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a Palermo il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 7/09/2021 della Corte di Appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 7 settembre 2021, ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Modena, in data 3 luglio 2019, ha condannato NOME COGNOME alla pena di mesi 10 di reclusione ed euro 500,00 di multa per il reato di cui all’art. 640 cod. pen.
Il ricorrente, con il primo ed il secondo motivo di impugnazione, lamenta la violazione degli artt. 544 e 585 cod. proc. pen. e dell’art. 1 della legge 742 del 1969 nonché la carenza di motivazione in ordine alla ritenuta inammissibilità.
La difesa ha affermato che l’atto di appello, in considerazione della sospensione dei termini durante il periodo feriale, sarebbe stato depositato in data anteriore alla scadenza del termine di quarantacinque giorni previsto dall’art. 585, comma 1, lettera C), cod. proc. pen. e che la Corte territoriale, con motivazione carente
ed erronea, avrebbe affermato la tardività dell’impugnazione, senza tener conto della sospensione dei termini feriali.
Il ricorrente, con il terzo motivo di impugnazione, chiede che venga dichiarata l’estinzione del reato per intervenuta remissione di querela da parte della persona offesa e contestuale accettazione della remissione da parte dell’imputato.
Il difensore del ricorrente, con atto depositato in data 7 dicembre 2022, ha rinunciato alla trattazione orale del procedimento.
CONSIDERATO IN DIRMO
Come richiesto dalle parti, va disposto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, in quanto il reato ascritto all’imputato si è nel frattempo estinto per sopravvenuta remissione di querela, ritualmente accettata, intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per la presentazione del ricorso per cassazione (Sez. 4, n. 38156 del 05/07/2022, COGNOME, Rv. 283584 – 01; Sez. 3, n. 9154 del 17/12/2020, Durante, Rv. 281326 – 01).
Il primo ed il secondo motivo sono assorbiti dall’annullamento senza rinvio per estinzione del reato.
Alla pronuncia consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l’imputato al pagamento delle spese processuali.
Così deciso, il 9 dicembre 2022.