Home » Codici » Codice di procedura penale » Parte SECONDA » Libro X ESECUZIONE » Titolo III ATTRIBUZIONI DEGLI ORGANI GIURISDIZIONALI » Capo I GIUDICE DELL'ESECUZIONE » Art. 673
Revoca della sentenza per abolizione del reato
1. Nel caso di abrogazione o di dichiarazione di illegittimita' costituzionale della norma incriminatrice, il giudice dell'esecuzione revoca la sentenza di condanna o il decreto penale dichiarando che il fatto non e' previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti conseguenti.
2. Allo stesso modo provvede quando e' stata emessa sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere per estinzione del reato o per mancanza di imputabilita'.
Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.
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