Un avvocato è stato sottoposto ad azione disciplinare per aver utilizzato una scrittura privata falsa in un processo civile. Il procedimento disciplinare, sospeso in attesa del processo penale per falsità, è ripreso dopo la condanna definitiva del professionista. Tuttavia, il reato è stato successivamente depenalizzato e la condanna revocata. Il Consiglio Nazionale Forense ha comunque confermato la sanzione della sospensione, ritenendosi vincolato al vecchio accertamento penale. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del professionista: a seguito della depenalizzazione e della revoca della condanna, il giudice disciplinare non è più vincolato e deve compiere un autonomo accertamento dei fatti. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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