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Art. 673 Codice di Procedura Penale — Sezione Seconda Penale

Altri anni per Art. 673 Codice di Procedura Penale

Confisca di prevenzione: beni illeciti restano acquisiti allo Stato
Un individuo aveva ricevuto una misura di prevenzione con sorveglianza speciale e la confisca di beni, ritenuto socialmente pericoloso per traffici illeciti. Dopo sentenze della Corte Costituzionale che hanno dichiarato incostituzionale una parte della norma sulla pericolosità generica, l'individuo ha chiesto la revoca della misura. La Corte d'Appello ha rigettato la richiesta, ritenendo che la sua posizione rientrasse comunque in un'altra previsione normativa, quella relativa a chi vive con proventi illeciti. La Cassazione ha confermato questa decisione, dichiarando inammissibile il ricorso e mantenendo la Confisca di prevenzione sui beni, poiché la pericolosità era stata accertata anche su basi diverse da quelle dichiarate incostituzionali.
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Termine per impugnare: la notifica errata non salva il ricorso
L'Imputato, condannato per truffa e falso, ha presentato ricorso in Cassazione deducendo la depenalizzazione del reato di falso. Tuttavia, il ricorso è stato depositato ben cinque anni dopo la sentenza d'appello. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per decorrenza del termine per impugnare. I giudici hanno chiarito che, nel giudizio abbreviato, la sentenza non deve essere notificata all'imputato assente e l'eventuale notifica errata della cancelleria non riapre i termini. Di conseguenza, l'inammissibilità del ricorso impedisce di rilevare d'ufficio la sopravvenuta depenalizzazione del reato, che potrà essere fatta valere solo davanti al giudice dell'esecuzione. L'Imputato perde la causa e viene condannato al pagamento delle spese processuali.
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Concordato in appello: quando il ricorso è inammissibile
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 46057/2023, ha dichiarato inammissibili i ricorsi di alcuni imputati che avevano precedentemente raggiunto un accordo sulla pena in appello. La Corte ha chiarito che il 'concordato in appello' preclude la possibilità di impugnare la sentenza, anche qualora intervengano nuove norme più favorevoli, come la Riforma Cartabia che ha modificato la procedibilità del reato di furto. La decisione ribadisce che l'accordo sulla pena implica una rinuncia ai motivi di gravame che non può essere superata da successive modifiche legislative.
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Ricorso inammissibile: niente Riforma Cartabia
La Corte di Cassazione ha stabilito che un ricorso inammissibile preclude l'applicazione delle nuove norme sulla procedibilità a querela introdotte dalla Riforma Cartabia. Nel caso di specie, un imputato condannato per furto aggravato non ha potuto beneficiare della nuova legge a causa dell'inammissibilità del suo appello, che ha formato un 'giudicato sostanziale' sulla sentenza di condanna, rendendola definitiva e insensibile alle modifiche normative successive.
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Abolitio criminis: traffico influenze e ricalcolo pena
La Corte di Cassazione ha analizzato un caso di corruzione e traffico di influenze illecite. A seguito di una recente riforma legislativa, la Corte ha dichiarato l'abolitio criminis per il reato di traffico di influenze, annullando la relativa condanna. Per i restanti capi di imputazione per corruzione, la sentenza è stata annullata con rinvio alla Corte di Appello per un corretto ricalcolo della pena, criticando la carenza di motivazione nell'individuazione del reato più grave e nella determinazione degli aumenti di pena conseguenti.
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Abolizione del reato: no alla revisione della condanna
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per la revisione di una condanna per un reato successivamente oggetto di abolizione. Secondo la Corte, in caso di abolizione del reato, lo strumento corretto non è la revisione, bensì la revoca della sentenza da richiedere al giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 673 c.p.p., poiché viene meno qualsiasi interesse a impugnare un fatto non più considerato illecito dall'ordinamento.
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