Il Proposto ha impugnato la confisca definitiva dei propri beni, disposta per pericolosità generica. A seguito della sentenza costituzionale che ha dichiarato illegittima la norma di riferimento, ha chiesto la revoca della misura. La Corte d'Appello ha dichiarato inammissibile la richiesta. Le Sezioni Unite hanno chiarito che il rimedio corretto per far valere l'incostituzionalità di una norma su una confisca definitiva è la revocazione della confisca ai sensi dell'articolo 28 del Codice Antimafia, e non l'incidente di esecuzione. Tuttavia, nel caso specifico, il ricorso è stato dichiarato inammissibile poiché la confisca si fondava anche su un altro titolo autonomo e non colpito da incostituzionalità. Il Proposto perde il ricorso e deve pagare le spese.
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