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Titolo II — ESECUZIONE DEI PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Codice di procedura penale

Articoli

  • Art. 655 Funzioni del pubblico ministero
  • Art. 656 Esecuzione delle pene detentive storico
  • Art. 657 Computo della custodia cautelare e delle pene espiate senza titolo
  • Art. 657-bis Computo del periodo di messa alla prova dell'imputato in caso di revoca
  • Art. 658 Esecuzione delle misure di sicurezza ordinate con sentenza
  • Art. 658-bis Misure di sicurezza da eseguire presso strutture sanitarie
  • Art. 659 Esecuzione di provvedimenti del giudice di sorveglianza
  • Art. 660 Esecuzione delle pene pecuniarie
  • Art. 661 Esecuzione delle pene sostitutive
  • Art. 662 Esecuzione delle pene accessorie
  • Art. 663 Esecuzione di pene concorrenti
  • Art. 664 Esecuzione di altre sanzioni pecuniarie