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Art. 68 Codice di procedura civile

Altri ausiliari

Nei casi previsti dalla legge o quando ne sorge necessita', il giudice, il cancelliere o l'ufficiale giudiziario si puo' fare assistere da esperti in una determinata arte o professione e, in generale, da persona idonea al compimento di atti che egli non e' in grado di compiere da se' solo.

Il giudice puo' commettere a un notaio il compimento di determinati atti nei casi previsti dalla legge.

Il giudice puo' sempre richiedere l'assistenza della forza pubblica.

Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.