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Art. 68 Codice di Procedura Civile — Sezione Quinta Civile

Altri anni per Art. 68 Codice di Procedura Civile

Agevolazioni prima casa: residenza non trasferita, ma c’è la definizione agevolata
Un Contribuente non trasferì la residenza entro 18 mesi dopo aver acquistato un immobile con le agevolazioni prima casa. L'Agenzia delle Entrate revocò i benefici fiscali. Il Contribuente contestò la revoca, invocando cause di forza maggiore e l'avvio di una definizione agevolata. La Cassazione, rilevando l'esistenza della definizione agevolata, ha rinviato il caso. La Corte ha chiesto alle parti di fornire informazioni sull'esito di tale procedura. Questo per verificare se la controversia sulle agevolazioni prima casa possa essere risolta in via extragiudiziale.
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Rinuncia al ricorso e rottamazione-quater: caso chiuso
La Corte di Cassazione dichiara estinto un giudizio relativo alla revoca dell'agevolazione 'prima casa'. Il contribuente, dopo aver presentato appello, ha aderito alla definizione agevolata ('rottamazione-quater') e ha effettuato una formale rinuncia al ricorso. La Corte, prendendo atto della volontà del ricorrente, ha estinto il procedimento e compensato le spese legali, escludendo l'applicazione del raddoppio del contributo unificato.
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Definizione agevolata: estinzione del processo
Un contribuente, dopo aver ricevuto un avviso di liquidazione per la revoca delle agevolazioni "prima casa", aderiva a una definizione agevolata durante il processo d'appello. La Commissione Tributaria Regionale ignorava la richiesta e decideva nel merito. La Corte di Cassazione ha cassato la sentenza, affermando che il giudice, di fronte a una richiesta di definizione agevolata, ha il dovere di prenderne atto e dichiarare l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, configurandosi altrimenti un error in procedendo.
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Credito IVA omessa dichiarazione: le regole per l’uso
Una società ha generato un credito IVA in un anno, ma ha omesso di presentare le dichiarazioni per i periodi successivi, tentando poi di utilizzare quel credito 'saltando' gli anni non dichiarati. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 3740/2025, ha stabilito che in caso di credito IVA omessa dichiarazione per anni intermedi, si perde il diritto alla detrazione diretta. Il principio di continuità temporale delle dichiarazioni è fondamentale. Il contribuente non perde il credito, ma può solo chiederne il rimborso, seguendo una procedura separata e più complessa.
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