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Art. 68 Codice di Procedura Civile — Sezione Sesta Penale

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Peculato: il curatore di eredità è pubblico ufficiale
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per il reato di peculato a carico di un professionista nominato curatore di un'eredità giacente. L'imputato si era appropriato di circa 30.000 euro, fondi pubblici destinati alla ristrutturazione di un immobile ereditario, dirottandoli su conti correnti personali o trattenendoli in contanti. La Suprema Corte ha ribadito che il curatore dell'eredità giacente riveste la qualifica di pubblico ufficiale in quanto ausiliario del giudice. La decisione sottolinea come la gestione di fondi vincolati a finalità pubbliche, se distolti per scopi privati, integri pienamente la fattispecie di peculato.
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