Un contribuente, dopo aver ricevuto un avviso di liquidazione per la revoca delle agevolazioni "prima casa", aderiva a una definizione agevolata durante il processo d'appello. La Commissione Tributaria Regionale ignorava la richiesta e decideva nel merito. La Corte di Cassazione ha cassato la sentenza, affermando che il giudice, di fronte a una richiesta di definizione agevolata, ha il dovere di prenderne atto e dichiarare l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, configurandosi altrimenti un error in procedendo.
Continua »